Violazione più Grave nel Reato Continuato: La Guida della Cassazione
Nel complesso panorama del diritto penale, l’istituto del reato continuato rappresenta un meccanismo fondamentale per garantire una pena equa e proporzionata a chi ha commesso più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza il criterio per determinare la violazione più grave, fulcro di questo calcolo. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato con sentenze separate per diversi reati, tra cui associazione di tipo mafioso e tentata estorsione. In fase esecutiva, l’interessato ha richiesto l’applicazione della disciplina del reato continuato, che consente di rideterminare la pena complessiva partendo da quella del reato più grave, aumentata per i reati cosiddetti ‘satellite’.
La Corte di Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha individuato la violazione più grave nella condanna per tentata estorsione, che prevedeva una pena di 6 anni di reclusione e 4.000 euro di multa. Questa pena era superiore a quella inflitta per il reato di associazione, pari a 4 anni e 8 mesi. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte avesse errato nel considerare un reato tentato come più grave di uno consumato e, in generale, nell’identificare la violazione principale.
La Decisione della Corte: un Criterio Oggettivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la correttezza della decisione della Corte di Appello, ancorando la loro motivazione a un principio chiaro e consolidato nel nostro ordinamento.
Le Motivazioni: come si determina la violazione più grave?
La Corte ha fondato la sua decisione sul disposto dell’art. 187 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che, ai fini dell’applicazione del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più severa. 
Il punto cruciale è che il giudice dell’esecuzione è vincolato a un criterio puramente quantitativo: deve limitarsi a confrontare le pene inflitte in concreto dai giudici della cognizione (i tribunali che hanno emesso le condanne). Non può entrare nel merito delle sentenze, né può modificare la specie o la misura della pena base. Il suo potere si limita a operare una diminuzione delle pene per i reati satellite.
Come ribadito dalla giurisprudenza costante (in questo caso, citando la sentenza n. 38331/2014), il giudice dell’esecuzione non può effettuare una nuova valutazione sulla gravità dei reati. Che un reato sia tentato e un altro consumato è irrilevante se la pena inflitta per il primo è, nei fatti, più alta. La valutazione del giudice della cognizione è irrevocabile e costituisce il presupposto intoccabile su cui si basa il calcolo del giudice dell’esecuzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio di certezza del diritto. La determinazione della violazione più grave non è lasciata a interpretazioni discrezionali del giudice dell’esecuzione, ma segue un parametro oggettivo e matematico: la pena concretamente irrogata. Ciò impedisce che la fase esecutiva si trasformi in un’occasione per rimettere in discussione il merito delle sentenze di condanna, garantendo stabilità alle decisioni giudiziarie definitive. Per i condannati e i loro difensori, ciò significa che l’unica strategia valida per contestare la pena base è quella di impugnare la sentenza di condanna nei tempi e modi previsti, non attendere la fase esecutiva per ridiscutere la gravità del reato.
 
In caso di reato continuato, come si stabilisce qual è la violazione più grave?
Si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta in concreto la pena più alta dal giudice della cognizione, come stabilito dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione può modificare la pena del reato considerato più grave?
No, il giudice dell’esecuzione è vincolato alla pena inflitta dal giudice della cognizione per la violazione più grave e non può modificarla né in senso peggiorativo né migliorativo.
Una condanna per un reato tentato può essere considerata più grave di una per un reato consumato ai fini del reato continuato?
Sì, ai fini dell’individuazione della violazione più grave, ciò che conta è esclusivamente l’entità della pena concretamente inflitta, non la natura (tentata o consumata) del reato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6681  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione della disciplina della continuazione in executivis, lamentando che sarebbe stata considerata più grave una condanna per tentata estorsione anziché una condanna per estorsione consumata e che comunque non sarebbe stata individuata la violazione più grave, rappresentata dalla condanna che, riconoscendo la continuazione tra l’associazione mafiosa e il delitto di estorsione, rideterminava la pena in anni 9 e mesi 2 di reclusione – è manifestamente infondato.
Chiaro è, invero, il disposto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui, per l’applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato. E chiaro è il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall., Rv. 260903).
Correttamente, quindi, la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha individuato come violazione di maggiore gravità la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione che nel caso in esame è quella per la tentata estorsione di cui alla sentenza sub 1) dell’ordinanza, pari ad anni 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa, e non quella di cui alla sentenza sub 2) del medesimo provvedimento, di anni 4 e mesi 8 di reclusione in ordine al reato di associazione, né quella complessiva delle fattispecie riunite in continuazione sub 3) dell’ordinanza, né quella per la più grave di dette fattispecie, il delitto di associazione per delinquere, per il quale risulta inflitta concreto la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione (anni 7 di reclusione ridotti per il rito).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai !;ensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.