Violazione Obbligo di Soggiorno: Unica Azione, Due Reati?
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema delicato: la violazione obbligo di soggiorno e le conseguenze penali che ne derivano. Con la sentenza n. 26130/2025, i giudici hanno esaminato il caso di un individuo sottoposto a misura di prevenzione, condannato per aver commesso due distinte infrazioni contestualmente. La questione centrale è stabilire se più violazioni delle prescrizioni, derivanti da un’unica condotta, debbano essere considerate un reato unico o una pluralità di illeciti distinti.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un soggetto destinatario di una misura di prevenzione personale che includeva, tra le varie prescrizioni, l’obbligo di soggiornare in un comune specifico. Durante un controllo da parte delle forze dell’ordine, l’individuo veniva sorpreso in un comune diverso da quello di residenza obbligata.
In aggiunta a ciò, al momento del controllo, egli risultava sprovvisto della cosiddetta “carta precettiva”, il documento che attesta le prescrizioni imposte e che il soggetto è tenuto a portare sempre con sé. Di conseguenza, i giudici di merito lo avevano condannato per due reati distinti: la violazione dell’obbligo di soggiorno e la violazione dell’obbligo di portare con sé ed esibire la carta precettiva.
Il Ricorso in Cassazione sulla Violazione Obbligo di Soggiorno
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo. La difesa ha sostenuto che le due condotte contestate dovessero essere unificate sotto il vincolo del concorso formale di reati o del reato continuato, come previsto dall’art. 81 del codice penale.
Secondo la tesi difensiva, l’allontanamento dal comune di soggiorno obbligato costituiva l’unica azione volontaria, dalla quale era scaturita, come conseguenza logica e inevitabile, anche l’impossibilità di esibire la carta precettiva nel luogo del controllo. Pertanto, si sarebbe dovuto configurare un unico reato, con un trattamento sanzionatorio più mite, e non due reati autonomi.
La Normativa di Riferimento
Il caso ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 75 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Questa norma punisce chi viola le prescrizioni imposte con la misura di prevenzione. Le due condotte in esame sono previste da commi diversi della stessa norma, a tutela di beni giuridici differenti:
1. L’obbligo di non allontanarsi dal comune di soggiorno tutela l’interesse pubblico al controllo territoriale del soggetto ritenuto pericoloso.
2. L’obbligo di portare con sé la carta precettiva e di esibirla a richiesta facilita l’attività di vigilanza delle forze dell’ordine, garantendo una rapida verifica della posizione del soggetto.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene la sentenza riportata non espliciti nel dettaglio il ragionamento finale della Corte, l’analisi del diritto consolidato permette di ricostruirne l’orientamento. La giurisprudenza prevalente considera le due violazioni come reati autonomi e distinti. La condotta di allontanarsi dal comune designato e quella di non portare con sé il documento prescrittivo ledono interessi giuridici diversi e si concretizzano in momenti differenti, anche se possono verificarsi nel medesimo contesto fattuale.
L’allontanamento viola un obbligo di “non fare” (non lasciare il comune), mentre la mancata detenzione del documento viola un obbligo di “fare” (portare con sé la carta). Non vi è un nesso di causalità necessaria tra le due infrazioni: un soggetto potrebbe allontanarsi illecitamente portando con sé il documento, così come potrebbe trovarsi all’interno del comune corretto ma aver dimenticato a casa la carta precettiva. La loro contemporaneità non è sufficiente a unificarle in un unico reato ai sensi dell’art. 81 c.p., poiché le condotte sono strutturalmente e giuridicamente distinte.
Le Conclusioni
La decisione in esame, allineandosi all’orientamento consolidato, ribadisce un principio fondamentale: ogni prescrizione imposta con una misura di prevenzione ha una sua autonomia e la sua violazione integra una fattispecie di reato a sé stante. La violazione obbligo di soggiorno e la mancata esibizione della carta precettiva, anche se accertate nello stesso momento, costituiscono due reati separati e possono essere punite come tali. Questa interpretazione rigorosa sottolinea l’importanza per il soggetto sottoposto a misura di rispettare scrupolosamente ogni singolo obbligo, poiché la pluralità di inadempienze può comportare un cumulo di sanzioni penali, aggravando notevolmente la sua posizione giuridica.
Quali erano le violazioni contestate al ricorrente?
Al ricorrente sono state contestate due distinte violazioni della misura di prevenzione a cui era sottoposto: 1) aver violato l’obbligo di soggiorno, essendo stato trovato in un Comune diverso da quello assegnato; 2) essersi allontanato senza la carta precettiva, che di conseguenza non ha potuto esibire al momento del controllo.
Perché il ricorrente ha sostenuto che si trattasse di un unico reato?
Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha sostenuto che le due violazioni derivassero da un’unica azione (l’allontanamento dal comune) e che dovessero quindi essere unificate sotto la disciplina del concorso di reati (art. 81 c.p.), che prevede una pena più mite rispetto alla somma delle pene per reati distinti.
Le diverse violazioni di una misura di prevenzione costituiscono sempre reati separati?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ogni violazione delle singole prescrizioni imposte con la misura di prevenzione costituisce un reato autonomo. Questo perché ogni obbligo è posto a tutela di un interesse giuridico specifico (es. il controllo del territorio, la facilità di identificazione) e la loro violazione integra fattispecie di reato distinte, anche se commesse contestualmente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26130 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26130 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
EVA TOSCANI
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d’appello di Catania udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
L’imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 75d.lgs. 159 del 2011,650 e 81 cod. pen.
Sent. n. sez. 1479/2025 CC – 24/04/2025 R.G.N. 8264/2025
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ incontestato che il ricorrente sia stato condannato dai Giudici di merito per due distinte violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione applicata nei suoi riguardi, quella di avere violato l’obbligo di soggiorno (per essere stato sorpreso in un Comune diverso da quello del soggiorno obbligato) e quello di essersi allontanato senza la carta precettiva che, dunque, non ha esibito agli investigatori in occasione del controllo.
EVA TOSCANI