Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26957 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26957 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/03/1991
avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di LANCIANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
udito il PG, in persona di NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lanciano con la sentenza sopra indicata, assolveva ai sensi degli artt 131-bis cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. NOME COGNOME dalla contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., per l’inottemperanza – senza giustificato motivo – all’obbli presentazione alla Stazione Carabinieri di Lanciano, stabilito con decreto n. 792/2020 R.G. Corte d’Appello di L’Aquila emesso in data 21 maggio 2020, per le date del 5, 9, 10 e 11 giugno 2020, stante la ritenuta tenuità del fatto.
Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 650 c pen. e la manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ritenuta integrazione degli ele costitutivi del reato contestato, poiché l’imputato, sottoposto alla misura cautelare dell’obb di presentazione alla polizia giudiziaria, non ottemperandovi avrebbe dovuto essere sanzionato ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., senza la possibilità che i medesimi fatti potessero integ anche la contravvenzione contestatagli, come da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiest l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato ascritto di cui all’a 650 cod. pen., perché il fatto non sussiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Come correttamente affermato in ricorso, la giurisprudenza di legittimità è consolidata da tempo in senso assolutamente univoco rispetto al fatto che “non è configurabile la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. in caso di violazione di prescrizioni ine all’esecuzione di misure caute/ari personali, potendo dar luogo la detta violazione unicamente alla conseguenza di ordine processuale prevista dall’art. 276 cod. proc. pen” (per tutte, Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996, Rv. 206069); non è infatti configurabile la contravvenzione di cui all’a 650 cod. pen. in caso di violazione di prescrizioni inerenti all’esecuzione di misure cautel personali, potendo dar luogo la detta violazione unicamente alla conseguenza di ordine processuale prevista dall’art. 276 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24685 del 16/05/2014, n.m.; Sez 1, n. 5548 del 25/10/1996, Rv. 206069; in senso conforme anche le n. 6682 del 1995, Rv. 201539, n. 10537 del 1995, Rv. 202540, n. 5965 del 1996, Rv. 205111).
3. Il ricorso, per tale ragione, deve essere accolto con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso il 16/4/2025