Violazione Misura di Prevenzione: Quando l’Assenza da Casa Diventa Reato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sul reato di violazione misura di prevenzione, offrendo chiarimenti cruciali sull’elemento soggettivo necessario per la sua configurazione. La decisione analizza il caso di una persona che, soggetta all’obbligo di permanenza domiciliare notturna, non è stata trovata in casa al momento del controllo, adducendo una generica giustificazione. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una persona sottoposta a una misura di prevenzione che le imponeva di rimanere nel proprio domicilio durante le ore notturne. Durante un controllo delle forze dell’ordine, la persona non è stata trovata in casa. Contattata telefonicamente, ha risposto di essere stata sfrattata dal suo appartamento e di trovarsi “in giro”, senza tuttavia specificare la sua esatta posizione.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano confermato la sua responsabilità penale per la violazione degli obblighi imposti. La difesa ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre cose, un’errata valutazione dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo che non fosse stata approfondita la reale intenzione di trasgredire.
La Decisione della Corte sulla violazione misura di prevenzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno ritenuto le argomentazioni della difesa manifestamente infondate e, in parte, non ammissibili in sede di legittimità, in quanto tendevano a un riesame dei fatti già accertati dai giudici di merito.
La Corte ha ribadito che le motivazioni delle sentenze precedenti erano logiche, coerenti e prive di vizi giuridici. La decisione si fonda su una netta distinzione tra l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato, entrambi ritenuti pienamente sussistenti.
Le Motivazioni: La Volontà Cosciente di Inadempimento
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi dell’elemento soggettivo. La Corte ha spiegato che la condotta della persona ha reso palese la sua volontà di trasgredire l’obbligo di permanenza domiciliare. Il fatto di non aver specificato dove si trovasse al momento del controllo telefonico è stato interpretato come un chiaro indicatore della volontà di sottrarsi al controllo e, quindi, di violare le prescrizioni.
I giudici hanno affermato un principio fondamentale: ai fini della configurazione di questo reato, non rilevano le finalità specifiche o i motivi che hanno spinto il soggetto a violare la misura. Ciò che è sufficiente è:
1. La consapevolezza degli obblighi da adempiere.
2. La cosciente volontà di non rispettarli.
In altre parole, una volta che il soggetto è a conoscenza delle prescrizioni a suo carico, qualsiasi comportamento volontario che ne determini l’inosservanza integra l’elemento soggettivo del reato, a prescindere dal fatto che l’assenza fosse dovuta a uno sfratto o ad altre ragioni personali. La genericità della giustificazione fornita ha rafforzato la prova di tale volontà.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza un’interpretazione rigorosa degli obblighi derivanti dalle misure di prevenzione. L’insegnamento pratico è chiaro: chi è sottoposto a tali misure non può allontanarsi dal domicilio senza una valida e, soprattutto, comprovabile e comunicata giustificazione. Addurre motivazioni generiche, come “essere in giro” a seguito di uno sfratto, non è sufficiente a escludere la responsabilità penale.
La decisione sottolinea che la volontà di violare la norma si deduce dal comportamento complessivo del soggetto, inclusa la sua reticenza o incapacità di fornire indicazioni precise sulla propria localizzazione alle autorità. Per chi si trova in queste situazioni, è quindi fondamentale agire con la massima trasparenza e, se impossibilitato a rispettare le prescrizioni per cause di forza maggiore, comunicarlo tempestivamente e dettagliatamente alle autorità competenti.
Per commettere il reato di violazione della misura di prevenzione è necessario avere un intento criminale specifico?
No, la sentenza chiarisce che le finalità specifiche della condotta sono irrilevanti. È sufficiente avere la consapevolezza degli obblighi imposti e la volontà cosciente di non adempierli.
Una giustificazione generica, come l’essere stato sfrattato, è sufficiente per evitare una condanna?
No. Secondo la Corte, fornire una giustificazione generica senza specificare la propria esatta posizione al momento del controllo non esclude la responsabilità. Anzi, tale comportamento può essere interpretato come la prova della volontà di trasgredire all’obbligo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito nel caso di specie in base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15760 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME di cui al primo, al secondo e al terzo motivo di ricorso – nei quali il difensore lamenta rispettivamente mancanza di motivazione, vizio di motivazione e violazione di legge, per non avere i giudici di merito approfondito gli elementi costitutivi della violazione della misura di prevenzione contestata e in particolare l’elemento soggettivo della stessa – sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.
Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata, integrate altresì dalla pronuncia di primo grado del Tribunale di Palermo.
In dette pronunce, invero, si evidenzia che: – l’imputata, non presente nel proprio domicilio nell’orario di cui alla prescrizione, contattata telefonicamente, rispondeva di essere stata sfrattata dall’appartamento e di trovarsi “in giro”; non vi è dubbio in ordine all’elemento oggettivo, oltre che all’elemento soggettivo, non avendo la suddetta specificato dove si trovasse al momento del controllo, così rendendo palese la sua volontà di trasgredire all’obbligo impostogli di permanenza domiciliare in orario notturno; – non rilevano le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale, essendo sufficiente la consapevolezza degli obblighi da adempiere e la cosciente volontà di inadempimento degli stessi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.