Violazione Obbligo di Firma: il Reato si Configura anche Lontano dallo Stadio
Con l’ordinanza n. 27852 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla natura del reato connesso al Daspo, chiarendo un punto fondamentale: la violazione obbligo di firma è un reato autonomo che non richiede la presenza del soggetto nei pressi dell’evento sportivo. Questa decisione ribadisce la severità della misura e l’importanza del rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità di pubblica sicurezza.
I Fatti del Caso
Un individuo, già destinatario di un provvedimento Daspo emesso dal Questore, veniva condannato dalla Corte di Appello per non aver rispettato l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in occasione di competizioni sportive. Contro tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due principali argomentazioni.
In primo luogo, sosteneva la violazione del principio di offensività, affermando di non essersi mai recato nei luoghi dove si svolgevano le partite e, quindi, di non aver creato alcun pericolo concreto. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Violazione Obbligo di Firma Secondo la Corte
La Suprema Corte ha respinto con fermezza la prima argomentazione, definendola manifestamente infondata. I giudici hanno chiarito che il reato contestato non consiste nell’accedere abusivamente agli impianti sportivi, ma nella specifica violazione dell’obbligo di presentazione agli uffici di polizia. Questa prescrizione ha una finalità preventiva e di controllo, autonoma rispetto al divieto di accesso.
Il bene giuridico tutelato dalla norma non è solo la sicurezza all’interno degli stadi, ma l’ordine pubblico in senso più ampio, garantito attraverso il controllo dei soggetti ritenuti pericolosi. Di conseguenza, il semplice fatto di non adempiere all’ordine di firma, e per di più in modo reiterato e senza alcuna giustificazione, è sufficiente a integrare la fattispecie di reato. La presenza o meno dell’imputato nei pressi dello stadio è del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato.
Motivi d’Appello Inammissibili in Cassazione
Per quanto riguarda la seconda doglianza, relativa alla particolare tenuità del fatto, la Corte di Cassazione l’ha dichiarata inammissibile. La ragione è puramente procedurale: l’argomento non era stato sollevato nei motivi di appello presentati alla Corte territoriale. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, infatti, impedisce di dedurre con il ricorso per cassazione questioni che non siano state proposte in grado di appello. Questo principio serve a garantire la gradualità dei giudizi e a evitare che la Cassazione, giudice di legittimità e non di merito, debba esaminare questioni per la prima volta.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Mentre il primo mira a impedire fisicamente la presenza del soggetto pericoloso, il secondo serve a verificarne la posizione e a esercitare un controllo costante durante lo svolgimento degli eventi. La violazione di quest’ultimo obbligo costituisce di per sé un’offesa all’autorità e all’ordine pubblico, a prescindere da qualsiasi altra condotta. La reiterata violazione da parte del ricorrente, senza addurre alcuna giustificazione, ha rafforzato la valutazione negativa della sua condotta. L’inammissibilità del secondo motivo, invece, è una diretta applicazione di una regola processuale che preclude la proposizione di nuove eccezioni in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato e invia un messaggio chiaro: le prescrizioni accessorie al Daspo, come la violazione obbligo di firma, devono essere rispettate con la massima diligenza. La loro violazione integra un reato a tutti gli effetti, la cui punibilità non dipende dal fatto che il soggetto si sia o meno avvicinato allo stadio. Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce l’importanza di strutturare correttamente i motivi di appello, includendo tutte le doglianze, poiché le omissioni non potranno essere sanate dinanzi alla Corte di Cassazione. Per i destinatari di tali misure, è un monito a non sottovalutare alcuna delle prescrizioni imposte, pena l’incorrere in ulteriori e autonome conseguenze penali.
Commetto reato se, avendo un Daspo con obbligo di firma, non vado in questura ma resto lontano dallo stadio?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il reato consiste nella violazione dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, indipendentemente dal fatto che ci si rechi o meno nei luoghi della manifestazione sportiva.
Perché la Corte non ha valutato la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha dichiarato la richiesta inammissibile perché questa specifica argomentazione non era stata presentata dal ricorrente nel precedente grado di giudizio (l’appello), come invece richiesto dal codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito delle questioni sollevate. Il ricorso viene rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27852 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27852 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata c la Corte di appello di Palermo lo ha condannato per il reato di cui all’art. 6 L.401/ aver rispettato l’obbligo di presentazione innanzi agli uffici di polizia in o competizioni sportive, prescritto con Daspo emesso dal AVV_NOTAIO di Trapani.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione del principio di o cui all’art 49 cod. pen., rappresentando di non aver mai fatto accesso nei luoghi in cu le competizioni sportive e, con il secondo motivo di ricorso, lamenta il mancato rico della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
La prima doglianza è manifestamente infondata posto che il reato in contestazione nella violazione dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in o competizioni sportive, non rilevando che non .4/è stata segnalata la presenza dell’imputat all’interno o nei pressi degli impianti sportivi. Nel caso in esame il ricorr reiteratamente l’obbligo senza neppure esporre una ragione giustificativa in impossibilità a presentarsi presso gli uffici di polizia.
La seconda doglianza non è stata dedotta con i motivi di appello ed è pertanto inam a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ri pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente