Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 732 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 01/02/1992 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs.n. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che con unico articolato motivo il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi acquisiti, deducendo la plausibilità dell’ipotesi difensiva, secondo la quale l’imputato era ancora nei termini per indicare la propria dimora; quindi non poteva integrare l’illecito il fatto che non era stato trovato nell’abitazione in cui aveva la residenza anagrafica, quando ancora non si era stabilito l’assetto delle prescrizione da osservare;
che su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e opinabili, il cui apprezzamento Ł comunque precluso nel giudizio di legittimità;
che il dato certo Ł che egli al momento della notifica dimorava ed era residente nel luogo in cui era stato ricercato per consegnargli il provvedimento applicativo, per sua natura immeditatamente esecutivo e al quale pertanto egli da subito doveva ritenersi sottoposto, e che nelle more del decorso del termine per effettuare le comunicazioni prescritte egli doveva osservare gli obblighi a lui imposti avendo a riferimento quel luogo;
che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze
processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME