Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29237 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Foggia, il DATA_NASCITA, difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Foggia; avverso la sentenza in data 12/09/2023 della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Foggia 20/09/2019; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.09.2023, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 20.09.2019 del Tribunale di Foggia che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 75, comma d.lgs. 6/09/2011, n. 159, commesso in Foggia il 23 e 24 ottobre 2017.
La Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che, ravvisato il reato contestato, aveva irrogato la pena di mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, sul rilievo che l’imputato aveva violato la misura della sorveglianza speciale, con obbligo di
soggiorno nel Comune di residenza, avendo trasgredito la prescrizione di rientro domiciliare, fissata nell’orario entro le ore 20 (periodo solare), ovvero entro le ore 21 (periodo legale).
Ad avviso della Corte di appello, la condotta dell’imputato – nei cui confronti era stato emesso dal Tribunale di Foggia il decreto del 16/06/2014 ed era stata confermata la valutazione di pericolosità con successivo decreto della Corte di appello di Bari del 11/08/2018 – consistita nell’assenza dal domicilio accertata all’una della notte tra il 23 e 24 ottobre 2017, integrava, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il reato in epigrafe.
La violazione risultava provata dalle dichiarazioni della moglie dell’imputato, che aveva riferito di avere allontanato il marito dall’abitazione e di non aver contezza del luogo ove si fosse diretto, nonchè dell’attività di accertamento svolta dai Carabinieri, al cui esito era emerso che COGNOME – assente al momento del controllo – aveva fatto rientro nella propria abitazione alle ore quattro della mattina del successivo 24 ottobre.
Non è stata messa in dubbio la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, a dolo generico, avendo la Corte distrettuale rilevato che l’allontanamento del medesimo dal proprio domicilio, in orario non autorizzato, era avvenuto nella consapevolezza dell’assenza di autorizzazione, avendo altresì osservato che era rimasta priva di allegazione alcuna la tesi dell’imputato che aveva sostenuto di essersi semplicemente trasferito nell’appartamento della madre, all’interno del medesimo condominio.
Sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, in equivalenza alla recidiva reiterata infra-quinquennale – ostativa alla rivedibilità in melius del giudizio comparativo -, ritenuta non escludibile alla luce della serie di precedenti, anche specifici, relativi a condotte avvenute in rapida sequenza ed espressivi della spiccata capacità a delinquere, tradottasi nella commissione, senza alcuna remora, della nuova violazione penale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il motivo lamenta violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, di cui si deve tenere conto nell’applicazione dell’art. 14, commi 2-bis e 2ter d.lgs. n. 159 del 2011.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Foggia abbia pronunciato condanna nei confronti dell’imputato omettendo di accertare la persistenza, alla data della deliberazione, della pericolosità sociale, come prescritto dall’art. 14, commi 2-bis
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e 2-ter d.lgs. n. 159 del 2011, il quale, a seguito della novella di cui alla legge 17/10/2017, n. 161, ha stabilito che, allorquando la misura sia stata sospesa per detenzione protrattasi per almeno due anni – il giudice ha l’obbligo di verificare, anche di ufficio, la persistenza della pericolosità.
La difesa osserva che, nel caso in esame, caratterizzato da uno iato temperale tra la irrogazione della misura, avvenuta nel 2014, e la sua esecuzione, nel 2017, la pericolosità di COGNOME avrebbe dovuto essere rivalutata.
Chiede pertanto che la sentenza sia annullata, atteso che il decreto della Corte di appello di Bari del 2018 di conferma della pericolosità non risultava acquisito al fascicolo di primo grado e non era pertanto stato valutato dal Tribunale.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., «per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, dalla sentenza di primo grado, dai verbali di udienza, dal capo di imputazione».
Ad avviso del ricorrente, la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata sarebbe illogica e contraddittoria.
Osserva la difesa che COGNOME si era allontanato da casa, costretto da una furiosa lite coniugale e si era recato nell’appartamento della madre, sito nel medesimo stabile, con l’intenzione di rientrare a casa propria non appena fosse stato possibile.
La Corte territoriale, nel richiamare la natura di reato a dolo generico del delitto in esame, avrebbe finito per attribuire la violazione contestata a titolo di responsabilità oggettiva; e ciò, non tenendo conto delle aperture giurisprudenziali registrate in ordine all’elemento soggettivo del reato de quo, sulla cui base si sarebbe fatta strada una lettura della norma attenta a valorizzare le effettive esigenze di controllo del sorvegliato.
Ciò premesso, posto che COGNOME, a causa del conflitto coniugale, si era recato dal proprio appartamento a quello della madre, nello stesso immobile, dovrebbe escludersi il dolo del reato contestato, essendo evidente che egli non aveva in animo di sottrarsi alla misura.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 99 e 62-bis cod. pen.
La difesa si duole che, nonostante l’ultimo reato, dell’ottobre 2017, risulti una violazione edilizia e le restanti condanne siano del 2011 e 2012, la Corte territoriale non abbia escluso la recidiva e abbia sottolineato che i molteplici precedenti penali, anche specifici e in rapida sequenza, ostavano all’accoglimento della richiesta difensiva.
