Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 319 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 01/11/1964 avverso l’ordinanza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione avanzata ai sensi dell’art. 411 comma 1 bis cod. proc. pen. da NOME COGNOME e ha accolto la richiesta di archiviazione in suo favore presentata dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. con riferimento al reato di cui all’art. 134 T.U.L.P.S., accertato il 6 ottobre 2022.
Da una comunicazione di notizie di reato della Polizia amministrativa e sociale della Questura di Roma era emerso che l’indagato, titolare di una società cooperativa autorizzata a svolgere attività investigative, aveva modificato la struttura dei locali dove operava il suo ufficio, abbattendo un muro e creando un unico spazio utilizzato da piø società, anche prive dell’autorizzazione predetta.
Il Giudice per le indagini riteneva corretta la qualificazione giuridica e considerava il fatto di particolare tenuità.
Avverso l’ordinanza il difensore del detenuto ha proposto ricorso censurando vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., premettendo che il provvedimento così emesso poteva determinare grave pregiudizio all’esercizio della sua attività imprenditoriale, in quanto l’accertamento della violazione dell’art. 134 T.U.L.P.S. creava uno dei presupposti per la sospensione o la revoca dell’autorizzazione prefettizia.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione perchØ il provvedimento
impugnato ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 134 T.U.L.P.S. senza giungere a tale conclusione secondo un percorso logico, ma recependo acriticamente ciò che nella nota della Polizia amministrativa e sociale della Questura di Roma si riferiva, e cioŁ che l’indagato, delegato con rappresentanza legale per le attività previste dall’art. 134 T.U.L.P.S., contrariamente a quanto riportato nell’autorizzazione già rilasciatagli, all’insaputa dell’autorità, aveva modificato la struttura autorizzata, demolendo un muro e creando così un unico ufficio occupato da piø società, non autorizzate allo svolgimento di attività investigative.
In realtà le due strutture confinanti erano ben distinte e dall’una all’altra si aveva accesso solo se e quando veniva aperta una porta, cosa che fece per gli operanti (e su loro richiesta) una dipendente dopo essere stata autorizzata proprio dall’indagato. SicchŁ dal mero abbattimento di un muro non si poteva trarre la deduzione che si fosse creata una situazione di promiscuità di piø soggetti non autorizzati allo svolgimento di attività investigative; nemmeno gli operanti nella nota parlano di un unico ambiente e, peraltro, nØ il Pubblico ministero nØ il Giudice per le indagini preliminari avevano disposto l’acquisizione di documentazione idonea che rappresentasse lo stato dei luoghi rispetto a quanto contemplato nell’autorizzazione.
Ricorre, ad avviso della difesa, un’ipotesi di mancata valutazione di una prova o un travisamento per omissione.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso si censura l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica della quale si deve tenere conto nell’applicazione della legge. Il reato di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. punisce l’esercizio di attività investigativa in assenza di autorizzazione prefettizia; nel caso di specie si ipotizza una violazione delle prescrizioni contenute in un’autorizzazione già rilasciata e tale condotta Ł sanzionata solo in via amministrativa ai sensi dell’art. 135 T.U.L.P.S.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, essendo il primo motivo volto ad una rivalutazione del merito ed il secondo motivo reiterativo di una richiesta di riqualificazione giuridica del fatto già esaminata nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e va pertanto accolto nei limiti appreso specificati.
Se per un verso Ł certamente inammissibile il primo motivo, che articola censure attinenti all’insufficienza della motivazione, cercando di ricondurle ad un’ipotesi di inesistenza o di apparenza (il ricorso può essere proposto avverso l’ordinanza di archiviazione emessa ex art. 411, comma 1 bis , cod. proc. pen. con ricorso per cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost, e sempre che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento: Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076 – 01; Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285604 – 01); per altro verso va evidenziata la fondatezza del secondo motivo che denuncia una violazione di legge e correla la doglianza alle conseguenze che un provvedimento di archiviazione che implichi l’accertamento di un fatto illecito, pur particolarmente tenue, può produrre sulla verifica in sede amministrativa dei presupposti per la concessione o il mantenimento del titolo autorizzativo dell’attività imprenditoriale svolta dall’indagato.
Per quanto tale ultima doglianza sia effettivamente reiterativa, come sottolinea il Procuratore Generale, essa vale a denunciare un vizio della qualificazione giuridica della condotta, proposta dal Pubblico ministero ed erroneamente ritenuta corretta dall’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che Ł così da ritenersi emessa in violazione della disposizione normativa che descrive la fattispecie incriminatrice.
Gli elementi a carico dell’indagato, che il Giudice ha valorizzato, consentirebbero, infatti, al piø di prospettare l’ipotesi dell’esercizio, da parte di un soggetto debitamente autorizzato dal Prefetto, dell’attività prevista nel titolo abilitativo, senza attenersi alle prescrizioni.
L’abbattimento del muro avrebbe creato un ufficio occupato da piø società, alcune delle quali non autorizzate allo svolgimento di attività investigative.
Il dato oggetto di valutazione da parte dell’autorità inquirente e poi da parte del Giudice per le indagini preliminare era limitato alla prospettata possibilità che l’attività investigativa fosse gestita in ambienti promiscui, diversi da quelli preesistenti al rilascio dell’autorizzazione.
Il reato di cui all’art. 134 T.U.L.P.S., oggetto dell’iscrizione nel registro degli indagati a carico di NOME COGNOME titolare dell’autorizzazione richiesta per l’attività svolta, Ł stato quindi ab origine ipotizzato con riferimento ad una condotta di esercizio dell’attività con modalità diverse da quelle autorizzate.
Non emergono dal provvedimento impugnato nØ elementi nØ riferimenti ulteriori al fatto che vi sia stato effettivo esercizio di attività di vigilanza da parte di soggetti diversi da quelli facenti capo alla società cooperativa dell’indagato.
L’ordinanza di archiviazione, pertanto, non osserva il principio di tipicità, in casi analoghi fissato dalla giurisprudenza di legittimità che si Ł così espressa: «integra la violazione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 17 bis, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non il reato di cui agli artt. 17 e 134 dello stesso T.U.L.P.S., la condotta di chi, in possesso di licenza del Prefetto, svolge attività di vigilanza in violazione delle prescrizioni impartite dall’autorità di RAGIONE_SOCIALE» (Sez. 3, n. 33045 del 13/04/2016, Rv. 268124 -01).
In ragione dell’accertata violazione di legge, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio all’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma per nuovo giudizio, nel quale, libera nell’esito, l’autorità procedente dovrà valutare nel merito se nelle condotte oggetto delle investigazioni residuino ulteriori e diversi profili in fatto che le rendano riconducibili all’art. 134 T.U.L.P.S.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma – ufficio g.i.p.
Così Ł deciso, 29/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME