Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8503 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8503 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione 1) in relazione all’art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, 2) in relazione all’art. 131-bis cod. pen., 3) in relazione all’art. 99, comma quarto cod. proc. pen. – perché in fatto e manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che: – dalle deposizioni dei testi di P. g. emergono delle imprecisioni circa il domicilio e le modalità di controllo; – tali inesatte tuttavia, risultano ampiamente superate dal fatto che entrambi i testi, nel corso della loro deposizione, hanno dichiarato di avere premuto il campanello segnato dalla scritta “NOMENOME, stazionando in loco per circa una decina di minuti, un tempo del tutto congruo ad espletare il controllo domiciliare; – l’erronea indicazione della vi può ritenersi frutto di un mero lapsus, dal momento che è del tutto evidente che il teste COGNOME facesse riferimento alla via esatta, del quale indicava con precisione anche il numero civico e la scala, del tutto corrispondenti con quelli risultanti da verbale di sottoposizione della misura di prevenzione ove NOME ha fissato il proprio domicilio; – le non superficiali, né sbrigative modalità di svolgimento del controllo compiuto dai verbalizzanti presso l’abitazione dell’imputato, dalle ore 3:40 alle ore 3:48 circa, hanno dato di certo adeguata dimostrazione dell’assenza dello stesso da casa, in violazione della prescrizione della misura di prevenzione; – non sussistono le condizioni per applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. invocata dall’imputato, considerato che le plurime violazioni degli obblighi connessi alla misura di prevenzione, come da certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, da parte di un pregiudicato, integrano una condotta che non può certo considerarsi di minima entità, considerata, altresì, l’ingravescente pericolosità sociale manifestata dal suddetto nel periodo di commissione del reato per cui si procede, che neppure può considerarsi bagatellare, trattandosi dell’ennesima manifestazione di inottemperanza degli ordini dell’Autorità; – non può, infine, escludersi la recidiva ritenuta dal primo Giudice (reiterata e infraquinquennale), atteso che il fatto di reato realizzato dall’imputato, già gravato da numerosi precedenti penali (tra cui due condanne specifiche e una per evasione), si è sostanziato nella tenuta di un comportamento antigiuridico effettivamente rivelatore Corte di Cassazione – copia non ufficiale
di una più accentuata riprovevolezza delle condotte e di una maggiore pericolosità del suo autore.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.