Violazione Misura Alternativa: Non Basta la Semplice Trasgressione per la Revoca
La concessione di una misura alternativa alla detenzione rappresenta un’importante opportunità di reinserimento per il condannato, basata su un patto di fiducia con lo Stato. Ma cosa accade in caso di una violazione misura alternativa? Un’ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 48142 del 2023, offre un chiarimento fondamentale: la revoca non è una conseguenza automatica, ma il risultato di una valutazione più approfondita sulla compatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzione del percorso rieducativo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, che aveva disposto la revoca della misura alternativa a cui era stato ammesso. Il ricorrente lamentava una presunta illogicità nella motivazione del provvedimento, sostenendo che la decisione non fosse supportata da argomentazioni sufficienti.
In sostanza, il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto che alcuni comportamenti tenuti dal condannato integrassero una violazione delle prescrizioni imposte, tale da compromettere la fiducia alla base della misura e giustificarne l’interruzione.
La Decisione della Corte e la valutazione sulla violazione misura alternativa
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza non era affatto illogico. La decisione di revoca, infatti, non si basava sulla mera e formale constatazione della violazione commessa dal condannato.
Al contrario, i giudici di sorveglianza avevano compiuto una valutazione più ampia e complessa. Analizzando il comportamento specifico del soggetto, avevano concluso che tale condotta dimostrava un “sostanziale fallimento” del percorso rieducativo. Questa valutazione complessiva, e non il singolo episodio, è ciò che ha legittimato la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della motivazione della Cassazione risiede nel principio, già affermato in precedente giurisprudenza (Cass. n. 13376/2019), secondo cui la valutazione sull’incompatibilità della violazione con la prosecuzione della misura non può limitarsi a un semplice accertamento della trasgressione. È richiesto un quid pluris: un’analisi approfondita che spieghi perché quel determinato comportamento, nel contesto specifico, mini le fondamenta del percorso di reinserimento.
Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva spiegato in modo non illogico perché dalle azioni del condannato si dovesse desumere il fallimento della misura. La Corte di Cassazione, non potendo entrare nel merito di tale valutazione (che spetta al giudice di sorveglianza), si è limitata a verificarne la coerenza e la logicità, ritenendole pienamente sussistenti. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nell’ambito dell’esecuzione penale: la revoca di una misura alternativa non è un automatismo sanzionatorio. Il giudice di sorveglianza ha il dovere di effettuare una valutazione discrezionale, ma sempre ancorata a una motivazione logica e completa. Per giustificare la revoca, non è sufficiente provare che una regola è stata infranta; è necessario dimostrare che quella specifica infrazione, per le sue modalità e il contesto, è sintomatica di un’incompatibilità con la finalità rieducativa della misura. Ciò tutela il condannato da decisioni arbitrarie e, al contempo, responsabilizza il giudice a un esame più profondo e individualizzato di ogni singolo caso.
La violazione di una prescrizione comporta sempre la revoca della misura alternativa?
No, secondo l’ordinanza, la revoca non è una conseguenza automatica della mera constatazione della violazione. Il giudice deve compiere una valutazione più complessa sulla compatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura.
Su cosa si basa il giudice per decidere se revocare la misura alternativa?
Il giudice si basa su una valutazione complessiva e non illogica dei comportamenti tenuti dal condannato. Da tale analisi deve emergere un “sostanziale fallimento” della misura, che dimostri l’incompatibilità della violazione con il percorso rieducativo in atto.
Cosa succede se un ricorso contro la revoca viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48142 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48142 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione; Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto rileva una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che nel percorso logico della ordinanza impugnata la valutazione sul se la violazione commessa dal condannato sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell’affidamento non consegue alla mera constatazione della violazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239), ma ad una valutazione più complessiva effettuata dal Tribunale che, in modo non illogico, ha spiegato perché dai comportamenti tenuti dal condannato la sera del 21 aprile deve desumersi il sostanziale fallimento della misura alternativa che giustifica la decisione impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.