Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20201 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20201 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, che ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 9 marzo 2023, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione resa in primo grado nei confronti di NOME COGNOME condanna per il reato di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen., con condanna alla pena di euro 3000 e al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite NOME COGNOME e COGNOME NOME. All’imputato è ascritto il reato diffamazione per aver leso la reputazione delle suddette parti civile tramite affissione nelle strade del Comune di San Martino di Valle Caudina di volantini in cui si insinuava che COGNOME NOME, sindaco del predetto Comune, aveva turbato la libertà d’incanto di alcune gare d’appalto e NOME COGNOME, comandante della polizia locale, era intervenuto per condizionare gli esiti di indagini nei suoi confronti.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’invocata scriminante del diritto di critica, posto che l’imputato intendeva soltanto portare a conoscenza degli abitanti di San Martino di Valle Caudina vicende d’interesse pubblico, strettamente correlate con la vita dell’amministrazione comunale. Nel caso di specie, ricorrerebbero, a avviso della difesa, tutti gli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità (relativ alla 1) rilevanza sociale delle vicende cui si alludeva nei volantini 2) continenza delle espressioni usate 3) veritiera riproduzione della verità fattuale) ai fini dell’applicazione dell’esimente di critica politica.
2.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione della legge processuale e violazione del diritto al contraddittorio, posto che la notifica pervenuta al difensore in data 6 febbraio 2023 per l’udienza del 9 marzo 2023 conteneva il riferimento allo svolgimento dell’udienza stessa con rito cartolare ex art. 23 bis I. 176/2020. L’udienza del 9 marzo 2023 si è invece svolta con trattazione in presenza.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e conclusioni della difesa del ricorrente, con cui -anche in replica alla requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, si ribadiscono le censure esposte nel ricorso. Sono altresì pervenute conclusioni e nota spese da parte dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, nonché conclusioni e nota spese, nell’interesse della parte civile NOME COGNOME, da parte dell’AVV_NOTAIO.
Considerato in diritto
Preliminarmente, occorre prendere atto che il reato contestato al ricorrente, commesso in data 04/04/2015, secondo quanto risulta dal capo di imputazione, si è estinto, per intervenuto decorso del termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, risultante per effetto dell’applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., successivamente alla sentenza di secondo grado (e, precisamente in data 15/03/2023, considerate le cause di sospensione del corso della prescrizione). In difetto di cause evidenti di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, del codice di rito, la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali.
1.2. La presenza delle costituite parti civili impone tuttavia, ex art. 578 cod. proc. pen., di delibare i motivi di ricorso.
Il secondo motivo è fondato e assorbe il primo. La censura difensiva relativa alla violazione processuale trova infatti corrispondenza negli atti processuali (cui questa Corte ha accesso, stante la natura processuale dell’eccezione sollevata dal ricorrente: sul punto, v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), da cui risulta che la notifica pervenuta al difensore in data 6 febbraio 2023, avente a oggetto l’avviso per l’udienza del 9 marzo 2023 (fissata a seguito di rinvio dell’udienza del 3 novembre 2023), conteneva il riferimento allo svolgimento dell’udienza stessa con rito cartolare ex art. 23 bis I. 176/2020. In seguito alla notifica del 6 febbraio 2023, il difensore depositava, telematicannente, conclusioni scritte.
Per tali motivi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, essendo il reato estinto per prescrizione, e con rinvio agli effetti civili a giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese della parte civile al definitivo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, e con rinvio agli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello. (pese della parte civile al definitivo.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024
Il Consigliere estensore