Violazione Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno: La Cassazione Fa Chiarezza
L’applicazione delle misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale, rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela della sicurezza pubblica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito il rigore con cui la legge punisce la violazione sorveglianza speciale quando questa è aggravata dall’obbligo di soggiorno. La Suprema Corte ha chiarito che qualsiasi inosservanza delle prescrizioni imposte in questo contesto integra la fattispecie di reato, senza distinguere tra obblighi principali e secondari.
Il Caso in Analisi
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un individuo condannato per aver violato le prescrizioni associate alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. L’imputato, attraverso il suo legale, ha tentato di sostenere che la sua condotta non rientrasse nella più grave fattispecie penale contestata. Il ricorso è stato tuttavia giudicato manifestamente infondato, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La Questione Giuridica sulla Violazione Sorveglianza Speciale
Il punto centrale della questione giuridica era stabilire se, nel contesto di una sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, la violazione di una qualsiasi delle prescrizioni imposte fosse sufficiente a integrare il reato previsto dall’articolo 75, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia). L’alternativa era considerare penalmente rilevanti solo le violazioni dell’obbligo principale, ossia quello di non allontanarsi dal comune designato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto l’interpretazione del ricorrente, basando la propria decisione su un’analisi letterale e sistematica della norma. I giudici hanno sottolineato che il tenore letterale dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, è inequivocabile: la norma sanziona la violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale cui è associato un obbligo o divieto di soggiorno.
La Corte ha specificato che nessun elemento normativo autorizza a escludere dall’ambito di applicazione della norma le violazioni di obblighi o prescrizioni diverse da quella specifica relativa al soggiorno. Il legislatore ha inteso sanzionare qualunque tipo di inosservanza, differenziando nettamente questa ipotesi (comma 2) da quella, meno grave (comma 1), relativa alla violazione degli obblighi della sola sorveglianza speciale, senza l’aggravante dell’obbligo di soggiorno. Questo orientamento, ha ricordato la Corte, è consolidato e trova continuità con la precedente disciplina prevista dalla legge n. 1423 del 1956.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Con questa ordinanza, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, confermando un principio di massima severità. La decisione implica che i soggetti sottoposti a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno devono attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Non esiste una gerarchia di importanza tra le regole da rispettare: la violazione di una qualsiasi di esse è sufficiente a integrare il reato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia rafforza l’efficacia delle misure di prevenzione come strumento di controllo del territorio e di prevenzione dei reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi.
Qualsiasi violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno integra un reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualunque tipo di inosservanza, sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, integra la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011.
C’è differenza tra violare le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e quelle senza?
Sì, il provvedimento evidenzia una differenza sostanziale. La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è punita più gravemente (secondo comma dell’art. 75) rispetto alla violazione degli obblighi della sola sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno (primo comma).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Se il ricorso è ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3569 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3569 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CORREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto nel ricorso di NOME COGNOME non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la sua manifesta infondatezza.
E pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la fattispecie delittuosa sanzionata dall’art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, come si evice dal tenore letterale di tale disposizione, è integrata dalla violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con connesso obbligo di soggiorno. Alcun dato normativo, infatti, autorizza a supporre che le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non ricadano nell’ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto dal previgente art. 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, così sanzionandosi qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno (da ultimo Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477 – 01).
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.