Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46412 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46412 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha confermato pronuncia emessa dal Tribunale di Noia, e condannato COGNOME NOME alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 e 349, comma 2 pen., per avere, nella qualità di committente e di custode giudiziario, violato i sigilli a manufatti edilizi dalla polizia giudiziaria in data 28/07/2010 e anche successivamente, in 25/02/2011, proseguendo lavori i lavori di edificazione su immobile sottoposto a vincolo inedificabilità e in assenza della autorizzazione necessaria e collocandovi il mobilio. E’ contestata ed applicata la recidiva reiterata.
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, articolando motivi di ricorso.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violaz di legge in ordine alla responsabilità per il reato di violazione di sigilli. La Corte ter affermato la penale responsabilità pur non essendo stato accertato con certezza il tempo d commissione del reato. Il ricorrente rappresenta che, erroneamente, il giudice di merito ritenuto che il reato contestato si fosse consumato alla data dell’accertamento, avvenuto i febbraio 2012, e non in una data prossima quella in cui sono stati apposti i sigilli. Rappre che i sigilli sono stati apposti il 25 Febbraio del 2011 e che a quell’epoca l’immobile ri essere già ultimato, posto che alla data dell’accertamento del reato era stata soltanto collo la cucina. Pertanto, il termine di prescrizione del reato avrebbe dovuto decorrere dal 25 febb 2011, in quanto non sono emersi elementi dai quali si può desumere che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell’accertamento e considerato che, nel caso specie, l’accertamento è avvenuto ben oltre un anno dalla nuova apposizione dei sigilli. Peral evidenzia che la violazione sarebbe consistita nell’esecuzione di lavori di rifinitura dell’im e nell’ apposizione del mobilio, circostanza questa che indica univocamente che le opere abusiv sono state ultimate in data prossima al 25/02/2011, in quanto mancavano solo i mobili. ricorrente ricorda, in proposito, che, in tema di prescrizione, l’onere di provare con precisi sufe) data di commissione del reato I:=4 grava ~l’accusa e che, conseguentemente, in mancanza, come nel caso di specie, di prova certa sulla data di consumazione del reato, debba applicarsi principio del favor rei e dunque, considerata la data di più risalente, dichiararsi l’estinzione reato per prescrizione.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vi della motivazione in ordine all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizio essendo il termine prescrizionale già decorso in epoca antecedente alla sentenza di appello anche considerando come data del commesso reato il 28/02/2012 e computando otto giorni di sospensione. La sentenza di appello è stata emessa il 9/11/2022. Considerando il termine
massimo di 10 anni e l’aumento di 2/3 per la recidiva reiterata contestata, il reato si è pre in data 08/03/2022. Ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere occorre in aumentare di 2/3 la pena prevista per il reato di cui all’articolo 349 cod. pen. (anni reclusione) sebbene detta aggravante sia stata oggetto del giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti generiche.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha articolato ed ulteriorme illustrato i motivi di ricorso, insistendo per la declaratoria di estinzione del reato per in prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima doglianza è manifestamente infondata.
Il reato di violazione di sigilli si configura ogniqualvolta sussista un qualunque utilizzo res sottoposta al vincolo, poiché la finalità di assicurare la conservazione della cosasigilla essere frustrata anche mediante il semplice uso di essa.
Costituisce infatti ius receptum che, nel delitto di violazione dei sigilli previsto dall’art. 349 pen.»l’oggetto del reato va individuato nella tutela delle intangibilità della cosa rispetto atto di disposizione o di manomissione, dovendosi in questa ricomprendere anche la interdizione dell’ uso disposta dall’autorità (Sez. 3, n. 6417 del 12/01/2007 Ud. (dep. 15/02/2007 ) 236178). Ne segue che il rilievo difensivo, secondo cui le opere edilizie erano state già ult e che il ricorrente si sia limitato ad effettuare opere di mera rifinitura e di installaz cucina, non sono pertinenti, posto che il ricorrente medesimo riconosce di aver fatto uso de res sottoposta a vincolo.
