Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31668 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31668 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/06/2025
SENTENZA”
sul ricorso proposto da:
NOME.
avverso la sentenza ‘del 23/10/2024 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il PubbliCo Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
i.] COGNOME NOME COGNOME ‘ricorre per l’annullamento della sentenza del 23 ottobre 2024 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda inflitta con sentenza del 9 ottobre 2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per il reato di cui all’art. 260 r.d. n. 1265 . del 1934 a lui ascritto perché, recandosi presso una macelleria, non aveva osservato l’ordine di isolamento domiciliare obbligatorio dato dall’RAGIONE_SOCIALE per impedite la diffusione della
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, COGNOMEcon test ancora positivo; il fatto è contestato come commesso in RAGIONE_SOCIALE il 31 marzo 2020.
1.1.Con unico motivo deduce la violazione dell’art. 260 r.d. n. 1265 del 1934 in relazione all’art. 125 cod. proc. pen , . per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. della motivazione.
Deduce che, contrariamente a quanto sosteneva già il primo Giudice, egli non si era allontanato dalla propria abitazione ma, di ritorno dall’Ospedale (ove era stato ricoverato per diversi giorni) e diretto verso casa, si era fermato pochi istanti presso la macelleria, priva di astanti e con mascherina e guanti indossati, per acquistare beni di prima necessità. Su tale argomenta la Corte di appello non ha inteso fornire una adeguata motivazione benché le sollecitazioni difensive esigessero una risposta puntuale sulla qualificazione giuridica del-fatto Serial#: 1 4523 155 71921b55
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CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è infondato
3.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che:. a) il 31 marzo 2020 il ricorrente era stato dimesso dalli omissis prescrizione di isolamento domiciliare obbligatorio perché ancora positivo con la n ancorché clinicamente guarita; b) nella consapevolezza delle proprie condiz aveva volontariamente violato il divieto fermandosi a fare la spesa invece di recarsi . immediatamente a casa. .
4.L’art. 260 r.d. n. 1265 del 1934 punisce con l’arresto da tre mesi a diciotto mesi e con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000 chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo. La pena è stata così aggravata dall’art. 4, comma 7, d.l. 25 marzo 2020, n.,19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; fino ad allora il reato era punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
. 4.1.11 sesto comma deJ medesimo articolo 4 stabilisce che «alvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque, più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7». L’art. 1, comma 2, lett. e), prescriveva, a sua volta, «il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione
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o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus».
· 4.2.Si ritiene che la rilevanza penale della condotta ascritta al ricorrente rimasta immutata per effetto del comma 2-bis dell’art.. l d.l. 22 aprile 2021, 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. b), di. 22 · marzo 2022, n. 24, convertito c modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52. Il comma 2-bis dell’art. 1, cit. infatti, sanziona ai sensi dell’art. 260 r.d. n. 1265 del 1934 la violazione dell 10-ter d.l. n. 52 del 2021a sua volta introdotto dall’art. 4, comma 1, d.l. n. del 2022; l’art. 10-ter imponeva il divieto di mobilità dalla propria abitazione dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive · al TARGA_VEICOLO, fin all’accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttu sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
4.3.L’art. 10-ter d.l. n. 52 del 2021 è stato però abrogato dall’art. 9, comm 1, lett. a) di. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge ottobre 2023, n. 137. Tuttavia, l’art. 4, comma 6, d.l. n. 19 del 2020, non è ma stato abrogato, né è stato abrogato l’alt. 1, comma 2, lett. e), stesso decreto.
5.11 ricorrente (che .non contesta la legittimità della misura a lui applicata la sua positività al virus) sostiene di non essersi allontanato da casa, bens essersi fermato a fare la spesa mentre era sulla via di casa, di ritorno dall’ospeda
5.1.11 rilievo è infondato perché esclude l’efficacia immediata del provvedimento di soggezione, alla quarantena che, .in tesi difensiva, dovrebbe sostanzialmente avere effetto dal momento in cui il soggetto positivo al virus faccia materialmente ingresso in casa, lasciando sostanzialmente al destinatario del divieto stesso di deciderne il momento iniziale di decorrenza, nonostante la natura assoluta del divieto. Così ragionando, una persona dimessa dal nosocomio e sottoposta a quarantena potrebbe liberamente girovagare per il paese senza incontrare limiti di sorta sol perché materialmente non uscita dall’abitazione nell quale non è mai entrata. .
