Violazione degli Obblighi del Custode: Quando la Mancata Consegna Diventa Reato
L’ordinanza n. 23336/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante chiarificazione sul reato di violazione obblighi custode, disciplinato dall’art. 388 del codice penale. La pronuncia esamina il caso di un debitore che, nominato custode del proprio veicolo pignorato, ometteva di consegnarlo all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) entro il termine stabilito. Questa decisione consolida i principi relativi al momento consumativo del reato e alla natura dell’elemento psicologico richiesto, il dolo.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 388 c.p. All’imputato era stato notificato un atto di pignoramento relativo alla sua autovettura. Contestualmente, era stato nominato custode del bene con l’obbligo di consegnarlo entro dieci giorni all’IVG.
Nonostante l’intimazione, il soggetto non solo non provvedeva alla consegna del veicolo, ma continuava a utilizzarlo per la normale circolazione. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo sussistenti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato. L’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e l’errata valutazione sulla non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La violazione obblighi custode secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni del ricorrente mere doglianze di fatto, non ammissibili in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata completa, logica e priva di vizi.
Il punto centrale della decisione riguarda il momento in cui si perfeziona il reato. Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 25368/2023), la Cassazione ha ribadito che, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato secondo la procedura dell’art. 521-bis c.p.c., il reato di violazione obblighi custode si consuma alla scadenza del termine assegnato al debitore-custode per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva. Pertanto, il semplice fatto di non aver consegnato l’auto entro i dieci giorni stabiliti integrava pienamente la condotta penalmente rilevante.
La questione del dolo e della non punibilità
Il dolo generico nel reato
Un altro aspetto cruciale affrontato dalla Corte è la natura dell’elemento soggettivo. Per la configurazione del reato in esame è sufficiente il cosiddetto dolo generico. Ciò significa che non è richiesto un fine particolare (come, ad esempio, quello di danneggiare il creditore), ma è sufficiente la volontà cosciente e deliberata di eludere l’esecuzione del provvedimento del giudice. Nel caso specifico, il fatto che l’imputato, dopo aver ricevuto la notifica a mani proprie, non solo non avesse consegnato il veicolo ma avesse continuato a usarlo, dimostrava in modo evidente tale volontà.
L’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p.
La Corte ha anche respinto la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata adeguata laddove evidenziava la ‘totale incuranza per gli obblighi stabiliti dalla legge’ da parte dell’imputato. Inoltre, è stato sottolineato che l’oggetto della violazione era un’autovettura, considerata un bene di valore rilevante, il che ostacola l’applicazione di tale beneficio.
Le motivazioni della decisione
La Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità sulla correttezza e logicità della sentenza d’appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse correttamente individuato tutti gli elementi della fattispecie criminosa. L’atto di pignoramento notificato, la nomina a custode, l’ordine di consegna entro un termine preciso e l’inadempimento volontario a tale ordine costituivano una sequenza di fatti chiara e inequivocabile. La condotta dell’imputato, che continuava a circolare con il veicolo pignorato, è stata vista come una palese manifestazione della volontà di sottrarsi agli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria, integrando così pienamente il dolo generico richiesto dalla norma.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato. In primo luogo, stabilisce con chiarezza che per il reato di violazione obblighi custode il momento consumativo coincide con la scadenza del termine per la consegna del bene. In secondo luogo, conferma che per la responsabilità penale è sufficiente la consapevolezza di non adempiere a un ordine del giudice, senza necessità di dimostrare un intento fraudolento specifico. Infine, la decisione suggerisce che, in casi riguardanti beni di valore non trascurabile come un’automobile, è difficile che possa trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la rilevanza dell’offesa al bene giuridico tutelato, ovvero il corretto funzionamento della giustizia.
Quando si perfeziona il reato di mancata consegna di un bene pignorato da parte del custode?
Il reato si perfeziona allo scadere del termine che l’autorità giudiziaria ha assegnato al debitore, nominato custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva.
Che tipo di dolo è richiesto per il reato di violazione degli obblighi di custodia?
È sufficiente il dolo generico, che consiste nella semplice volontà cosciente del colpevole di eludere l’esecuzione di un provvedimento del giudice, senza che sia necessario un fine specifico ulteriore.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto se l’oggetto della violazione è un’autovettura?
Secondo la Corte, è difficile applicare tale beneficio, poiché un’autovettura è considerata un bene di valore rilevante e la condotta di mancata consegna dimostra una ‘totale incuranza per gli obblighi stabiliti dalla legge’, rendendo l’offesa non particolarmente tenue.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23336 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l’insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. Invero, la Corte territoriale, richiamando la conforme statuizione del primo giudice, ha, in modo non illogico, ritenuto la sussistenza del reato contestato, in riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. A sua volta, il Tribunale aveva evidenziato come nonostante l’atto di pignoramento fosse stato notificato a mani proprie dell’imputato, nominato custode del mezzo, con l’intimazione a consegnarlo entro dieci giorni all’IVG, il predetto non solo non consegnava il veicolo ma continuava a circolarvi. Pertanto, risulta integrata la fattispecie contestata, dal momento che il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all’art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva (così, Sez. 6, n. 25368 del 17/05/2023, Spagnuolo, Rv. 284882 – 01). Evidente è altresì l’esistenza del dolo di fattispecie, che ha natura di dolo generico e richiede solo la volontà cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice (Sez. 6, n. 25905 del 16/04/2015, Limodio, Rv. 263810 – 01). In riferimento al secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata (“l’imputato ha dimostrato una totale incuranza per gli obblighi stabiliti dalla legge a suo carico”) risulta adeguata, specie tenuto conto che la violazione ha avuto ad oggetto un’autovettura (e dunque un bene di valore rilevante). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
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