Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32271 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato ad Acerra il DATA_NASCITA; avverso la sentenza in data 15/9/2023 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso e dall’avv.to NOME COGNOME, dal difensore della parte civile, avv.to difensore di fiducia di COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11/11/2019 il Tribunale di Noia ritenne COGNOME responsabile del reato di violazione dei sigilli aggravata e del delitto di omessa bonifica e, concesse le attenuanti generiche equivalenti, lo condannò alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed € 22.000,00 di multa oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Furono disposte la sospensione condizionale della pena, ma il beneficio fu condizionato alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti nei terreni agricoli sequestrati entro trenta giorni d passaggio in giudicato della sentenza, e la confisca dei terreni all’esito della bonifica degli stessi.
Con sentenza in data 15/9/2023, la Corte d’appello di Napoli confermò la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso COGNOME denunciando, con il primo motivo, la violazione o l’erronea applicazione degli artt. 256 comma 3 d.lgs. 152/06 e 2 comma 1 lett. g) d.lgs. 36/03 nonché il vizio di motivazione lamentando che la Corte d’appello aveva confermato la declaratoria di prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 256 comma 3 d.lgs. 152/06 adottata dal Tribunale di Noia senza dare conto della sussistenza di alcuno degli indici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per l’integrazione della fattispecie incriminatrice senza spiegare perché avesse ritenuto l’imputato “responsabile… in ragione della qualità di proprietario del fondo”.
Con il secondo motivo, ha denunciato il vizio di motivazione in relazione al reato di violazione dei sigilli assumendo che non era rimasto provato che le modifiche apportate al fondo dopo l’esecuzione del sequestro fossero state effettuate dall’imputato. Il processo inferenziale cui era ricorsa la Corte territoriale pe attribuire la responsabilità all’imputato, basato sul fatto che solo COGNOME aveva interesse a sostenere le spese per l’aratura dell’area, non teneva conto, secondo la difesa, delle seguenti circostanze: l’imputato si era adoperato spontaneamente per conseguire il temporaneo dissequestro del fondo al fine di procedere alla bonifica; lo stato di abbandono in cui il fondo versava all’epoca dell’apposizione dei sigilli dimostrava che l’imputato non aveva interesse alla coltivazione del terreno; l’ubicazione isolata dell’area, lo stato di abbandono e la mancanza di cartelli monitori rendevano verosimile che terzi avessero invaso l’area e avessero eseguito attività prodromiche alla sua coltivazione.
Con il terzo motivo, ha contestato la violazione di legge sostanziale sostenendo che già prima della sentenza della Corte d’appello era maturato il termine di prescrizione del reato di violazione di sigilli, essendo stato il sequestro eseguito i 25/7/2014 ed essendo rimasta incerta l’epoca in cui era stata effettuata l’aratura del terreno.
Con il quarto motivo, ha denunciato la violazione di legge, in relazione all’art. 131 bis cod. pen. assumendo che “l’entità della pena edittale minima, le modalità della condotta, certamente non abituale, e l’entità del fatto e del danno, in uno alla circostanza che l’imputato, prima ancora che intervenisse la ordinanza sindacale, si fosse adoperato per ottenere il dissequestro dell’area allo scopo di provvedere alla relativa bonifica” avrebbero giustificato l’applicazione della causa di non punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, in relazione alla gestione di una discarica non autorizzata, si articola attraverso una serie di argomenti che non tengono conto del fatto che già il Tribunale aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione con la conseguenza
Oh che il proscioglimento nel merito può derivare solo dall’evidenza dell’innocenza dell’imputato, così come richiesto dall’art. 129 comma 2 cod. proc. pen., evidenza che le sentenze di merito non consentono di configurare. Il ricorso contesta la ricostruzione cui sono pervenuti i giudici di merito prospettando un’ipotesi alternativa, denunciando presunti vizi della motivazione e violazione di legge sostanziale, ma non prospetta neppure che le deduzioni difensive rivelino ai fini dell’omessa applicazione dell’art. 129 comma 2 cod. proc. pen.. Giova ricordare che, in presenza di una causa di estinzione del reato, “non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall’altro, sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento” (Sez. 6, n. 23594 del 19/3/2013, Luongo, Rv. 256625 – 01). Né la rilevabilità del vizio di motivazione potrebbe trovare causa nella disposta confisca, non facendo menzione alcuna il ricorso alla misura ablativa adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 23594 del 19/3/2013, Luongo, Rv. 256625 – 01).
L’ammissibilità del motivo non è neppure giustificata dalla denuncia della violazione di legge. Le censure difensive, infatti, contestano il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito, che hanno ritenuto ricorrenti gli elementi integranti la fattispecie contestata, accreditando una differente ipotesi ricostruttiva, ossia l’omessa vigilanza a fronte di reiterati sversamenti di rifiuti parte di terzi rimasti ignoti. Tali censure, però, si pongono all’esterno del vizio d cui all’art. 606 c. I lett. b) cod. proc.pen. denunciato. Va ribadito che” ai fini de corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispe astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto rispetto alla fattispecie astratta nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito” ( Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello).