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5.2.L’assolutezza del divieto, immediatamente efficace, come detto, non tollera deroghe, né mezze vie: non è in gioco la pericolosità sociale del soggetto ma del virus di cui è Portatore (e dunque la tutela della salute pubblica). Sicc non è apPliCabile nemmeno la giurisprudenza della Corte di cassazione che, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, ritiene che non integri gli estremi d delitto di evasione la condotta di colui il quale, trovandosi agli arresti domicili con autorizzazione .a lasciare la -propria abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una determinata necessità, violi la prescrizione di seguire, a tal fine percorso più breve. E ciò sul rilievo che la violazione della prescrizione di segui
la via più breve non incide significativamente sulla possibilità di controllo, e potrà essere valutata solo con riferimento alla possibile revoca o modifica dell’autorizzazione o addirittura degli arresti domiciliari (Sez. 6, n.. 48917 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 265475 – 01; Sez. 1, n. 4338 del 26/02/1997, COGNOME, Rv. 207436 -01; più recentemente, Sez. 6, n. 29530′ del 28/05/2024, COGNOME, Rv. 286798 – 01, secondo cui non integra il delitto di evasione la condotta di chi, autorizzato a lasciare l’abitazione ove si trovi ristretto in stato di detenzione domiciliare al fine di raggiungere un luogo determinato, effettui una sosta per ragioni diverse da quelle fondanti l’autorizzazione, senza significative deviazioni dal percorso e senza la finalità di ellidere la vigilanza. Nella specie, la Corte aveva annullato la condanna inflitta al ricorrente per essersi fermato lungo il tragitto di ritorno dal SERT, ove era stato autorizzato a recarsi, al fine di acquistare sostanza stupefacente).
5.3.Rileva piuttosto il principio reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale integra il delitto di evasione il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli, arresti doMiciliari, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un istituto carcerario o l’allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, ma l’elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle persone incaricate (Sez. 6, n. 47156 del 20/10/2022, Tamin, Rv. 284022 – 01; Sez. 4, n. 45928 del 13/09/2017, NOME COGNOME, Rv. 270887 – 01; Sez. 6, h. 309 del 26/11/2007, NOME, Rv. 238408 ,- 01; Sei. 6, n. 35533 del 16/05/2007, lezzi, Rv. 237513 – 01).
5.4.Fermo.restando che nel caso di specie l’intenzione dell’imputato di tornare a casa costituisce una mera postulazione (non è chiaro in che modo l’informazione sarebbe entrata nel processo visto che il ricorrente non si è sottoposto ad esame), è un dato di fatto che ègli non ha mai raggiunto la propria abitazione, essendo stato controllato prima che lo facesse.
5.5.In ogni caso, il divieto di allontanarsi dalla abitazione, nella sua assolutezza, non tollera ritardi nella esecuzione dell’ordine né, di conseguenza, deviazioni di sorta nella via che conduce dal luogo della dimissione del soggetto infetto alla propria abitazione. L’assolutezza del divieto’, inoltre, deponè per la irrilevanza dei presidi eventualmente indossati dal soggetto in quarantena (guanti e mascherina).
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5.6.Ne consegue che, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 4, comma 6, d.l. n. 19 elel 2020, richiamato dall’art. 260 r.d. n. 1265 del 1934, il mancato raggiungimento della propria abitazione non esclude la rilevanza penale della condotta di colui che, sottoposto alla, misura della quarantena applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale perché risultato positivo al virus, non vi si rechi immediatamente.
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5.7.II ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/06/2025 COGNOME ·
Il AVV_NOTAIO estensore
COGNOME Il Presidente