Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36522 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA quale sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME del foro di CATANZARO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, all’esito di rito ordinario, in data 20 aprile 2021 nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di mesi undici di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011 (capo A) e 337 cod. pen. (capo B), riconosciuta la continuazione tra i reati, nonché le circostanze attenuanti generiche.
2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando due vizi, con motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce errore l’applicazione dell’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione.
Il giudice di secondo grado individua due orientamenti, distinti tra loro e contrapposti, in tema di inottemperanza dell’obbligo di rimanere nell’abitazione per soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale, affermatisi in tema di evasione dagli arresti domiciliari, senza indicare, nella motivazione, le ragioni per le quali ha aderito al secondo indirizzo ermeneutico, riferendosi, peraltro, il primo, a parere della difesa, a un caso perfettamente coincidente a quello in esame.
Si sostiene che, nel caso di specie, i Carabinieri sono sopraggiunti presso l’abitazione dell’imputato solo a seguito di chiamata dalla parte dello stesso COGNOME sull’utenza mobile del Maresciallo AVV_NOTAIO.
Questi, COGNOME peraltro, erano presenti al momento dell’allontanamento dell’imputato dall’abitazione quando RAGIONE_SOCIALE si è avviato verso la caserma dei Carabinieri.
Si richiama l’orientamento giurisprudenziale espresso da Sez. 6, n. 28223 del 2023, secondo il quale non integra il delitto di evasione la condotta di chi, trovandosi in stato di detenzione domiciliare si allontana dal luogo di detenzione domiciliare, per farsi trovare al di fuori dell’abitazione, in attesa dei Carabinie prontamente informati della sua intenzione di farsi arrestare (si richiama anche Rv. 265451).
Il dolo del reato di cui al capo A) è generico, consistendo nella consapevolezza degli obblighi da adempiere, per effetto della condizione di sorvegliato speciale e della volontà cosciente di inadempimento di detti obblighi; tuttavia, nel caso di specie mancherebbe la volontà di violare gli obblighi dal momento che all’allontanamento, con direzione verso la caserma dei Carabinieri.
In definitiva, per il ricorrente non è sottesa all’azione alcuna intenzione di sottrarsi agli obblighi né alla sfera di controllo degli stessi militari presenti a condotta.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione nella forma della illogicità e contraddittorietà.
Secondo la sentenza di secondo grado, la frase minacciosa pronunciata dall’imputato ha impedito lo svolgimento dell’attività istituzionale dei pubblici ufficiali, consistita nell’attività di far rientrare RAGIONE_SOCIALE nella propria abitaz perché questi osservasse le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale.
La difesa osserva che, secondo la sentenza di secondo grado, la frase è stata pronunciata dall’imputato, non come forma di contestazione all’operato dei militari, per il loro operato, ma con la finalità di impedire loro il compimento di un atto dell’ufficio.
Tale motivazione, per il ricorrente, è contraddittoria perché si individua l’attività istituzionale da compiere in quella di far rientrare l’imputato del propria abitazione, mentre emerge che l’atto dell’ufficio da compiere era l’arresto di COGNOME.
Si riporta, sul punto, stralcio di quanto dichiarato dal teste COGNOME, nella deposizione resa all’udienza dibattimentale del 12 febbraio 2019, verbale che si allega al ricorso.
Lo stesso teste di polizia giudiziaria ha affermato che quando l’imputato aveva pronunciato l’espressione miNOMEria, questi era ben distante dalla propria abitazione e l’atto dell’ufficio afferiva al suo arresto.
Vi sarebbe, quindi, discrasia tra gli atti processuali (cioè l’escussione del teste COGNOME) e la motivazione del provvedimento impugNOME.
Dalla dichiarazione del teste risulta evidente l’insussistenza del reato di resistenza al pubblico ufficiale posto che, a parere della difesa, le frasi pronunciate non erano dirette ad impedire l’arresto, visto che COGNOME si stava già recando, di sua spontanea volontà, presso la caserma dei Carabinieri, per farsi arrestare.
Peraltro, non è possibile che l’attività compiuta fosse diretta ad impedire l’atto dell’ufficio consistente nel rientro presso l’abitazione, in quanto l’interven dei Carabinieri si era verificato verso il centro abitato del Comune di Cardinale.
Si richiama giurisprudenza di legittimità indicata come in termini (Sez. 4 n. 6292 del 2024).
3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, ai sensi dell’art. 94, comma 2,
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dal d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modif. dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
All’esito dell’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato. Dunque, la non manifesta infondatezza delle questioni devolute impone di rilevare l’intervenuta prescrizione di entrambi i reati ascritti al ricorrente.
1.1. La motivazione sul primo motivo e sulla ritenuta irrilevanza delle ragioni dell’allontanamento in orario in cui RAGIONE_SOCIALE doveva stare presso l’abitazione da parte della Corte di appello è esauriente, immune da illogicità manifesta e, comunque, conforme all’indirizzo giurisprudenziale, in tema di evasione espresso da questa Corte di legittimità (cfr. p. 8 e 9).
