Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34355 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Salerno il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’annullamento con rinvio con riferimento alla ritenuta recidiva e il rigetto nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Cotte di Appello di Salerno, con sentenza del 19/1/2024, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 22/3/2023 nei confronti COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Lgs. 159 del 2011 per avere violato la prescrizione di non associarsi abitualmente con persone condannate e/o sottoposte a misura di prevenzione o sicurezza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a – mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione all’art. 75 D.Lgs. 159/2011 quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. Nel primo motivo la difesa rileva che l
Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con le doglianze specificamente illustrate nell’atto di appello al quale erano anche allegati i certificati dei carichi pendenti de persone con le quali era stato visto il ricorrente al fine di evidenziare che lo stesso no aveva avuto alcuna conoscenza che alcuni di questi erano pregiudicati.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il giudice di appello si sarebbe limitato a confermare la decisione del giudice di primo grado sul punto senza avvedersi e tenere conto che dal certificato in atti risultava che le precedenti condanne (ad eccezione di quelle per reati contravvenzionali e quindi non rilevanti ai fini dell’aggravante special erano state espiate portando a termine con successo la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, situazione questa che determina l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 99, comma quarto, cod. pen. con riferimento all’errato riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza in virtù dell’illegittimo riconoscimento della recidiva.
In data 20 maggio 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento del secondo motivo e, ritenuto assorbito il terzo, il rigetto nel resto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione all’art. 75 D.Lgs. 159/2011 quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
La doglianza è infondata.
2.1. Il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – il quale punisce violazione della prescrizione, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza” – è configurabile, come di recente ribadito, solo in presenza di un’abitualità di comportamenti (Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, COGNOME, Rv. 276945 – 01).
Questa condizione ricorre sia nel caso di plurimi e stabili contatti con pregiudicati, si nel caso in cui, pur in presenza di un singolo evento, dalle particolari condizioni di contesto sia nondimeno possibile ritenere, in via logica, la non occasionalità dell’incontro e, dunque,
la abitualità della frequentazione (Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, COGNOME, Rv. 276945 – 01; Sez. 7, n. 19574 del 10/1/2019, Fiorentino, n.m.).
Sul piano dell’elemento soggettivo il necessario accertamento della effettiva conoscenza, da parte del sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate può essere effettuato sulla base di elementi fattuali concludenti quali, ad esempio, quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapport con il soggetto pregiudicato o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, c evidentemente a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi (sempre Sez. 1, m 37163 del 19/07/2019, COGNOME, Rv. 276945 – 01; Sez. 1, n. 44586 del 3/5/2018, P., Rv. 273978 – 01).
2.2. La Corte si è conformata ai principi indicati e con la motivazione, che si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua, seppure sintetica, risposta alle analoghe critiche contenute nell’atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano fondate.
Con lo specifico riferimento alla pluralità degli incontri, avvenuti con sei diver soggetti pregiudicati, quelli con il COGNOME ripetuti in almeno due occasioni, e alla mole d curriculum criminale di quest’ultimo, infatti, ha dato sufficiente conto degli elementi da quali ha desunto la sussistenza degli elementi costituivi del reato, anche con riguardo al profilo psicologico (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Ciò soprattutto considerato, come evidenziato nell’articolata motivazione resa dal Tribunale, la non occasionalità degli incontri e il fatto che la frequentazione è avvenuta nell’ambito dello stesso contesto socio ambientale e, peraltro, sempre nello stesso luogo, in INDIRIZZO, centro di ritrovo del quartiere Fratte di Salerno, in cui risiede ricorrente (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado).
Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e al giudizio d bilanciamento effettuato tra questa e le circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze non sono consentite ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
La questione relativa alla sussistenza della recidiva, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nell sentenza impugnata che il ricorrente, ovviamente, non contesta).
La questione, pertanto, così come la subordinata richiesta di applicare la riduzione per le attenuati generiche, ritenute solo equivalenti in virtù della preclusione normativa prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen., non può ora essere sollevata per la primi volta
in sede di legittimità, ciò anche considerato cha la valutazione circa la fondatezza o meno della stessa comporta degli accertamenti in fatto che questa Corte non può effettuare.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/6/2024