Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40252 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESE NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sor reglìanza della medesima città del 12/06/2024, che aveva respinto la donianda di liberazione anticipata riferita al semestre che va dal 26/10/2022 al 26/ )4/2023, presentata da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME di soggetto attualmente in r gime di detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-ter legge 26 luglio 1975, in espiazione della pena determinata con provvedimento di cumulo dèl Procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Salerno del 29/07/2016, con rife’imento a sentenza di condanna per i reati di associazione di stampo mafioso, ,,iolazione della legge sulle armi, tentata estorsione aggravata ex art. 416-bils.1 c)d. pen., con decorrenza dal 20/04/2011 e fine pena al 03/08/2026.
La decisione sfavorevole trae origine dall’avere il condannato commesso una violazione delle prescrizioni a lui imposte, essendosi accertatO che egli – in data 08 aprile 2023 – era in compagnia di un soggetto pregiudicato duranl e l’orario di permesso, nei pressi di una sala scommesse ubicata nel Comune di E , Ironissi.
Ricorre per cassazione NOME COGNOMECOGNOME a mezzo AVV_NOTAIO, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell’art. 54 C rd. pen., oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della mOtiva2ione.
In primo luogo, COGNOME era – all’epoca del fatto che ha dato origine al provvedimento negativo impugnato – assoggettato all’ordinanza de Magistrato di sorveglianza di Salerno del 09/05/2022, che lo aveva testualmente Outo – izzato ad allontanarsi dal domicilio nel quale si trovava in stato di detenziOne, lalle ore 09.00 alle ore 11.00, dal lunedì al venerdì e per indispensabili esi9enze di vita e sanitarie. Tra le prescrizioni imposte non figurava, dunque, il divietO di il icontro o frequentazione con persone diverse dai propri familiari, in quinto nel provvedimento del 06/04/2022 figurava solo il divieto di frequentare progiudicati (e la persona che si trovava in compagnia di COGNOME il giorno 08/04/023 tale non era). Il divieto di frequentazione con persone estranee al nude() 1amiliare, invece, era contenuto nell’ordinanza emessa il 05/04/2023, notHicata al destinatario il 08/04/2023 alle ore 18.25, ossia dopo il fatto posto a fondamento della impugnata decisione reiettiva.
La condotta accertata, non vietata al condannato dalle prescrizioni al tempo vigenti, non è peraltro significativa della mancata partecipazione do condannato all’opera di risocializzazione.
3. Il Procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’ordinanza del 09/05/2022 è integrativa di quella dell’aprile 202. e della precedente del 2021; rispetto alle prescrizioni imposte ad aprile, quindi, l’ordinanza allegata al ricorso (solo quella di maggio e non quella di aprili ,) non si pone come sostitutiva, lasciandone vigenti le prescrizioni.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Integrando brevemente quanto esposto in parte narrativa, si può sottolineare come il condannato COGNOME COGNOME COGNOME visto rigettare la dori anda di liberazione anticipata, per aver egli violato le prescrizioni alle c iali e assoggettato; la accertata violazione si sostanziava nel fatto di ess:T stato sorpreso – alle ore 10.32 del giorno 08 aprile 2023 – all’interno di una sala scommesse, in compagnia di un soggetto pregiudicato.
2.1. L’architrave della linea difensiva è rappresentate dal, fatt) che il ricorrente fosse, al tempo, autorizzato a uscire di casa per esigenze di vita e sanitarie e che, soprattutto, in quel momento non fosse gravato da alcui divieto di incontro con persone estranee al nucleo familiare. In ipotesi difensiv2, infatti, vigeva esclusivamente il divieto di incontro con pregiudicati, ma talè non sarebbe stato il soggetto con cui COGNOME COGNOME intratteneva nella sala gioco.
A sostegno di tale tesi a discolpa, la difesa allega l’ordinanza cel T; maggio 2022; il divieto di incontro con persone non appartenenti al nucleo fdmiliare, dunque, era contenuto nell’ordinanza del 05 aprile 2023, notificatagli 1 . el tardo pomeriggio del 08 aprile 2023, ossia allorquando il fatto violativo sOpra descritto era già accaduto (essendosi esso verificato nella mattinata dello steSso g orno).
2.2. A sgretolare dalle fondamenta ogni deduzione difensiva, per5, basta rilevare che il giorno 08 aprile 2023, ossia il giorno in cui ebbe a veril icarsi l violazione sopra descrìtta, cadeva dì sabato. In ragìone di ciò, il provvedimento del 09 maggio 2022 – ossia, quello che aggiungeva l’autorizzazione s iddetta, invocata dal ricorrente, relativamente ai giorni che vanno dal lunedì al ienerdì non aveva influenza in alcun modo, né può rivestire la benché minima imiiortanza ora. Del tutto correttamente, allora, il Tribunale di sorveglianza ne, ha escluso il rilievo, in sede di decisione.
2.3. Tale dato, emergendo dalla mera consultazione del calendaric, rientra a pieno titolo nella categoria del fatto notorio, cioè in quel vasto Aveo di conoscenze per le quali – stante la loro corrispondenza a comuni e univenalmente diffuse cognizioni storiche (intesa l’aggettivazione ovviamente non n senso culturale, bensì fenomenico, concernente cioè la ampiamente cm – divisa
consapevolezza, in un determinato ambito sociale, familiare o territoriale, dei fatti ivi avvenuti o comunque ivi dibattuti) ovvero riguardanti le forme elem ·,mtari di manifestazione delle forze della natura e delle sue leggi, a tutti familiari – non vi è la necessità della dimostrazione del probandum (Sez. 3, n. 30720 del 18/i:9/2020, COGNOME, rv. 280020; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, COGNOME, rv. 26039 Sez. 6, n. 2533 del 26/11/2009, dep. 2010, COGNOME, rv. 245702; Sez. 6,, n. ·401 del 16/11/1994, dep. 1995, COGNOME, rv. 200665).
2.4. Le censure difensive, quindi, sono totalmente aspecifiChe e non in grado di disarticolare la saldezza logica dell’avversato prOvveclimento; quest’ultimo merita, quindi, di restare al riparo da qualsivoglia stigrna ir sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente à1 paiamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissan in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi ielery enti per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione délla causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., senten2 à n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne ito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cai:sa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024.