Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11048 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a SAN SEVERO (FOGGIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/10/2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in data 20/2/2020, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere ripetutamente violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno nel comune di San Severo, e precisamente il divieto di non rincasare più tardi delle ore 21.00. Fatti commessi in San Severo, nei giorni 5 e 8 luglio 2017.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha articolato sette motivi di impugnazione, che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, come prescrive l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato, che sarebbe stata ritenuta in modo apodittico e presuntivo, senza verificare la presenza del COGNOME nello scantinato ove egli era solito stazionare.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’esatta individuazione della fattispecie applicabile. Nella specie si sarebbe dovuto riqualificare il fatto nella contravvenzione del primo comma dell’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto l’oggetto della c:ontestazione non è la violazione dell’obbligo di soggiorno, ma l’assenza dall’abitazione in orari non consentiti.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per le denegate circostanze attenuanti generiche. In particolare, ci si duole che, nonostante l’impugnata sentenza abbia dato atto che al COGNOME non era stata contestata alcuna recidiva, si sia fatto leva sulla presenza di precedenti penali per negare le invocate attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
2.4. e 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva, anche con riferimento all’aumento per continuazione, che costituisce oggetto del quinto motivo di impugnazione.
2.6. Nel sesto motivo si chiede che vengano applicate le pene sostitutive introdotte dall’art. 20 bis cod. pen., a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, segnatamente il lavoro di pubblica utilità sostitutivo E, in subordine, la detenzione domiciliare sostitutiva.
2.7. Nell’ultimo motivo – che presuppone l’accoglimento del precedente riguardante la derubricazione nella fattispecie contravvenzionale – si rileva che il termine prescrizionale è spirato trattandosi ch reato commesso nel 2017, sicché
va dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, poiché si tratta della riedizione pressoché integrale dei motivi di gravame già vagliati e respinti con corretta e congrua motivazione nell’impugnata sentenza.
Soltanto il motivo attinente alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive costituisce un elemento di novità, ma deve essere parimenti dichiarato inammissibile per le ragioni che si andranno ad illustrare.
1.1. Vanno dunque richiamati i passi dell’impugnata sentenza che hanno fondato la dichiarazione di responsabilità dell’iimputato, emergente al di là di ogni ragionevole dubbio dalle evidenze dibattimentali, per ripetute violazioni della misura di prevenzione da parte di NOME COGNOME, accertate dagli operanti di polizia giudiziaria, che avevano anche ricercato il controllato nello scantinato che era solito frequentare, senza però rinvenirlo nemmeno in quel luogo.
1.2. Il secondo motivo di ricorso, corrispondente al secondo motivo di appello, è stato compiutamente e correttamente confutato nell’impugnata sentenza (alla fine di pag. 4 e all’inizio di pag. 5), illustrando come la natura d delitto discende dalla circostanza che sia stata violata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e non è invece connessa al tipo di trasgressione integrata dall’agente – nella specie: l’obbligo di rientro casa nelle ore notturne – avendo il legislatore inteso attribuire maggiore valenza criminale alla violazione della più intensa misura di prevenzione, configurandola per l’appunto come delitto. Ne consegue che il reato in esame non risulta prescritto, maturando il relativo termine soltanto a gennaio 2025.
1.3. Le doglianze riguardanti lato sensu il trattamento sanzionatorio negazione delle circostanze attenuanti generiche, eccessività della pena anche per l’aumento a titolo di continuazione – sono inammissibili perché ridondano in censure su apprezzamenti discrezionali riservati ai giudici di merito, ambito intangibile nella presente sede di legittimità a fronte di motivate ragioni di esclusione delle invocate attenuanti e di altrettanto motivate ragioni per la quantificazione della pena nei termini ivi indicati. Peraltro, la pena inflitta è sta fissata nel minimo edittale, con un assai modesto aumento (due mesi) per la continuazione interna, sicché la doglianza è destituita di ogni fondamento.
Va altresì rilevato che non integra alcuna violazione di legge, né criticità motivazionale, il richiamo ai precedenti penali dell’imputato, pur in assenza di contestazione della recidiva, trattandosi di uno degli indici che rivelano “la capacità a delinquere del colpevole”, a tenore dell’art. 133, secondo comma n. 2, cod.
pen., sicché pienamente aderente al dettato normativo è stato il rilievo espresso dalla Corte territoriale sul punto, nella parte finale di pag. 5.
Trattazione a parte merita il motivo di ricorso nel quale la difesa ha chiesto l’applicazione delle pene sostitutive di recente introduzione a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ossia il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o l detenzione domiciliare sostitutiva, previsti dall’art. 20 bis cod. pen.
Tuttavia, come si è anticipato, anche tale richiesta risulta inammissibile in questa sede, mentre deve proporsi al giudice dell’esecuzione: invero, ai fini dell’operatività della disciplina transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.l 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all’art. 20-bis cod. pen., la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanz sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 285154; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228).
Tale elaborazione giurisprudenziale è però intervenuta in tempi successivi alla presentazione del ricorso per cassazione in esame, circostanza che giustifica l’esclusione della condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione, non risultando profili di colpa nella determinazione di quest’ultima causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente