Violazione Prescrizioni: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il rispetto delle misure imposte dall’autorità giudiziaria è un pilastro del nostro ordinamento. La violazione prescrizioni connesse a misure di prevenzione personali costituisce un reato autonomo, le cui conseguenze possono essere severe. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per Cassazione e sulle conseguenze di un’impugnazione basata su motivi manifestamente infondati. Il caso riguarda un soggetto condannato per non essere stato trovato in casa durante un controllo, violando così gli obblighi a cui era sottoposto.
I Fatti del Caso
Un individuo, già sottoposto a una misura di prevenzione, veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per il reato previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 159/2011. L’accusa era di aver violato una delle prescrizioni imposte, ovvero quella di non allontanarsi dalla propria abitazione. La condanna, rideterminata dalla Corte d’Appello in un anno e otto mesi di reclusione, si basava su una verifica effettuata dalle forze dell’ordine presso il domicilio del soggetto, durante la quale egli non era stato trovato.
Contro la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio: la carenza di motivazione riguardo all’effettiva verifica della sua assenza. In sostanza, il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente provato che lui non fosse in casa al momento del controllo.
L’Analisi della Corte sulla Violazione Prescrizioni
La Suprema Corte ha esaminato il motivo del ricorso, qualificandolo come manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il giudice di merito aveva fornito una motivazione adeguata e coerente per giustificare la condanna per la violazione prescrizioni. La sentenza impugnata faceva infatti esplicito riferimento alla verifica effettuata presso l’abitazione, dove era presente la moglie del ricorrente. Quest’ultima, interpellata, non aveva riferito nulla circa la presenza del marito in casa. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente dai giudici di merito per ritenere provata la responsabilità penale dell’imputato.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il compito della Suprema Corte è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di proporre una ‘diversa e alternativa lettura’ delle prove raccolte. Tentare di sollecitare una nuova valutazione dei fatti, come fatto dal ricorrente, è un’operazione non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, essendo il motivo del ricorso palesemente infondato, l’intera impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, la sufficienza della motivazione della Corte d’Appello: la presenza della moglie e l’assenza del marito durante un controllo di polizia sono state considerate prove logiche e sufficienti per stabilire la violazione prescrizioni. In secondo luogo, il principio consolidato che vieta la rivalutazione del merito in sede di Cassazione. Il ricorso era teso a questo scopo inammissibile, cercando di ottenere una nuova interpretazione dei fatti già adeguatamente valutati nei gradi precedenti. Pertanto, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità che comporta due importanti conseguenze per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più gravosa, è la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La pronuncia conferma quindi che un’impugnazione basata su argomenti deboli e mirata a una riconsiderazione dei fatti non solo è destinata al fallimento, ma espone anche a significative sanzioni economiche.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non fornire una nuova valutazione delle prove.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è ritenuto manifestamente infondato?
Se un ricorso è ritenuto manifestamente infondato, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Come è stata provata l’assenza da casa del ricorrente in questo specifico caso?
L’assenza è stata ritenuta provata sulla base della verifica effettuata presso l’abitazione, durante la quale era presente solo la moglie del ricorrente, la quale non ha riferito nulla riguardo alla presenza del marito. I giudici hanno considerato questa circostanza una motivazione adeguata e coerente a fondare la responsabilità penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45457 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45457 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catania in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania il 4/3/2016 ha rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione e confermato nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli art. 75 D.Lvo. 159/2011;
Rilevato che nel ricorso si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell’effettiva assenza del ricorrente da casa;
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla verifica effettuata presso l’abitazione del ricorrente dove era presente la moglie che nulla ha riferito circa la presenza del marito, ha adeguatamente e coerentemente motivato in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023