Violazione prescrizioni Questore: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni: un ricorso non può limitarsi a una critica generica, ma deve affrontare specificamente le argomentazioni della sentenza contestata. Il caso in esame riguarda la condanna per la violazione prescrizioni Questore, un reato previsto dalla normativa sulle manifestazioni sportive, e offre spunti importanti sulla differenza tra un riesame del merito e un controllo di legittimità.
I Fatti del Caso: La Mancata Presentazione in Commissariato
Un individuo era stato condannato per il reato previsto dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989. La sua colpa era quella di non essersi presentato presso il Commissariato di Polizia durante l’incontro di calcio tra due squadre professionistiche, venendo meno alle prescrizioni che gli erano state imposte con un provvedimento del Questore. Tale provvedimento, comunemente associato al DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), imponeva all’interessato l’obbligo di firma durante lo svolgimento di determinate partite.
Il Motivo del Ricorso e la violazione prescrizioni Questore
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo. Egli lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che i giudici non avessero accertato adeguatamente la natura e le modalità dell’incontro calcistico in questione. In sostanza, la sua difesa si basava sull’idea che non fosse stato provato con certezza che quella specifica partita rientrasse tra quelle per le quali era stato imposto l’obbligo di presentazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il motivo di ricorso fosse una semplice riproduzione di una censura già esaminata e respinta con motivazioni adeguate dai giudici di merito. Questi ultimi avevano infatti già accertato che la violazione prescrizioni Questore era avvenuta in relazione a una gara valida per il campionato di Serie C, un evento adeguatamente pubblicizzato e chiaramente rientrante nell’ambito di applicazione del provvedimento del Questore.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che il ricorso si limitava a una contestazione generica, senza confutare in modo specifico l’accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata. L’appello non introduceva nuovi elementi di diritto o critiche pertinenti alla logicità della motivazione, ma si risolveva in una richiesta di rivalutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare le prove, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza logica della sentenza. Essendo il ricorso privo di specificità, è stato ritenuto inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione è necessario formulare critiche precise e puntuali contro la sentenza impugnata, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici manifesti. Una difesa basata su contestazioni generiche o sulla riproposizione di argomenti già respinti è destinata al fallimento. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, l’onere per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
È sufficiente contestare genericamente la natura di un evento sportivo per annullare una condanna per violazione delle prescrizioni del Questore?
No, la Corte ha stabilito che un ricorso non può limitarsi a una contestazione generica senza confutare specificamente l’accertamento dei fatti compiuto nella sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato considerato una riproduzione di censure già esaminate?
Perché il motivo presentato era sostanzialmente identico a una difesa già vagliata e respinta con adeguata motivazione giuridica dai giudici di merito, i quali avevano già accertato che la partita rientrava tra quelle per cui il Questore aveva ordinato la presentazione in Commissariato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 6 leg 401 del 1989, perché non si era presentato in Commissariato durante l’incontro di calcio Catania Bisceglie, così violando le prescrizioni del Questore di Catania in data 28 agosto 201 convalidate 2 settembre 2017;
Rilevato che l’imputato ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando l violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata assoluzione, perché non erano s accertati la natura e le modalità dell’incontro calcistico;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché il motivo è riproduttivo di censura già vagliata e disattesa con adeguata argomentazione giuridica dai Giudici di merito ch hanno accertato che la violazione delle prescrizioni era stata relativa a una gara valevole a della serie C, per cui era stata adeguatamente pubblicizzata e rientrava tra quelle per le qu Questore aveva ordinato la presentazione al Commissariato;
Rilevato che il ricorso si limita a una contestazione generica senza confutare l’accertamento fatti nella sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente