Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31583 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31583 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE nato il 30/04/1970
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, deduce l’errata applicazione dell’art. 334 cod. pen., in quanto il sequestro violato sarebbe un sequestro amministrativo, e, con il secondo motivo, la mancata applicazione dell’art. 335 cod. pen., stante il carattere meramente colposo della violazione accertata;
Considerato che il primo motivo, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto censura una violazione di legge non dedotta nell’atto di appello ed è comunque manifestamente infondato;
Rilevato, infatti, che il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all’art. 334 cod. pen. e di cui all’art. 213, comma quarto, cod. strada, con conseguente applicazione al responsabile della sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre, quando tale sottrazione è realizzata con modalità diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una strada, è configurabile la fattispecie prevista dall’art. 334 cod. pen. (Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, COGNOME, Rv. 260892 – 01);
Considerato che nel caso di specie la Corte di appello ha congruamente rilevato come la violazione del vincolo reale impresso dal sequestro non sia stata finalizzata alla circolazione del veicolo, ma alla sua demolizione;
Rilevato che il secondo motivo è inammissibile, in quanto, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità della sentenza impugnata, si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita nel giudizio di Cassazione;
Ritenuto, inoltre, che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge conseguente alla mancata applicazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. è inammissibile, in quanto trae origine da una censura formulata in modo assolutamente generico nell’atto di appello e il ricorrente non ha dimostrato, in relazione ai precedenti penali dell’imputato, la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.