Violazione Divieto Accesso: La Cassazione Chiude il Caso su Prescrizione e Responsabilità
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla violazione divieto accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, un reato previsto dalla legge per contrastare la violenza negli stadi. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato per aver infranto tale divieto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, consolidando principi fondamentali in materia di prescrizione e di accertamento della responsabilità.
I Fatti del Caso: La Condanna per Violazione del Divieto
Un individuo era stato condannato per la violazione dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, per aver contravvenuto al divieto di accesso ai luoghi in cui si tengono competizioni sportive. La condanna, emessa dalla Corte d’Appello, era stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione sulla base di due principali motivi: l’errata mancata dichiarazione della prescrizione del reato e un presunto vizio di motivazione riguardo alla prova della sua colpevolezza.
I Motivi del Ricorso e la Violazione Divieto Accesso
L’imputato sosteneva, in primo luogo, che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. A suo dire, il tempo trascorso dalla commissione del fatto avrebbe dovuto portare a una declaratoria di non doversi procedere. In secondo luogo, contestava le ragioni addotte dalla Corte d’Appello per ritenerlo responsabile, lamentando un difetto nella motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente metteva in discussione il valore probatorio della sua presenza, distinguendo tra la semplice partecipazione registrata e un effettivo coinvolgimento nel contesto sportivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi chiari e netti, che rafforzano l’orientamento giurisprudenziale in materia.
Il Calcolo della Prescrizione
Sul primo punto, i giudici di legittimità hanno rilevato un errore di calcolo da parte del ricorrente. L’imputato, nel sostenere la tesi della prescrizione, non aveva tenuto conto di un periodo di sospensione del procedimento pari a 288 giorni. Includendo correttamente tale periodo, la Corte ha stabilito che alla data della sentenza d’appello (27 dicembre 2023) il termine massimo di prescrizione non era ancora maturato. Questo passaggio sottolinea l’importanza di considerare tutte le cause di sospensione e interruzione nel computo dei termini processuali.
La Rilevanza della Presenza Fisica
Per quanto riguarda l’accertamento della responsabilità, la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato e riproduttivo di una censura già adeguatamente respinta nel giudizio di secondo grado. La Corte territoriale aveva spiegato in modo dettagliato che, ai fini della violazione divieto accesso, ciò che conta è la presenza fisica dell’individuo nel luogo interdetto. La prova di tale presenza, fornita dalla distinta di gara (il documento ufficiale che elenca i partecipanti), è sufficiente a integrare il reato. È irrilevante, quindi, se il soggetto abbia o meno partecipato attivamente al “gioco effettivo”. La norma mira a prevenire il pericolo derivante dalla semplice presenza di soggetti ritenuti pericolosi in determinati contesti.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La motivazione risiede nel fatto che le censure sollevate erano manifestamente infondate o riproponevano questioni già risolte con motivazione logica e giuridicamente corretta dalla Corte d’Appello. In particolare, la questione sulla responsabilità si limitava a ripresentare una tesi difensiva già disattesa, senza introdurre nuovi elementi di critica validi contro la coerenza logica della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in tremila euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce due concetti cruciali. Primo, il calcolo della prescrizione deve essere effettuato con la massima attenzione, tenendo conto di tutti i periodi di sospensione che ne allungano i termini. Secondo, per configurare il reato di violazione divieto accesso alle manifestazioni sportive, è sufficiente la prova della presenza fisica nel luogo interdetto, a prescindere dal ruolo o dall’attività concretamente svolta. La decisione consolida un’interpretazione rigorosa della normativa, volta a garantire l’effettività delle misure di prevenzione della violenza negli stadi.
Come si calcola la prescrizione in presenza di periodi di sospensione?
I periodi di sospensione del procedimento, come quelli citati nel caso per 288 giorni, devono essere sommati al termine di prescrizione ordinario. Di conseguenza, la data in cui il reato si estingue viene posticipata per una durata pari a quella della sospensione.
Cosa è sufficiente per provare la violazione del divieto di accesso a manifestazioni sportive?
Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente provare la presenza fisica del soggetto nei luoghi a cui gli è stato interdetto l’accesso. La documentazione ufficiale, come una distinta di gara, costituisce una prova valida di tale presenza, rendendo irrilevante se l’individuo abbia partecipato attivamente all’evento o meno.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTEL DI SANGRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME alle pene di legge per violazione dell’ n. 401 del 1989;
Rilevato che l’imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge p era stata dichiarata la prescrizione e con il secondo motivo di ricorso denunci motivazione in merito all’accertamento di responsabilità;
Rilevato, quanto alla prescrizione, che l’imputato non ha calcolato la sospensione per complessivi, per cui al 27 dicembre 2023, data della sentenza di appello, nessuna pre si era maturata;
Ritenuto, quanto all’accertamento di responsabilità, che il motivo sia riproduttivo di già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territori descrivere in dettaglio il meccanismo di funzionamento della regola n. 3 del Regolam giuoco del calcio recepito dalla RAGIONE_SOCIALE, ha ribadito la rilevanza della distinta di ga rapporto di gara e cioè la rilevanza del dato della partecipazione come presenza, in del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni sportive, e non effettivo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rileva declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cass ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente