Violazione Divieto Avvicinamento: Quando la Distanza Non Conta
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale: la violazione del divieto di avvicinamento. Questo provvedimento chiarisce in modo definitivo che, per configurare il reato, non è necessario dimostrare un pericolo concreto per la vittima, essendo sufficiente la mera inosservanza della misura imposta dal giudice. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Controllo Elettronico Decisivo
Il caso riguarda un uomo, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa a seguito di un reato di stalking (art. 612-bis c.p.), che ha violato tale misura. L’uomo è stato localizzato, tramite il braccialetto elettronico, in un luogo diverso da quello lavorativo dichiarato e all’interno del perimetro vietato.
La sua difesa ha sostenuto che la distanza dalla casa della vittima, pari a 427 metri in linea d’aria, non era tale da creare un pericolo effettivo per l’incolumità della donna. Di conseguenza, secondo la tesi difensiva, la condotta non avrebbe dovuto essere penalmente rilevante. La Corte d’Appello aveva già respinto questa argomentazione, condannando l’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la condanna. I giudici hanno ritenuto le argomentazioni della difesa generiche e meramente ripetitive di quelle già esaminate e respinte nel grado precedente. La decisione si fonda su un principio giuridico fondamentale relativo alla natura del reato contestato.
Le Motivazioni: Perché la violazione del divieto di avvicinamento è reato di pericolo astratto?
Il punto centrale della motivazione risiede nella qualificazione del reato di cui all’art. 387-bis c.p. come reato di pericolo astratto. Questo significa che la legge punisce la condotta per il solo fatto di aver trasgredito all’ordine del giudice, senza che sia necessario accertare se da tale trasgressione sia derivato un pericolo concreto e immediato per la vittima. La norma mira a proteggere l’efficacia dei provvedimenti giudiziari e a prevenire, a monte, qualsiasi rischio.
La Corte ha specificato che la distanza di 427 metri è irrilevante. Il reato si perfeziona con la semplice e consapevole violazione della prescrizione. L’unica eccezione possibile, prevista dall’art. 49 c.p. (reato impossibile), si avrebbe solo se la condotta fosse, in concreto, del tutto inidonea a ledere gli interessi protetti.
In questo caso, però, la presenza dell’imputato nel luogo vietato era risultata del tutto pretestuosa e ingiustificata, essendo avvenuta in un luogo diverso da quello lavorativo e proprio nell’area interdetta. Questa circostanza ha dimostrato la piena consapevolezza e la volontà dell’imputato di violare la misura, rendendo la sua condotta punibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la tutela delle vittime di violenza e stalking: le misure cautelari devono essere rispettate in modo assoluto. Chi è soggetto a un divieto di avvicinamento non può fare calcoli sulla distanza o sulla presunta assenza di pericolo. La semplice presenza in un’area vietata, senza una valida e comprovata giustificazione, integra il reato di cui all’art. 387-bis c.p. La decisione rafforza l’efficacia di strumenti come il braccialetto elettronico, il cui allarme costituisce una prova determinante della violazione, e invia un chiaro messaggio sulla serietà con cui l’ordinamento giuridico tratta l’inosservanza dei provvedimenti a protezione delle persone offese.
Per commettere il reato di violazione del divieto di avvicinamento è necessario creare un pericolo concreto per la vittima?
No. Secondo la Corte, il reato previsto dall’art. 387-bis c.p. è un reato di pericolo astratto. Ciò significa che la punibilità scatta per la semplice violazione del provvedimento del giudice, a prescindere dal fatto che la persona offesa abbia corso un pericolo effettivo e immediato.
A quale distanza scatta il reato di violazione del divieto di avvicinamento?
La sentenza chiarisce che una distanza specifica (nel caso di specie 427 metri) è irrilevante. Il reato si configura nel momento in cui si viola il perimetro stabilito dal provvedimento del giudice, indipendentemente dalla misurazione esatta, poiché la condotta punita è la disobbedienza all’ordine giudiziario.
La presenza ingiustificata in un’area vietata, rilevata dal braccialetto elettronico, è sufficiente per una condanna?
Sì. La Corte ha ritenuto che la presenza dell’imputato in un luogo vietato, diverso da quello dove avrebbe dovuto trovarsi per lavoro e senza alcuna giustificazione plausibile, fosse una prova chiara della sua piena consapevolezza e volontà di violare la misura. L’attivazione del braccialetto elettronico in tali circostanze è un elemento fondamentale per accertare il reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2384 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2384 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e della memoria difensiva di NOME COGNOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 387-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente reiterativi di argomentazioni – sulla sussistenza del reato e dell’elemento soggettivo per inidoneità della condotta tenuta in violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.- esaminate dalla Corte di merito e disattese con rilievi che si sottraggono a censure in sede di legittimità essendo state evidenziate, attraverso una motivazione logica e puntuale, le circostanze di fatto che denotavano la piena consapevolezza dell’imputato di violare la misura che gli prescriveva di rimanere a distanza dalla persona offesa.
Né rileva, in presenza di un reato strutturato come reato di pericolo astratto, che la distanza in concreto registrata tra l’imputato e l’abitazione della persona offesa fosse di 427 mt. in linea d’aria e, dunque, tale da non esporre a pericolo l’incolumità della donna.
Il delitto di cui all’art. 387-bis cod. pen. non è integrato soltanto nell’ipotesi in cui la condotta si riveli, per i modi e le circostanze in concreto, tale da rendere l’azione sostanzialmente priva dell’attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell’art. 49 cod. pen.: il che non ricorre nel caso in esame, alla stregua delle circostanze di fatto evidenziate nella sentenza impugnata e dalle quali emerge l’assoluta pretestuosità della presenza dell’imputato nel luogo in cui veniva controllato dopo l’attivazione del braccialetto elettronico (l’imputato si trovava, infatti, in luogo diverso da quello in cui esercitava l’attivit lavorativa, presenza affatto giustificata).
Né sono risolutive le argomentazioni svolte con la memoria, meramente reiterative.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera relatrice
Il Pi1sidente