Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36584 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36584 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME(c.u.i.04gha2i) nato a BADIA POLESINE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d’appello di Venezia Udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del motivo sulla continuazione e l’inammissibilità per il resto.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 27 gennaio 2025 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata il 31 gennaio 2024 dal Tribunale di Rovigo nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stato trovato dalle forze di polizia in altro Comune nel pomeriggio del 7 novembre 2020.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di valutazione dell’elemento soggettivo del reato in quanto mancherebbe la prova che l’imputato abbia riconosciuto i Carabinieri in abiti civili ed abbia voluto fuggire nel traffico e sottrarsi al loro controllo, e, quindi, mancherebbe anche la prova della sua volontà di violare la misura di prevenzione.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., perchŁ il mero allontanamento dell’imputato dal Comune di residenza verso un comune limitrofo per sole 2 o 3 ore non appare costituire una violazione particolarmente protratta della misura di prevenzione, apparendo al contrario una condotta scevra di un pregiudizio significativo all’offesa tutelata dal diritto.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in punto di mancato esame dell’istanza, presentata dall’imputato, di riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio ed i reati per cui l’imputato era stato condannato con sentenza del Tribunale di Rovigo del 20 dicembre 2022; il giudice d’appello ha negato il beneficio affermando che non sarebbero state depositate le sentenze che erano a fondamento della richiesta del riconoscimento di continuazione, che, invece, erano state depositate in allegato alla
memoria con cui era stato chiesto il beneficio.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del motivo sulla continuazione e l’inammissibilità del ricorso per il resto.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo, dedicato al giudizio di responsabilità, Ł inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perchØ l’argomento proposto nel motivo non Ł conferente con la motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato che ai fini della consapevolezza e volontà del fatto Ł irrilevante che l’imputato avesse o meno riconosciuto i Carabinieri.
Ciò che rileva nel giudizio di esistenza dell’elemento soggettivo del reato, Ł, infatti, soltanto che l’imputato fosse in grado di rendersi conto di trovarsi nel territorio comunale di Badia Polesine, e non in quello di Lendinara, in cui era, invece, obbligato a soggiornare, circostanza che non viene attaccata nel ricorso, il che rende inammissibile il motivo per mancanza di confronto con il percorso logico della pronuncia impugnata.
Il secondo motivo, dedicato alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., Ł infondato.
Il ricorso deduce che l’allontanamento dell’imputato dal Comune di residenza verso un comune limitrofo per sole 2 o 3 ore non sarebbe una violazione particolarmente protratta della misura di prevenzione, ma l’argomento Ł infondato, perchŁ non riesce a dimostrare l’esistenza di una manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto, invece, che la durata della violazione (l’imputato Ł stato visto in Badia Polesine sia alle 15:30 che alle 18:30) costituisca un indice della consistenza dell’offesa all’interesse tutelato dal diritto, e della non tenuità dell’offesa, giudizio che in sŁ si sottrae ad una valutazione di manifesta illogicità.
Il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue, infatti, ‘alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni’ (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636); se non vi Ł violazione dei canoni della logica o carenza di connessione tra premesse e conclusioni del percorso della motivazione, la manifesta illogicità non sussiste, e tale insussistenza non può essere scavalcata chiedendo alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice del merito.
Il terzo motivo Ł inammissibile.
L’istanza di riconoscimento della continuazione esterna era stata introdotta nel giudizio di appello con memoria del 21 gennaio 2025.
La memoria non Ł lo strumento processuale corretto per introdurre questo tipo di richiesta di riforma della sentenza di primo grado. Nell’interpretare il sistema processuale, la giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, con indirizzo ormai consolidato, che ‘in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione Ł ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel
giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409 – 01; conforme Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, COGNOME,Rv. 285991 – 01).
Ne consegue che l’istanza di continuazione esterna, in quanto introdotta con mera memoria depositata entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza previsto per le memorie di replica dall’art. 598-bis cod. proc. pen., e non con i motivi nuovi – che avrebbero dovuto, peraltro, essere depositati nel termine di quindici giorni previsto dalla stessa norma era a monte inammissibile nel giudizio di appello.
A ciò consegue l’inammissibilità anche del pedissequo motivo di ricorso.
Il ricorso Ł, nel complesso, infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME