Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3784 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 3784  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TEANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCARA il 10/1111964
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Chiesti aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 per non avere osservato il provvedimento del Questore che inibiva loro di fare rientro o ingresso nel comune di Miglianico per la durata di anni tre. È stata confermata anche la condanna dei due imputati alla pena di un mese di arresto, ciascuno.
 Ricorrono COGNOME e COGNOME, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Passero sviluppa due motivi.
2.1.1. Con il primo chiede dichiararsi la nullità della sentenza per non avere il Tribunale esaminato la richiesta di rinvio dell’udienza dibattimentale per impedimento professionale del difensore, benché tempestivamente comunicato e adeguatamente documentato, e la Corte di appello omesso di motivare in ordine alla corrispondente eccezione, pur dedotta nell’atto di impugnazione.
2.1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione dir responsabilità.
Osserva che non è configurabile il reato contestato posto che la prescrizione violata è prevista da un provvedimento del Questore illegittimo secondo la più recente giurisprudenza di legittimità perché privo dell’ordine di rientro nel comune di residenza del destinatario.
2.2. COGNOME articola un solo motivo con cui deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Evidenza che la sentenza impugnata avrebbe dovuto accogliere la richiesta di assoluzione dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, uniformandosi alle considerazioni espresse in altra pronuncia emessa dalla Corte di appello lo stesso giorno sempre nei confronti di COGNOME per il medesimo fatto – reato. A tal fine avrebbe dovuto valorizzare il carattere non violento dell’azione, l’assenza di danno e di abitualità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità.
Il primo motivo del ricorso di COGNOME è generico e comunque manifestamente infondato.
Diversamente da quanto dedotto, l’eccezione di nullità è stata esaminata dai Giudice del primo e del secondo grado del giudizio &,rado del givarip, i quali l’hanno rigettata con argomentazioni in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la priorità temporale costituisce uno dei parametri che il giudice può prendere in considerazione per valutare la prevalenza dei concomitanti impegni professionali del difensore (Sez. 3. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416 – 01; Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 dep. 2015, Torchio Rv. 262912 – 01). Rispetto a tale valutazione il difensore nulla di concreto oppone.
1.1. Il secondo motivo non è scrutinabile vertendo su un questione giuridica che andava preliminarmente sottoposta al giudice del merito posto che per la sua soluzione sono necessari accertamenti di fatto sul contenuto delle prescrizioni del .   provvedimento del Questore (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018
COGNOME, Rv. 272651 – 01; Sez. n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv.
à GLYPH 259730 – 01).
L’unico motivo dedotto da COGNOME non è consentito perché interamente versato in fatto, risolvendosi nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti sulla tenuità del reato, esclusa dalla Corte distrettuale con motivazione incentrata sulla rilevante pericolosità della condotta delittuosa potenzialmente strumentale alla consumazione nel luogo dove è avvenuto il controllo di una condotta, il gioco cosiddetto “delle tre carte”, penalmente rilevante perché svolto con modalità truffaldine (Sez. U, n. 14 del 18/06/1991, NOME, Rv. 187863 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 24 novembre 2023.