Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8505 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8505 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIBERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 (primo motivo), e della violazione dell’art. 62-bis cod. pen. (secondo motivo) – perché in fatto e manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Roma nella sentenza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che: – la nozione di “dimora” evocata nel testo del decreto legislativo suddetto va intesa come indicativa del luogo in cui il soggetto intende dimorare, ossia il territorio di un determiNOME comune; – nel caso in esame il Comune di dimora della COGNOME risulta essere quello di Ribera (AG), non risultando in proposito alcuna variazione, né essendo mai pervenuta all’autorità di P.S. una formale comunicazione in tal senso; – risulta, pertanto, del tutto inverosimile che l’imputata non fosse consapevole della violazione commessa, essendo stata fermata a Palermo e dunque a centinaia di chilometri rispetto al Comune di Ribera, in provincia di Agrigento, ove la COGNOME aveva fissato la sua dimora e oltretutto in un orario in cui non avrebbe dovuto uscire di casa; – anche, poi, a voler accedere alla prospettazione difensiva circa un possibile errore incolpevole derivante dal mutamento di fatto del luogo di dimora, circostanza in nessun modo comprovata, non risultando la comunicazione dell’addotto cambio di dimora e trattandosi di contravvenzione, tale negligenza integrerebbe, comunque, l’elemento soggettivo del reato, punibile anche a titolo di colpa, ai sensi dell’art. 42 cod. pen. ; – non ricor alcun elemento che faccia dubitare degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi del reato in contestazione; – non sussiste alcun elemento positivo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , tenuto conto della gravità della condotta posta in essere e della personalità negativa della prevenuta, come desumibile dai numerosi precedenti penali da cui è gravata (reati contro il patrimonio, tra cui due rapine, e calunnia) e in particolare dalle plurime violazioni della misura di prevenzione alla suddetta imposta e da quelle della stessa indole (ben nove evasioni), nonché tenuto conto del fatto che la stessa non ha mai mostrato di rendersi conto effettivamente del concreto disvalore (considerata la distanza notevole del luogo in cui veniva sorpresa rispetto al luogo di dimora) della sua condotta trasgressiva, posta Corte di Cassazione – copia non ufficiale
in essere peraltro in orario notturno e si è anzi mostrata refrattaria al rispetto dell regole.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.