Violazione Misura: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di violazione misura restrittiva, delineando con chiarezza i confini dell’ammissibilità del ricorso e ribadendo principi consolidati in materia di elemento soggettivo del reato e valutazione delle circostanze. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere come la giurisprudenza interpreti la condotta di chi elude un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
I Fatti del Caso
Un soggetto, sottoposto a una misura restrittiva che gli imponeva di non allontanarsi da un determinato luogo senza autorizzazione, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la condanna. Il ricorrente basava la sua difesa su tre motivi principali: l’insussistenza della responsabilità penale a causa di una presunta crisi di astinenza, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, infine, un’errata valutazione nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su un’analisi puntuale di ciascun motivo di ricorso, evidenziandone l’infondatezza e l’aspecificità.
Le Motivazioni della Decisione
Il Dolo Generico nella Violazione Misura
Il primo motivo, relativo alla presunta assenza di responsabilità penale, è stato ritenuto dalla Corte in parte indeducibile (poiché non sollevato nei precedenti gradi di giudizio) e in parte manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: per il reato di violazione misura, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Questo significa che è sufficiente la consapevolezza e la volontà di violare il divieto imposto, ovvero di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la necessaria autorizzazione. Sono del tutto irrilevanti i motivi personali che hanno spinto l’agente a compiere tale azione, così come la sua intenzione di sottrarsi in modo definitivo o solo temporaneo alla misura stessa. La presunta crisi di astinenza, quindi, non può escludere il dolo.
L’Inammissibilità del Motivo sulla Tenuità del Fatto
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per aspecificità. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua ed effettiva per escludere la causa di non punibilità, basandosi sulla gravità della condotta. Il ricorso non contestava specificamente tale motivazione, limitandosi a riproporre la richiesta in modo generico, rendendo così il motivo non accoglibile in sede di legittimità.
Il Giudizio sulle Circostanze Attenuanti
Infine, anche il terzo motivo, relativo al giudizio di comparazione tra circostanze, è stato respinto. La Corte ha ricordato che la valutazione delle circostanze è un’attività discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non in presenza di un vizio logico o di un mero arbitrio. In questo caso, la motivazione era sufficiente. Inoltre, i giudici hanno richiamato l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, che vieta espressamente la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, condizione in cui versava il ricorrente.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida l’orientamento della giurisprudenza sulla violazione misura restrittiva. Emerge chiaramente che le motivazioni personali dell’agente non possono scagionarlo se vi è la consapevolezza di trasgredire un ordine del giudice. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, che si confrontino criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, pena la dichiarazione di inammissibilità. Infine, viene confermato il limite legale alla valutazione discrezionale del giudice nel bilanciamento delle circostanze in presenza di recidiva reiterata.
Qual è l’elemento soggettivo necessario per il reato di violazione di una misura restrittiva?
Per questo reato è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione, a prescindere dai motivi personali dell’agente.
Una crisi di astinenza può giustificare la violazione della misura?
No, secondo la Corte i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente sono irrilevanti ai fini della configurazione del dolo generico, pertanto una crisi di astinenza non esclude la responsabilità penale.
È possibile far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata?
No, l’articolo 69, quarto comma, del codice penale vieta espressamente che le circostanze attenuanti generiche possano essere considerate prevalenti sulla recidiva reiterata nel giudizio di comparazione delle circostanze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso;
Osservato che, il primo motivo, relativo al riconoscimento della penale responsabilità è, da un lato indeducibile, non essendo stata la questione della crisi di astinenza devoluta ai Giudici di merito e, dall’altro, manifestamente infondato poiché l’elemento soggettivo del reato si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.
Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell’esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità.
Infine, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze (terzo motivo), implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette – come nel caso di specieda sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Peraltro, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024
Il Consiglie COGNOME estensore