Si fa riferimento alle pronunce Sez. 6 n. 36518 del 2020 e n. 52496 del 2018, le quali riprendono l’orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità.
Con riferimento al caso in cui l’imputato si allontani dal domicilio per recarsi dalle Forze dell’ordine, a rappresentare l’insostenibilità della convivenza con i familiari la volontà di rientrare in carcere e di porre fine al regime degli arrest domiciliari, si sono registrati due opposti orientamenti.
Il primo, maggioritario, indirizzo assume che il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente – in assenza di autorizzazione – la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l’agente si propone con la sua azione (Sez. 6, n. 52496 del 03/10/2018, Natale, Rv. 274295; Sez. 6, n. 7842 del 01/06/2000, COGNOME, Rv. 217557; Sez. 6, n. 19639 del 09/01/2004, COGNOME, Rv. 228315; Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252288).
Il secondo l’orientamento, minoritario, afferma che “in tema di evasione, deve ritenersi insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri (Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 256806) e, ancora, che “non integra il delitto di evasione la condotta di chi, trovandosi in stato di detenzione domiciliare, si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere” (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265451). Ciò perché deve essere esclusa ogni offensività concreta, ex art. 49, comma secondo, cod. pen., nella condotta
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dell’imputato, mai sottrattosi alla possibilità di controllo da parte dell’autori tenuta alla vigilanza.
L’indirizzo al quale aderisce la Corte di appello, cui il Collegio intende dare continuità, peraltro, è conforme all’orientamento già espresso da questa Corte in relazione al reato di cui all’art. 72, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
Con riferimento alla violazione delle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, il reato previsto dall’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 si consuma nel momento in cui il sorvegliato speciale compie, in modo consapevole e volontario, la condotta che infrange il divieto o l’obbligo che sostanzia la prescrizione.
Va, per il resto, ribadito che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262 – 01; Sez. 1, n. 17465 del 9/2/2022, COGNOME, non massimata; v., con riferimento al quadro normativo vigente prima del d. Igs. n. 159 del 2011, Sez. 1, n. 31212 del 22/04/2009, Rea, Rv. 244291 – 01).
Quindi, la soluzione proposta dalla Corte territoriale, in diritto, è ineccepibile e, comunque, la motivazione svolta non è né apparente né manifestamente illogica.
Piuttosto, la parte della contestazione che riguarda la violazione dell’art. 75, comma 2, per aver commesso il reato specificamente contestato di cui all’art. 337 cod. pen. è condotta che non è prevista dalla legge come reato (Sez. U, n. n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 – 01; Sez. 7, n. 1576 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285605 – 01).
In ogni caso, questo Collegio rileva che tale questione, non devoluta, comunque, non sarebbe dirimente in senso liberatorio, posto che la contestazione di cui al capo A è duplice, attribuendo a COGNOME anche di aver violato le specifiche prescrizioni della misura della sorveglianza speciale, cioè l’obbligo di non uscire dal luogo di abitazione dopo le 21.
1.2.11 secondo motivo è infondato.
La censura è, in parte, rivalutativa e, in altra parte, comunque, è posta con argomenti diversi da quanto devoluto con il gravame.
In ogni caso, il Collegio rileva che la Corte territoriale rende, sulla censura devoluta con l’atto di appello, una motivazione che non è manifestamente illogica (cfr. p. 5 e ss).
Peraltro, si denuncia un travisamento non decisivo, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità. Invero, la descritta azione si dipana in più momenti, quando arrivano i militari presso l’abitazione, durante il tragitto che, all’esterno dell’abitazione, comincia a compiere COGNOME, durante il quale minaccia COGNOME e, infine, quando viene portato in auto per l’arresto.
Sicché risulta, dalla lettura dei convergenti provvedimenti di merito, che la minaccia era tesa a impedire ai militari di far rientrare l’imputato nell’abitazione dalla quale questi non si poteva allontanare, in considerazione dell’orario in cui i fatti sono avvenuti, per la vigenza della misura di prevenzione con prescrizioni a suo carico.
2.Segue, stante la non inammissibilità del ricorso, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME, per sopravvenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione (Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266).
Invero, i reati ascritti all’imputato si prescrivono in anni sette mesi sei, tenuto conto del combiNOME disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., in relazione alla data di commissione del fatto (3 novembre 2015), della pena massima per questi prevista, delle plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 20 aprile 2021).
A tale termine massimo, vanno aggiunti i periodi di sospensione maturati durante il giudizio di merito, per complessivi mesi otto e giorni due (dal 3 maggio 2023 al 5 gennaio 2024, nonché ulteriori giorni 64 per l’emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-19), così giungendo al 9 marzo 2024, data di maturazione della prescrizione, compiuta, dunque, prima dell’arrivo degli atti a questa Corte (27 marzo 2024).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso, il 5 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente