Violazione Misura di Prevenzione: Quando il Silenzio Costa Caro
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi affronta un caso emblematico di violazione misura di prevenzione, mettendo in luce i rigidi confini del giudizio di legittimità e le conseguenze del non rispondere ai controlli delle forze dell’ordine. Un soggetto, sottoposto a una misura di prevenzione, è stato condannato per non aver risposto al citofono durante un controllo. La sua difesa, basata su un presunto guasto tecnico, non ha superato il vaglio dei giudici, culminando in una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Esaminiamo i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine dalla condanna inflitta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord a un individuo per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, ovvero la violazione degli obblighi imposti da una misura di prevenzione. Nello specifico, l’imputato non aveva risposto ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine presso la sua abitazione.
La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro motivi principali per contestare la sua colpevolezza e la correttezza della decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il ricorso su quattro punti chiave:
1. Assenza di dolo: Si sosteneva che la violazione non fosse intenzionale, ma causata da un guasto al citofono che aveva impedito all’imputato di sentire il richiamo degli agenti.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: La difesa lamentava che la Corte d’Appello avesse basato la sua decisione unicamente sulla relazione di servizio della polizia, senza approfondire le argomentazioni difensive relative al guasto e all’assenza di corrente elettrica.
3. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
4. Errata configurabilità del reato: Si criticava la Corte territoriale per non aver verificato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato.
La Valutazione della Cassazione sulla violazione misura di prevenzione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per ragioni sia sostanziali che procedurali.
L’inammissibilità delle censure di fatto
I giudici di legittimità hanno subito chiarito che il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso erano inammissibili. Essi, infatti, non sollevavano questioni di diritto, ma si configuravano come “mere doglianze in punto di fatto”. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di fornire una ricostruzione dei fatti diversa da quella, motivata e coerente, già fornita dalla Corte d’Appello.
La Corte ha ricordato che il giudice d’appello aveva evidenziato come gli agenti non si fossero limitati a suonare il citofono, ma avessero anche bussato alla porta e tentato di contattare l’interessato sulle sue utenze telefoniche, fissa e mobile, senza mai ricevere risposta. Tale ricostruzione, basata sulla relazione di servizio, è stata ritenuta logica e sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza, rendendo le critiche dell’imputato un tentativo inaccettabile di ottenere una nuova valutazione del merito.
Il motivo “inedito” e le sue conseguenze
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), è stato dichiarato inammissibile. La ragione è puramente processuale: la richiesta non era mai stata avanzata nel corso del giudizio di appello. Si trattava, quindi, di un motivo “inedito”, introdotto per la prima volta in sede di legittimità, una pratica non consentita dal nostro ordinamento processuale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, i motivi di ricorso cercavano di forzare questi limiti, proponendo una rilettura alternativa delle prove già vagliate e respinte dai giudici di merito. Inoltre, la presentazione di una richiesta mai formulata in appello ha violato il principio del doppio grado di giurisdizione, rendendo il relativo motivo immediatamente inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma la rigidità degli obblighi derivanti dalle misure di prevenzione e le severe conseguenze in caso di violazione. La decisione ribadisce che le giustificazioni fornite dall’imputato devono essere supportate da prove concrete e discusse nei gradi di merito. Tentare di introdurre nuove argomentazioni o di far riesaminare i fatti dalla Corte di Cassazione si rivela una strategia processuale inefficace. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’onere per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento del ricorso.
Posso giustificare la violazione di una misura di prevenzione sostenendo che il citofono era rotto?
Secondo questa ordinanza, una simile giustificazione deve essere provata adeguatamente nei primi gradi di giudizio. Se la Corte d’Appello ha ritenuto, sulla base di altri elementi (come tentativi di chiamata telefonica e bussate alla porta senza risposta), che la giustificazione non fosse credibile, la Cassazione non riesaminerà i fatti e riterrà inammissibile il motivo.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No. La Corte ha stabilito che un motivo di ricorso è “inedito” e quindi inammissibile se la relativa questione non è stata sollevata nel giudizio d’appello.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con cui il Gip del Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’ad 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro motivi.
Con il primo motivo contesta la sussistenza del dolo, posto che il ricorrente non ha violato intenzionalmente le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto, non avendo risposto al citofono a causa di un guasto dello stesso.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, avendo il Collegio partenopeo fondato il proprio giudizio solo sulla base della relazione di servizio redatta dagli agenti del locale Commissariato, obliterando qualsivoglia accertamento in ordine alle prospettazioni difensive circa la presenza in casa del prevenuto all’atto del controllo e delle cause che hanno determiNOME la sua mancata risposta al citofono (guasto al c:ampanello e assenza di corrente).
Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Con il quarto motivo si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto la configurabilità del reato in contestazione, omettendo di verificare la ricorrenza di tutti gli elementi at ad integrarlo.
Rilevato che il primo, il secondo e il quarto motivo proposto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagr)a da 2). Nel caso in esame, il giudice di appello, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha evidenziato come vi fossero gli elementi per decretare la responsabilità dell’imputato per il contestato reato, posto che dalla relazione di servizio acquisita agli atti si evincev che gli operanti non solo avessero ripetutamente suoNOME al citofono dell’abitazione, ma hanno anche bussato alla porta e chiamato sull’utenza mobile e fissa del proposto, senza ricevere alcuna risposta.
Considerato inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è inedito poiché la causa di non punibilità non risulta richiesta in appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve e:ssere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
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Il Consigpere estensore
Il Presidente