Inammissibile in quanto aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, risulta il secondo motivo d’impugnazione.
I giudici di merito avevano attribuito la modifica dello stato dei luoghi all’imputato valorizzando il ruolo di custode e il fatto che fosse l’unico ad avere interesse a
sostenere le spese necessarie per eseguire l’aratura del terreno. Tale processo inferenziale non risulta scalfito dagli argomenti difensivi. Non vi è, infatti, alcun incompatibilità logica fra la violazione dei sigilli e la presentazione di un precedente istanza di dissequestro non accolta. Del pari non si ravvisa alcuna manifesta illogicità nell’ipotesi secondo cui l’imputato, una volta constatato che il fondo non poteva più essere utilizzato ai fini dello smaltimento dei rifiuti per effett dell’intervento dell’autorità giudiziaria, aveva deciso di sfruttarlo a fini agric L’ipotesi, infine, dei terzi che avevano invaso il terreno affrontando le spese di aratura non risulta corroborata da indizio alcuno.
Risulta, ancora, manifestamente infondato il motivo prospettante la prescrizione del reato di violazione dei sigilli in epoca antecedente la sentenza impugnata.
A seguito dell’intervento delle Sezioni unite, non è più controverso che possa essere dedotto, in sede di legittimità, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito ” integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.” ( Sez. U, n. 12602, del 17/12/2015 (dep. 2016 ), Ricci, Rv. 266819 – 01). In motivazione la sentenza chiarisce che l’operatività della causa estintiva del reato opera anche nel caso in cui la prescrizione non fosse stata eccepita dinanzi nel gravame di merito.
L’eccezione difensiva, inoltre, trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente sostenuto che grava sull’accusa l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del favor rei, deve essere computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente astrattamente ipotizzabile ( Sez. 5, n. 17606, del 21/1/2020, COGNOME; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 259983; Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009 – dep. 03/03/2010, COGNOME e altro, Rv. 246229; Sez. 2, n. 19472 del 24/5/2006, COGNOME, Rv. 233835-01). Questa Corte, però, ha anche chiarito che “l’enunciata regula iuris soffre di un’eccezione nell’ipotesi in cui la prescrizione sia stata fatta valere per la prima volta nel giudiz di legittimità”. Ove, infatti, il ricorrente invochi nel giudizio di Cassazione prescrizione del reato, assumendo per la prima volta – come nel caso sottoposto a scrutinio – che la data di consumazione sia antecedente rispetto a quella contestata, egli ha l’onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, COGNOME e altri, Rv. 261525; Sez. 3, n. 796 del 29/11/2005 – dep. 12/01/2006, COGNOME e altro, Rv. 233322)” (Sez. V, n. 17606 del 21/1/2020, COGNOME, in cui l’imputato, chiamato a rispondere, fra l’altro,
del reato di cui all’art. 10 D.L.vo n. 74/2000 per aver occultato le scritture contabil e la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione di una ditta individuale, aveva contestato che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data di accertamento del reato assumendo che non potesse escludersi che la distruzione o l’occultamento delle fatture fosse avvenuta in epoca precedente).
Venendo al caso di specie, un tale onere non può dirsi adempiuto, non essendo stato dedotto elemento alcuno che permetta di individuare una data di consumazione compatibile con la prospettata prescrizione del reato. E, anzi, l’ipotesi difensiva risulta confutata dall’istanza di dissequestro avanzata in data 8/9/2016 allo scopo di consentire la rimozione di rifiuti, iniziativa logicamente incompatibile con le modifiche dello stato dei luoghi incriminate. Il motivo è pertanto inammissibile.
4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché manifestamente infondato.
La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., infatti, può esser rilevata di ufficio dal giudice d’appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5922 del 19/1/2023, Camerano, RV. 284160; Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707).
Non vi è, pertanto, ostacolo alcuno a dedurre l’omessa applicazione per la prima volta in sede di legittimità.
Ciò non toglie che la relativa doglianza necessita della indicazione dei presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160 – 01).
Venendo al caso in esame, va osservato che l’applicazione della causa di non punibilità trova ostacolo nelle valutazioni espresse dal Tribunale in tema di dosimetria, dalla Corte d’appello fatte proprie, che rivelano la gravità dei fatti pe cui è intervenuta condanna così precludendo, benché il giudizio sia formulato in relazione a un diverso punto, l’insussistenza delle condizioni per la qualificazione del fatto stesso in termini di «particolare tenuità» ai fini dell’applicazione dell’a 131-bis cod. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono la sterilizzazione, ai fini della prescrizione, del decorso del tempo successivo alla data della pronuncia impugnata e, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché avvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictunn della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.
Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che si liquidano, come da dispositivo, secondo le vigenti disposizioni tabellari, tenuto conto dell’impegno profuso nella tutela degli interessi della parte rappresentata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi € 3.386,00, oltre accessori di legge.
Roma, 12/7/2024
Il Consigliere estensore 1 -enzo , NOME COGNOME