Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11188 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11188 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nata a Cagliari il 10/03/1957 avverso l’ordinanza emessa il 02/08/2024 dalla Corte d’Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 02/08/2024, la Corte d’Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile – per difetto di specificità dei motivi a sostegno della richiesta principale di proscioglimento per bis in idem, e per mancanza di motivi a sostegno delle GLYPH richieste subordinate di GLYPH riconoscimento della continuazione e rideterminazione della pena – l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza di condanna alla pena di giustizia, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cagliari in data 20/02/2024, in relazione al delitto di violazione dei sigi aggravato dalla qualifica di custode rivestita dall’imputata.
Ricorre per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell’art. 581, lett. d), cod. proc. pen., essendo stato rispettato requisito di specificità del motivo riguardante la violazione del ne bis in idem.
Si afferma, in particolare, che la pur succinta articolazione del motivo consentiva di individuare le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno, essendo la sentenza allegata all’atto di appello del tutto chiara ed esaustiva. La difesa osserva che solo in sede di merito sarebbe stato possibile valutare la tesi sostenuta nel gravame, secondo cui, in presenza di un’unica apposizione di sigilli, può aversi una sola violazione di questi ultimi, intesa come loro rimozione materiale.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la precedente sentenza, definita “parte integrante dell’imputazione”, neppure era stata allegata al ricorso, e che in effetti il gravame non aveva chiarito le ragioni per cui l violazione contestata nel presente procedimento doveva essere ricondotta a quelle precedenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, dovendo integralmente condividersi le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione.
In primo luogo, coglie nel segno il rilievo della Corte d’Appello in ordine al difetto di specificità del motivo formulato con riferimento alla prospettata violazione del divieto di bis in idem, in cui il Tribunale di Cagliari sarebbe incorso condannando la COGNOME per il reato a lei ascritto, ovvero per il delitto di violazione di sigilli accertato in data 18/02/2021. A sostegno di tale assunto, si era sostenuto con l’atto di appello che si fosse trattato “dello stesso fatto storico” per il quale COGNOME era già stata condannata, con sentenza ormai irrevocabile del 23/01/2023, per la violazione dei sigilli apposti in data 03/09/2018, accertata il 25/09/2018 (cfr. pag. 1 dell’atto di appello).
Al riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto sussistere un difetto di specificit dei motivi, evidenziando in particolare che “l’appello non spiega in alcun modo, facendo riferimento alle situazioni di fatto accertate nei due processi, perché la violazione di sigilli constatata dalla polizia giudiziaria il 18/02/2021 sarebbe i realtà riconducibile alle tre distinte violazioni commesse da NOME COGNOME ben due anni prima” (cfr. pag. 1 dell’ordinanza impugnata).
2.1. Il rilievo deve essere condiviso, in quanto la difesa appellante si era limitata a proporre un confronto tra le due decisioni di condanna, evidenziando che, in entrambe, era stato fatto riferimento alla medesima apposizione dei sigilli avvenuta in data 03/09/2018.
Al riguardo, deve peraltro osservarsi – anche a voler prescindere dal difetto di autosufficienza evidenziato dal P.G., con riferimento alla mancata allegazione
della precedente sentenza di condanna – che la nuova decisione aveva compiutamente descritto la situazione accertata in occasione dell’accesso del 18/02/2021, dando atto non solo della rimozione dei sigilli, ma anche della presenza della SERRI all’ingresso dell’immobile a suo tempo sequestrato, nonché – all’interno – di brande per dormire e di cucine da campeggio (cfr. pag. 2 della sentenza in data 20/02/2024). È dunque evidente che la difesa appellante, per corroborare adeguatamente il proprio assunto di violazione del bis in idem, avrebbe dovuto specificamente sostenere che la presenza di brande e cucine da campo doveva essere ricondotta non già ad uno stabile utilizzo dell’immobile fino al nuovo accesso degli operanti, ma solo ed esclusivamente alla condotta illecita posta in essere alcuni anni prima, e già punita con la sentenza divenuta irrevocabile (sul punto, cfr. ad es. Sez. 3, n. 37398 del 07/07/2004, Priolo, Rv. 230043 – 01, secondo cui «il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con ogni condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell’autorità; di conseguenza, compiuta la prima infrazione, il reato si reitera ogni qual volta si realizza una condotta contraria al precetto, in ulterior violazione del persistente vincolo sulla res»).
Nulla di tutto ciò è avvenuto con l’atto di appello, in cui come già accennato – la difesa si è limitata a proporre un confronto tra le due pronunce, e a far leva sulla data di originaria apposizione dei sigilli.
2.2. La difesa ricorrente ha poi affermato, nell’odierno ricorso, che si sarebbe dovuto consentirle di sostenere in contraddittorio, nel giudizio di appello, la tesi secondo cui, “in presenza di unica apposizione dei sigilli”, potrebbe configurarsi una sola violazione, “intesa come atto materiale di rimozione degli stessi” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Deve peraltro osservarsi, al di là della palese infondatezza dell’argomento difensivo, che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione appare ulteriormente confortata dal fatto che tale interpretazione dell’art. 349 cod. pen. risulta del tutto estranea all’atto di appello, nel quale si era fatto inequivoc riferimento ad uno “stesso fatto storico”: l’odierno ricorso allude invece alla possibilità di accogliere una valutazione unitaria, sul piano giuridico, di una pluralità di condotte violative dei sigilli nel senso già precedentemente chiarito.
3. Le considerazioni fin qui svolte esimono da ulteriori rilievi (non essendo stato contestato, con l’odierno ricorso, quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine all’assenza di motivi a sostegno delle richieste subordinate), ed impongono una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente condanna della SERRI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18 febbraio 2025
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Il Presidente