Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23703 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Noicattaro il 30/04/1956
avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce due motivi di ricorso, il primo in punto di ribadita sussistenza del reato per cui Ł condanna, il secondo in punto di dosimetria della pena;
rilevato che tutte le censure sono non consentite perchØ interamente versate in fatto e, comunque, reiterative di analoghe doglianze prospettate in appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, oltre che a-specifiche, risolvendosi il ricorso in una rilettura delle risultanze istruttorie, allo scopo di dedurre, con riferimento ad esse, la mancanza di motivazione della sentenza che s’impugna;
considerato, quanto alla prima censura, che la sentenza argomenta ineccepibilmente (p. 3) le ragioni per le quali ha ritenuto che l’occasionalità della condotta non escludesse la sussistenza dell’elemento psicologico, alla stregua del principio espresso in sede di legittimità secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale Ł sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, COGNOME, Rv. 286010 – 01);
rilevato che analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all’asserito vizio di motivazione in punto di esclusione della recidiva e di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato, invero, quanto all’art. 99 cod. pen., che la Corte ha reso una motivazione sintetica, ma adeguata sul punto, verificando, oltre il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, che la reiterazione dell’illecito fosse effettivo sintomo di pericolosità e di maggiore capacità delinquenziale, ciò che si desume dal riferimento all’epoca degli stessi (p. 3), oltre che implicitamente dalle argomentazioni in punto di complessivo trattamento sanzionatorio, così facendo buon governo della giurisprudenza di legittimità che richieste uno specifico onere motivazionale da
parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, COGNOME, Rv. 272803 – 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267130 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI