Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16832 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il 05/06/1997
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato quella del Tribunale di Enna pronunciata il giorno 6 novembre 2023 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del reato di cui alli art. 75 d.lgs. 159/2011 (commesso in Piazza Armerina il 13 agosto 2021), per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza, avendo trasgredito la prescrizione relativa all’obbligo di non rincasare dopo le ore 21:00;
Considerato, infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, COGNOME, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. ‘prescrizioni accessorie’ di cui all’art. 8 d.lgs. n. del 2011 – che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. Da tale principio di diritto sentenza impugnata non si è discostata, essendo risultato dimostrato che l’imputato non si trovava in casa in occasione di un controllo effettuato dalle forze di polizia;
Considerato, altresì, che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l’elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico che viene escluso soltanto nella ipotesi di ignoranza inevitabile (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814 – 01) e che, quindi risultano inconferenti i richiami operati dal ricorrente a dolo del delitto di evasione che non è in contestazione;
Rilevato che sono manifestamente infondate anche le censure relative alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. poiché la Corte di appello, sempre in modo coerente, ha dato rilievo alla circostanza che l’odierno ricorrente ha riportato un’altr condanna sempre per il medesimo tipo di reato (commesso appena nove giorni dopo quello per cui si procede) ed una ulteriore condanna irrevocabile per evasione, a, z, t .1 conferma del fatto che non ci si trovava al cospetto di un fatto di non fte , re–ent – ità;
Rilevato, quindi, che il ricorrente – pur lamentando la violazione di legge ed il vi
motivazione – sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli ele processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice
a quo per confermare il
giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e c
ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc.
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremil favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione
ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.