Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39768 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39768 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore presso la Corte di appello di Salerno contro:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
parti civili:
NOME
NOME
avverso la sentenza del 23/01/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l ‘ annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Salerno indicata in epigrafe, con la quale COGNOME NOME è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 624625, comma 1, nn.2) e 7) cod. pen. (capo 1) e di cui all ‘ art. 624 bis , comma 1, cod. pen. (capo 2) commessi in Eboli il 9 e il 10 aprile 2021 e condannato alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione.
Il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge penale in relazione agli artt. 81, 624, 625 e 624 bis cod. pen. allegando che il giudice ha violato il disposto dell’ art. 81 cod. pen. per quanto riguarda l’individuazione del reato più grave,
considerando più grave il reato di cui a ll’ art. 624 bis , comma 1, cod. pen., punito con la reclusione da 4 a 7 anni e con la multa da euro 927 a euro 1500, invece del reato di furto pluriaggravato, punito con la pena della reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da euro 206 a euro 1549. Inoltre, il ricorrente deduce anche che il Tribunale ha omesso di applicare la sanzione pecuniaria, prevista per entrambi i titoli di reato come pena congiunta.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
I difensori delle parti civili NOME e NOME hanno depositato conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima parte dell’unico motivo di ricorso tratta dell’erronea individuazione del reato più grave ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
A tale proposito, le Sezioni Unite di questa Corte si sono a più riprese pronunciate per individuare i criteri per la selezione della ‘violazione più grave’, ed è ormai pacifico che «il criterio cui deve aversi riguardo per la determinazione del reato più grave agli effetti della continuazione non è quello della comparazione degli indici di gravità concreta dei reati ex art. 133 cod. pen., bensì quello della più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare» (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, Rv.255348 -01; Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195805 -01; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 191128 -01).
In altre decisioni, anche del giudice delle leggi, si è ulteriormente precisato che, in caso di reati unificati dall’identità del disegno criminoso in ordine ai quali debba trovare applicazione una pena di identica specie, ove l’uno di essi sia punito con pena più elevata nel massimo e l’altro con pena più elevata nel minimo, la pena da irrogare in concreto non può essere inferiore alla seconda previsione edittale (Corte Cost., ord. n. 11 del 1997; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 – 01; Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, Varnelli, Rv. 209486 – 01).
In base a tali pronunce bisogna avere riguardo, nella determinazione della violazione più grave, al genere e all’entità della sanzione comminata dal legislatore, cosicché il delitto è da considerare sempre più grave della
contravvenzione, in presenza di una pluralità di delitti o di contravvenzioni si deve considerare più grave il delitto o la contravvenzione che ha il massimo edittale più elevato e in presenza di un massimo edittale identico occorre avere riguardo al delitto o alla contravvenzione con il minimo edittale più elevato.
Il Procuratore ricorrente ha, correttamente, evidenziato come il delitto di furto pluriaggravato sia punito ai sensi dell’ art. 625, ult. comma, cod. pen. con la pena della reclusione massima di 10 anni, a fronte della pena massima di 7 anni di reclusione prevista per il delitto di cui a ll’ art. 624 bis , comma 1, cod. pen.
Il delitto di furto pluriaggravato prevede, dunque, la pena detentiva più elevata nel massimo rispetto a quella prevista dall’art. 624 bis , comma 1, cod. pen.; da ciò deriva che, applicando i principi sopra elencati, il Tribunale avrebbe dovuto irrogare la pena base tenendo conto della forbice edittale prevista dal reato di cui agli artt. 624-625, comma 1 nn.2) e 7), cod. pen. (capo 1).
E’, altresì, fondata la seconda censura di illegalità della pena nella parte in cui il Procuratore ricorrente ha sottolineato l’ omessa irrogazione della pena pecuniaria, che per entrambe le fattispecie per le quali l’imputato è stato condannato è prevista come congiunta a quella detentiva.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno in diversa persona fisica.
Alle parti civili non spetta la liquidazione delle spese, in base al principio secondo il quale la liquidazione di tali spese è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia a oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236 -01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno in diversa persona fisica. Nulla per le spese di questo giudizio alle parti civili.
Così è deciso, 27/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME