Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21948 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21948 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il 09/10/1979
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME Tommaso Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d 48 del 2017 perché, sebbene destinatario dell’ordinanza del Questore di Caserta, con cui si ordinava allo stesso di non accedere a tutte le aree di parcheggio in prossimità della INDIRIZZO, vi contravveniva e veniva sorpreso dall’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri d Maddaloni.
Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedime adottato dal Questore, non essendo emerse dallo stesso quali siano state le condotte antisociali assunte in grado di mettere a rischio la sicurezza dell’area indicata.
Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In data 05/02/2025, il difensore del ricorrente produce una memoria con la quale ribadisce l’illegittimità del provvedimento adottato dal Questore, richiamando la sentenza 839/2024 pronunciata in data 12/09/2024 dalla sezione prima penale.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate all Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diver lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone u valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimit doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congru fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quind non censurabile. Ed invero, il ricorrente risulta essere destinatario di una molteplic « provvedimenti di allontanamento, mai rispettati; al momento dell’accertamento, si trovava dinanzi alla Clinica ove faceva il parcheggiatore e, pertanto, non assume rilievo se, in momento, fosse o meno dedito all’attività suddetta, posto che il divieto del Questore riguardav anche l’accesso. In ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con ricorso per cassazione l’ordinanza di convalida del provvedimento del questore, del quale lamenta l’ilegittimità.
Quanto al secondo motivo di ricorso, giova ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-b disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 lu 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferiment ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a p di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interes (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto che non emergano elementi positivi d valutazioni, essendosi l’imputato ostinatamente posto nella condizione di commettere il reato.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente