Violazione Obblighi di Sorveglianza: Quando il Ricorso è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato principi fondamentali in materia di violazione obblighi sorveglianza, chiarendo i limiti delle giustificazioni ammissibili e le condizioni per la concessione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea come un ricorso basato su argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza introdurre nuovi profili di diritto, sia destinato a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I fatti alla base del procedimento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per aver violato le restrizioni imposte da una misura di prevenzione. L’imputato, per giustificare la sua condotta, aveva addotto motivi di natura lavorativa. Inoltre, sosteneva di aver comunicato la sua necessità alle autorità competenti, ma tale comunicazione non ha trovato alcun riscontro probatorio. La Corte d’Appello aveva già confermato la condanna, evidenziando la piena consapevolezza dell’imputato riguardo agli obblighi cui era sottoposto e l’irrilevanza della giustificazione lavorativa ai fini della responsabilità penale.
L’analisi della Corte sulla violazione obblighi sorveglianza
La Corte di Cassazione, nel valutare il ricorso, ha stabilito che le censure sollevate dalla difesa non erano altro che una riproposizione di argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno qualificato le doglianze come mere lamentele di fatto, non idonee a configurare una violazione di legge che possa essere esaminata in sede di legittimità.
La giustificazione lavorativa non è una scusante
Uno dei punti centrali della decisione riguarda la giustificazione addotta dall’imputato. La Corte ha ribadito che i motivi lavorativi non costituiscono una causa di giustificazione idonea a escludere la responsabilità penale per la violazione obblighi sorveglianza. Per la sussistenza del reato, infatti, non rilevano le ragioni soggettive che hanno spinto alla trasgressione, quanto piuttosto il mancato rispetto oggettivo della prescrizione. A ciò si aggiunge la totale assenza di prove riguardo alla presunta comunicazione preventiva fatta alle autorità, elemento che ha ulteriormente indebolito la posizione difensiva.
L’assenza delle attenuanti generiche
Anche la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata respinta. La Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di merito immune da vizi logici o giuridici. La motivazione si fonda su due pilastri: i numerosi precedenti penali dell’imputato, di cui uno della stessa indole del reato contestato, e l’assenza di resipiscenza. Quest’ultima è stata desunta dalle dichiarazioni contraddittorie rese dall’imputato nel corso del procedimento, sintomo di una personalità incline a delinquere e non disposta a un reale ravvedimento.
Le motivazioni della declaratoria di inammissibilità
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte. Le argomentazioni della difesa sono state considerate doglianze in punto di fatto, che miravano a una nuova e non consentita valutazione del merito della vicenda. Quando un ricorso si limita a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici dei gradi precedenti senza evidenziare reali errori di diritto, la Cassazione non può che dichiararne l’inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
Questa pronuncia della Cassazione offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma la rigidità del sistema delle misure di prevenzione e la severità con cui viene sanzionata la loro violazione. Le giustificazioni personali, come quelle lavorative, non possono prevalere sull’interesse pubblico alla sicurezza e al controllo del territorio. In secondo luogo, evidenzia l’importanza della condotta processuale e pregressa dell’imputato ai fini della valutazione della pena: precedenti penali e mancanza di pentimento sono elementi che ostacolano la concessione di benefici come le attenuanti generiche. Infine, ribadisce un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un organo deputato a garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
I motivi di lavoro possono giustificare la violazione degli obblighi imposti da una misura di prevenzione?
No, secondo la Corte, i motivi lavorativi addotti dall’imputato non hanno alcun valore scriminante e non sono rilevanti per escludere la responsabilità penale derivante dal mancato rispetto dell’obbligo.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato, di cui uno della stessa natura, e per l’assenza di resipiscenza, dimostrata anche dalle affermazioni contraddittorie rese durante il procedimento.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché le censure sollevate sono state ritenute una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi precedenti, configurandosi come contestazioni di fatto e non come violazioni di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge in ordine all’art. 75 d.lgs. 159/2011 e all’art. 62-bis cod. pen. – oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Ancona con la sentenza impugnata.
Invero, la Corte suddetta nel confermare la sussistenza del delitto previsto dal suddetto articolo fa riferimento alla consapevolezza da parte dell’imputato delle restrizioni a cui egli doveva sottostare e al tipo di modalità per effettuare eventuali comunicazioni alle autorità competenti. E, quindi, evidenzia che in primo luogo la giustificazione addotta da COGNOME (motivi lavorativi) non ha alcun valore scriminante, in quanto non sono rilevanti per la sussistenza della penale responsabilità le ragioni per le quali l’obbligo non è stato rispettato ma, soprattutto, non vi è alcun riscontro della comunicazione che il ricorrente afferma di aver dato al Comando di Montegranaro e, per di più, risultano discrasie tra quanto affermato agli agenti e quanto reso dall’imputato in sede di dichiarazioni spontanee. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte, con una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, evidenzia che l’imputato risulta gravato da numerosi precedenti penali – di cui uno della stessa indole di quello del caso di specie sintomatici di una personalità incline alla commissione di reati e fa riferimento all’assenza di resipiscenza, emersa anche dalle affermazioni contraddittorie rese dal ricorrente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 1 11 luglio 2024.