Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26210 Anno 2024
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 26210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
1.1 GLYPH avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/6/2023, confermativa della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Latina il 21/9/2020, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 75 D.Igs. 159/2011 per non aver osservato le prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Latina, non facendosi trovare a casa alle ore 4,25 del 5.6.2014 presso la sua abitazione a Latina.
Il ricorrente articola due censure:
-vizio di motivazione in ordine all’accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto-reato contestato;
-vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
1.1. Quanto al primo motivo, la doglianza è inammissibile, perché del tutto generica.
Invero, la difesa reitera argomentazioni già sostenute in sede di appello ed analizzate dalla Corte, volte a ribadire che non risulta raggiunta la prova dell’assenza dell’imputato nella propria abitazione al momento del controllo.
Le valutazioni svolte nel ricorso, però, si esauriscono in considerazioni meramente fattuali e reiterative di quelle già svolte in appello e già ritenute apodittiche, in quanto non supportate da alcun elemento concretamente giustificativo del comportamento dell’imputato, ad eccezione della sola circostanza che il controllo venne effettuato di notte – dato che, secondo la difesa, dovrebbe far ritenere “normale” che l’imputato non avesse sentito il citofono, il che non corrisponde a ciò che accade normalmente.
E, del resto, è pacifico l’orientamento di legittimità secondo cui la violazione dell’obbligo di cui all’art. 75 D.Igs. 159/2011, ossia l’allontanamento dell’imputato dalla propria abitazione senza autorizzazione, può essere legittimamente desunto dalla mancata risposta al suono del citofono durante un controllo per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l’attenzione (Sez. 1 n. 51384 del 28/09/2023, COGNOME Ciminata; Sez. 1, n. 7367 del 25/01/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 17463 del 9/02/2022, COGNOME).
Nel caso di specie, come correttamente illustrato nella sentenza gravata, l’operante di Polizia aveva ripetutamente suonato il citofono per dieci minuti, senza
ottenere alcuna risposta e successivamente aveva anche tentato di chiamare al telefono l’imputato, nuovamente senza esito.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.
Com’è noto, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., al pari delle attenuanti generiche, deve ritenersi implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.
Ciò è quanto avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata, ha valorizzato, in senso ostativo, i precedenti penali dell’imputato che avevano condotto il giudice di merito a ritenere già sussistente la recidiva infraquinquennale, aspetto questo che mal si concilia con il necessario requisito della non abitualità del comportamento del soggetto agente; tale affermazione, per di più, non ha tuttavia trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale l’indicazione degli eventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo il riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità si è presentata in modo astratto e, come tale, non autosufficiente.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/04/2024.