Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19775 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19775 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POMPEI il 24/10/1977
NOME nato a OTTAVIANO il 18/11/1981
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 3619/25 COGNOME + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 367
per NOME e condanna per i reati di cui agli artt. 367 e 334 cod. pen. per
COGNOME);
Esaminati i motivi dei ricorsi;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso (nell’interesse dell’imputata NOMECOGNOME, conc
la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla negata applica beneficio della sospensione condizionale della pena, risultano riproduttivi di ce
avanzate in sede di appello cui la Corte territoriale ha fornito risposta adeguata e fratture logiche (v. in particolare pag. 9); rilevato infatti che la Corte ha motivato i
luce del precedente penale a carico della imputata, nonché da due archiviazionì per ex
tenuità del fatto art. 131-bis, che, costituendo un precedente giudiziario, ben pos
essere ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 26527 del 11
COGNOME, Rv. 286792);
Rilevato che l’unico motivo di ricorso dell’imputato COGNOME concernente la pr violazione del principio di tassatività e determinatezza nella parte in cui, la Co ritenuto configurato il reato di cui all’art. 334 cod. pen. in relazione al bene sequestro di natura amministrativa e non anche di natura penale, risulta manifest infondato e riproduttivo di censure già avanzate e adeguatamente disattese dall territoriale là dove si è ribadito che la norma in parola sanziona le condotte v qualsivoglia tipo di sequestro, sia esso penale o amministrativo, essendo es configurabilità solo in caso dì fermo amministrativo (v. in particolare pag. 8);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la co dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro t favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025