Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30042 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORATO il 13/01/1988
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che ha condannato NOME COGNOME concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e operata la riduzione di un terzo per il rito f t 3Pkairtó,Aa pena di 8 mesi di reclusione per il reato di cui all’articolo 75, comma 2 del decret legislativo, n. 159 del 2011, perché ( essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, scadente il 14 maggio 2018, contravveniva alla prescrizione numero 7 ( consistente nel non detenere telefoni cellulari ed altri apparat radioelettrici di conversazione) venendo sorpreso in possesso di un telefono cellulare marca Microsoft perfettamente funzionante. In particolare personale della Stazione Carabinieri di Corato, a seguito di perquisizione personale, rinveniva nel borsello in uso all’imputato il telefono cellular indicato. Fatto commesso in Corato il 24 luglio 2017. Recidiva reiterata i nfraq uí nq uen na le.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite dei difensori di fiducia, avv. NOME COGNOME NOME COGNOME deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli articoli Cost., 42, 43 cod. pen., all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, e ag artt. 546 e 125 e 530, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorrente ha, in primo luogo, eccepito il grave difetto motivazionale della sentenza, essendosi limitata ad affermare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, omettendo di motivare sull’elemento soggettivo, nonostante la difesa dell’imputato ne abbia dedotto la mancanza sul rilievo che al momento del controllo il ricorrente aveva spontaneamente consegnato il telefono e aveva chiarito, in sede di interrogatorio reso nell’udienza di convalida dell’arresto, che il telefono non era di sua proprietà, ma del fratello che glielo aveva affidato per qualche istante ragione per cui il COGNOME lo riponeva nel suo marsupio e insieme si recavano in un esercizio commerciale nelle vicinanze per effettuare una ricarica.
Il ricorrente ha, poi, dedotto che nel momento del controllo non stava utilizzando il telefono, nè venivano svolte indagini per verificare che l avesse utilizzato nei minuti antecedenti o se fosse di sua proprietà o in suo uso.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, la violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relazione all’art. 99 cod. pen., in quanto il giudice di appello non motivato in ordine all’applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Occorre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. “doppia conforme” della decisione d primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appel ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prov (Sez. 2 – , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019 Rv. 277218 – 01 Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Ciò, precisato deve rilevarsi quanto al primo motivo, che esso è reiterativo di quello già prospettato nell’atto di appello, aP qualt , la Corte territoriale ha dato risposta, sia pure concisa, che tuttavia il ricorrente ha in sostanza considerato, al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato / limitandosi a lamentare una carenza di motivazione e riproponendo la medesima tesi difensiva. (cfr., per la inammissibilità del ricorso in quanto genericamente riproduttivo delle doglianze spese in appello, Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, COGNOME; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone).
Infatti, con motivazione sintetica, ma adeguata, il giudice d’appello ha fornito le ragioni della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato
attraverso il richiamo a quanto affermato dal giudice di primo grado che ha ritenuto sussistente il dolo, evidenziando la pretestuosità e la non credibili delle dichiarazioni rese dall’imputato, ritenendo illogico che il fratello quale si trovava con lui, gli abbia affidato il telefono riponendolo nel borsell per fare una ricarica; ricarica che ben poteva essere fatta dal fratel considerata la prescrizione cui il COGNOME era sottoposto. E i giudici d appello hanno altresì aggiunto che il fatto di aver portato con sé un telefono cellulare perfettamente funzionante integra la violazione della misura di prevenzione e perciò la perpetrazione del delitto.
Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto si tratta di doglíanza non dedotta con l’atto di gravame, con il quale invece il ricorrente aveva richiesto l’applicazione delle attenuanti generiche secondo un giudizio di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Va rilevato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, c riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal mod è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dall mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sareb indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sed non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 19411 del
12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3,
n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del
29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME Rv.
270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368).
Di conseguenza, non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva,
se, in fase di appello, sia stato proposto un motivo di gravame volto all’ottenimento dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche
secondo un giudizio di prevalenza sulla recidiva applicata dal giudice di primo grado, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di
legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciat perché non devolute alla sua cognizione.
4. Alla inammissibilità dell’impugnazione, segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso Il apsigliere estensore
in Roma, il 13 maggio 2025
Il Presidente