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Violazione obblighi assistenza familiare: assorbimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36567/2024, ha stabilito un importante principio in materia di violazione obblighi assistenza familiare. Se l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento per un figlio minore provoca a quest’ultimo la mancanza dei mezzi di sussistenza, si configura un unico reato, quello più grave previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. Quest’ultimo, infatti, assorbe la fattispecie meno grave di cui all’art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi derivanti da un provvedimento del giudice). Di conseguenza, la Corte ha annullato la condanna per il reato assorbito, rideterminando la pena.

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Pubblicato il 9 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Violazione obblighi assistenza familiare: un solo reato se mancano i mezzi di sussistenza

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 36567 del 2024, ha fornito un chiarimento fondamentale sulla violazione obblighi assistenza familiare. Quando un genitore non paga l’assegno di mantenimento disposto dal giudice e, a causa di ciò, il figlio minore si trova privo dei mezzi di sussistenza, non si è di fronte a due reati distinti, ma a un’unica e più grave fattispecie. Analizziamo insieme questa importante decisione.

I Fatti di Causa

Il caso nasce dal ricorso di un padre, condannato sia in primo che in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino per due distinti reati: la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione (art. 570-bis c.p.) e l’aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore (art. 570, secondo comma, n. 2, c.p.). L’imputato, tramite il suo difensore, ha contestato davanti alla Suprema Corte il cosiddetto ‘concorso formale’ tra le due norme, sostenendo che l’identico fatto materiale (l’omesso versamento dell’assegno) non potesse dare origine a una duplice condanna.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare secondo la Cassazione

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 570-bis c.p. La Corte ha stabilito che, in questa specifica situazione, tale reato deve considerarsi assorbito in quello, più grave, previsto dall’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p. Di conseguenza, ha rideterminato la pena finale applicando solo quella prevista per la fattispecie più severa.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, relativo all’omessa motivazione sulla richiesta di revoca della provvisionale. Su questo punto, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: le statuizioni sulla provvisionale hanno natura discrezionale e provvisoria, non passano in giudicato e non sono quindi impugnabili in Cassazione.

Le motivazioni

La Corte ha risolto un contrasto giurisprudenziale aderendo all’indirizzo che nega il concorso tra i due reati. Il ragionamento si basa sulla diversa natura delle due fattispecie:
1. Art. 570-bis c.p. (Violazione degli obblighi di natura economica): Si tratta di un reato di pura condotta omissiva. Si perfeziona con il semplice inadempimento dell’obbligo di versare l’assegno stabilito dal giudice civile, a prescindere dalle conseguenze.
2. Art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (Far mancare i mezzi di sussistenza): Questo è un reato di evento. Non basta l’inadempimento, ma è necessario che da esso derivi una conseguenza specifica: la mancanza dei mezzi essenziali per la vita del minore (vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, istruzione).

Secondo la Cassazione, quando l’inadempimento dell’obbligo economico (condotta dell’art. 570-bis) provoca l’evento della mancanza di mezzi di sussistenza (evento dell’art. 570, comma 2), la condotta meno grave è un presupposto necessario per quella più grave. Il reato previsto dall’art. 570, comma 2, rappresenta la conseguenza più grave della violazione dell’obbligo di mantenimento. In base al principio di assorbimento (o sussidiarietà), la norma che punisce il fatto più grave e complesso assorbe quella che punisce il fatto meno grave che ne è parte. Pertanto, deve essere applicata solo la sanzione più severa.

Le conclusioni

Questa sentenza chiarisce che la violazione obblighi assistenza familiare non può portare a una doppia condanna per lo stesso comportamento. Se l’omissione del genitore si limita al mancato versamento dell’assegno senza ulteriori conseguenze, si applicherà l’art. 570-bis. Se, invece, tale omissione fa precipitare il minore in uno stato di bisogno, privandolo dei mezzi essenziali per vivere, si configurerà il solo e più grave delitto di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., che assorbe il primo. Questa decisione garantisce il rispetto del principio del ne bis in idem sostanziale, evitando che un soggetto venga punito due volte per un’unica condotta offensiva.

Quando un genitore non versa l’assegno per il figlio commette uno o due reati?
Secondo questa sentenza, se il mancato versamento provoca al figlio minore la mancanza dei mezzi di sussistenza, si configura un solo reato, quello più grave previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2 del codice penale, in quanto assorbe la fattispecie meno grave di violazione del provvedimento del giudice (art. 570-bis).

Qual è la differenza principale tra il reato previsto dall’art. 570-bis e quello dell’art. 570, comma 2, n. 2 del codice penale?
L’art. 570-bis è un reato di pura condotta, che punisce il semplice atto di non versare quanto stabilito dal giudice. L’art. 570, comma 2, n. 2, è un reato di evento, che richiede una conseguenza specifica e più grave: che a causa dell’omissione, al minore vengano a mancare i mezzi essenziali di sussistenza.

È possibile fare ricorso in Cassazione contro la decisione sulla provvisionale?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che le decisioni sulla concessione o revoca della provvisionale sono di natura discrezionale, provvisoria e non definitiva. Pertanto, non sono soggette a ricorso per cassazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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