Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6973 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6973 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso:
che la comunicazione del difensore di NOME COGNOME di adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria è pervenuta alla Corte di appello, tramite Cancelleria, alle ore 12.30 del 12 luglio 2024, ovvero dopo la conclusione dell’udienza, intervenuta, secondo quanto annotato nel relativo verbale, alle ore 11:13;
che, d’altro canto, qualora pure si stimasse che, come dedotto dal ricorrente, il documento era stato inviato il giorno precedente, la dichiarazione di adesione all’astensione dovrebbe essere, comunque, reputata tardiva, posto che l’art. 3 del codice di autoregolamentazione di categoria, approvato il 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. il 4.01.2008, dispone che, qualora l’adesione non venga dichiarata direttamente dal difensore in udienza, la comunicazione va effettuata con atto scritto tnsmesso o depcsA:ato nella canceileria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni – liberi, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 48433 del 10/10/2019, Celiku, Rv. 277821 – 01) – prima della data stabilita;
che parimenti manifestamente infondata è l’ulteriore doglianza, afferente alla rilevanza penale della condotta, consistita nell’allontanarsi, in orario notturno, da casa in spregio alla prescrizione connessa alla misura di prevenzione cui il ricorrente era, al tempo, sottoposto, della cui offensività non può in alcun modo dubitarsi, secondo quanto già chiarito dalla Corte di appello, e che è stata correttamente qualifica iS2nsi d’AH: L urna 2. Ligs. 6 settembre 2011, n. 159, in ragione della tipologia di misura di prevenz ione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) le cui prescrizioni sono state violate (sul punto, cfr., tra le tante, Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 264477 – 01);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2025.