Quanto al profilo inerente al tempus commissi delicti, si osserva che costituisce altrettanto ius receptum che il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere desunto non soltanto facendo ricorso ad elementi indiziari, ma anche a considerazioni logiche, fatti not massime di esperienza, in particolare potendosi presumere che tale momento coincida con quello dell’accertamento, salva l’esistenza di ipotesi anomale e particolari, oggetto di prova rigo idonee ad intaccare tale presunzione e che rendano almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto (Sez. 3, n. 47082 del 16/11/2007, Rv. 238470; Sez. F, n. 34281 del 30/07/2013, Rv. 256644).
Nel caso in disamina, il ricorrente si è imitato a contestare la coincidenza della d accertamento del reato con quella della consumazione dello stesso, a suo dire assai lontana da momento di apposizione dei sigilli, proponendo, come ipotesi ricostruttiva alternativa, qu altrettanto incongrua, della perfetta coincidenza del tempus commissi delicti con la data in cui
i sigilli sono stati apposti (ovvero il 25 Febbraio del 2011), senza fornire, comunque, a prova in ordine a tale asserzione e senza in alcun modo indicare l’esistenza di situazioni rendano almeno dubbio la commissione del fatto in epoca corrispondente al suo accertamento.
2. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata.
Si precisa che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve ave riguardo, in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massi previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. (un terzo della pena così come risulta dall’aumento calcolato per la circostanza più grave ) per il concorso di circostanze della st specie (Sez. 2, n.47028 del 03/10/2013,Rv. 257520; Sez. 2, n.32656 del 15/07/2014, Rv. 259833; Sez. 2, n.31065 del 10/05/2012, Rv. 253525; Sez. 6 , n. 23831 del 14/05/2019 Ud. (dep. 29/05/2019 ) Rv. 275986 – 01). Inoltre, la recidiva, ai fini della prescrizion essere computata sia nel termine base ex art. 157 cod. pen., in quanto circostanza ad effet speciale (ad esclusione della recidiva semplice, che è circostanza ordinaria), sia nel ter complessivo ex art. 161 cod. pen., non essendo configurabile un bis in idem sostanziale (Sez. 5, n.32679 del 13/06/2018, Rv. 273490 – 01; n. 13463 del 2016, Rv. 266532 – 01; n. 48954 del 2016, Rv. 268224 – 01; n. 50089 del 2016,Rv. 268214 – 01; n. 5985 del 2017, Rv. 272015 01; n. 6152 del 2017, Rv. 272021 – 01; n. 50619 del 2017, Rv. 271802 – 01).
Nel caso in disamina, il giudice di primo grado ha concesso le circostanze attenuan generiche equivalenti a due contestate aggravanti, entrambe ad effetto speciale, ossia la recid e l’aggravante di cui all’art.349, comma secondo, cod. pen. Pertanto, ricorre l’applicazione, favorevole per l’imputato, dell’art. 63, comma 4, cod. pen., in quanto concorrono due circosta aggravanti ad effetto speciale. Ne segue che partendo dalla pena base prevista per l circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 349 comma 2 cod. pen. (cinque anni) aumentando la pena di un terzo per la recidiva ( 6 anni e sei mesi e 6 giorni), ed infine applic sul termine base nuovamente l’aumento ex art. 161 cod. pen. di due terzi, il termi prescrizionale complessivo di 11 anni e 11 mesi ( 132 mesi e 12 giorni 8 giorni sospensione 11 anni e 11 mesi) scade in data 20/03/2023, aftteeerlizat~ alla sentenza di appello.
Il reato, commesso il GLYPH 28/02/2012, dunque, non era prescritto alla data della sentenza d’appello, emessa il il 9/11/2022. L’inammissibilità del ricorso preclude d’altron computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all’emanazione della sentenza d secondo grado.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il PreSidente
NOME COGNOME