Infine, si lamenta che «in ogni caso, la Corte di appello avrebbe potuto rivedere in melius la pena irrogabile».
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Il primo motivo di ricorso, è infondato.
La condotta di reato è avvenuta nell’ottobre 2017: con il decreto n. 24/13 del 16/06/2014 COGNOME era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Con i motivi di appello, il ricorrente aveva sostenuto che la misura era stata eseguita soltanto a partire dal 2017 e che avrebbe dovuto essere pertanto rivalutata la sua pericolosità; ha altresì osservato che, ove il sottoposto sia stato detenuto per almeno due anni, dopo la cessazione della detenzione, il giudice ha l’obbligo di rivalutare, anche di ufficio, la pericolosità del sottoposto.
Lamenta che, nel caso di specie, sarebbe stata omessa tale rivalutazione. Il motivo è infondato.
Risulta dagli atti che il decreto n. 24/13 del 16/06/2014 – con cui è stata applicata, per la durata di tre anni, la sorveglianza speciale – sia stato notificato a COGNOME il 04/12/2014, momento a partire dal quale egli è stato sottoposto alla misura.
Ad avviso del ricorrente, l’applicazione della sorveglianza speciale sarebbe stata interrotta a seguito dell’esecuzione di pena detentiva.
Dall’esame del certificato penale, emerge che, nel corso del 2015, venne eseguito nei confronti di COGNOME un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, in relazione al quale la pena detentiva risultava quattro anni di reclusione: tuttavia, dalla pena di quattro anni erano stati detratti otto mesi per fungibilità e due anni, un mese, quindi giorni a titolo di custodia cautelare sofferta.
Era stata espiata – in regime di detenzione domiciliare – la reclusione di un anno, un mese, sette giorni di reclusione.
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Da quanto premesso, non risulta pertanto la lamentata interruzione della misura un biennio dall’inizio dell’esecuzione cui fa menzione il ricorrente, circostanza che, ove effettiva, postulerebbe la necessaria rivalutazione della pericolosità sociale, atteso che «In tema di misure di prevenzione personali, nel caso in cui la sorveglianza speciale sia stata disposta nei confronti di soggetto
rimasto detenuto, in espiazione pena, per più di due anni, la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria solo se sia decorso un biennio tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione.» (Sez. 1, n. 15396 del 17/01/2023, Mazzaro, Rv. 284482-01).
La Corte di appello ha altresì rilevato che era comunque stata attualizzata la valutazione di pericolosità, sul rilievo dell’avvenuta conferma del precedente provvedimento mediante il decreto 12/07/2018, definitivo 11/08/2018 della Corte di appello di Bari.
È indubbio che, nell’ottobre 2017, quando commise la trasgressione, egli era sottoposto alla misura, alla luce della sussistente pericolosità sociale.
Il Tribunale aveva registrato la sottoposizione di COGNOME alla misura di prevenzione, la cui violazione era stata acclarata e, in grado di appello, a fronte del motivo di doglianza relativo alla nullità della sentenza di primo grado per mancata rivalutazione della pericolosità, la Corte ha puntualmente risposto alla doglianza, rilevando che, con decreto della Corte di appello di Bari 12/07/2018 di conferma del precedente decreto del Tribunale di Foggia del 16/07/2014, era stata attualizzata la valutazione di pericolosità nei confronti di COGNOME.
Ne deriva l’infondatezza del motivo.
Il secondo motivo afferisce all’addotta insussistenza dell’elernento soggettivo del reato, in relazione al quale il ricorrente contesta che COGNOME, allontanandosi dall’abitazione, sia stato consapevole della violazione della misura.
Gli argomenti posti a sostegno della contraddittorietà e illogicità della motivazione sono articolati in fatto e postulano una rivalutazione delle risultanze istruttorie che, in quanto ricostruite e valutate in modo logico e congruente, è preclusa nel giudizio illegittimità.
Come esaustivamente e logicamente argomentato dalla Corte territoriale, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato è stata giudicata evidente, alla luce del fatto che il sottoposto, senza alcuna autorizzazione, si era allontanato dalla propria abitazione dove avrebbe invece dovuto restare durante le ore notturne, non rilevando in alcun modo la ragione (peraltro meramente proclamata) del suo allontanamento, posto che «Ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all’ar 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010-01).
Il terzo motivo è inammissibile in quanto involge valutazioni di merito che, in quanto logicamente ed esaustivamente svolte dalla Corte territoriale, esulano dal giudizio di legittimità.
La sentenza puntualizza le ragioni sulla cui base non è stato possibile accedere alla richiesta di esclusione della recidiva, a causa dei numerosi, specifici e ravvicinati precedenti: si tratta di una motivazione logica e quindi incensurabile, alla luce delle risultanze del certificato penale.
Generica, e quindi inammissibile, risulta la doglianza relativa alla commisurazione della pena, in quanto il ricorrente si è limitato a sostenere, con affermazione apodittica, che la Corte di appello «avrebbe potuto rivedere, in melius, la pena irrogabile, anche alla luce delle circostanze obiettive del reato».
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 05/06/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente