Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3843 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3843 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/06/2025, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa in data 4/4/2024 dal Tribunale di Messina, confermata l’affermazione di responsabilità di NOME per il reato di cui all’art. 349, comma 2, cod.pen. rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla contestata aggravante.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 158 e 159 cod.pen. e vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte territoriale aveva errato nell’individuare quale momento di consumazione del reato quello coincidente con il termine finale dei lavori di completamento del manufatto abusivo in violazione dei sigilli del sequestro a cui il manufatto era sottoposto; era, dunque, erronea la data del 15 settembre 2017, dovendosi retrodatare il momento consumativo del reto al maggio- giugno 2017, ossia subito l’esecuzione del sequestro avvenuta in data 28 aprile 2017 e quindi in un tempo in cui non era in vigore la legge Orlando sulla sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte territoriale aveva denegato l’applicazione dell’art. 131bis cod.pen. limitandosi a richiamare genericamente la condotta e la violazione commessa, pur avendo fatto riferimento ad elementi di tenuità della condotta nella parte della motivazione relativa alle ragioni giustificatrici della concessione delle circostanze attenuanti generiche; inoltre, era incongruo il riferimento alle risultanze del casellario giudiziale, non costituendo le stesso elemento preclusivo ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità; infine, la stessa Corte territoriale aveva evidenziato profili di minore disvalore penale del fatto, ossia che il ricorrente era già da tempo residente in provincia di Varese e che l’immobile era utilizzato da parte di altro nucleo familiare.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 163,164 e 167 cod.pen. e vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte di appello, pur accogliendo i motivi di appello relativi all’illegittimità della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza del Tribunale di Messina del 31.10.2019, irrevocabile il
24.05.2020, non concedeva all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur sussistendone i presupposti di legge.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto aderente alle convergenti risultanze istruttorie e congruamente e logicamente motivato, ha individuato quale momento di consumazione del reato quello coincidente con il termine finale dei lavori di completamento del manufatto abusivo -15 settembre 2017-, effettuati dall’imputato in violazione dei sigilli apposti sull’immobile a seguito del provvedimento di sequestro eseguito nell’aprile 2017 con affidamento della custodia allo stesso imputato.
La valutazione, insindacabile in fatto, è in linea con il principio di diritt secondo cui il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell’autorità; ne consegue che lo stato di flagranza per tale reato, può essere ritenuto sussistente dal giudice della convalida con riferimento, non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l’indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell’immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso (Sez. 3, n. 3545 del 13/01/2016, Rv. 266139 – 01, che, in motivazione osservava che “ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 349 cod. pen., non occorre che i sigilli siano stati materialmente apposti, né tanto meno che gli stessi siano stati oggetto di rottura o di rimozione, essendo sufficiente l’esistenza di qualche atto attraverso il quale sia stata resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, poiché oggetto specifico della tutela penale è l’interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell’autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l’identità e la consistenza oggettiva, Sez. 3, n. 24684 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 263882. Da ciò consegue che, nel delitto di violazione di sigilli aggravata, lo stato di flagranza non deve essere valutato dal giudice della convalida al momento della materiale rottura dei sigilli, ma a quello in cui l’indagato, introducendosi nell’immobile abusivo e facendone uso, ha violato il vincolo di indisponibilità mediante l’arbitraria disposizione “in atto” al momento dell’intervento della polizia, Sez. 3, n. 34151 del 05/07/2007, Ascolese, Rv. NUMERO_DOCUMENTO“.).
In considerazione della circostanza che la data di consumazione del reato 15.9.2017 – si collocava nel periodo temporale di applicazione la disciplina dettata dall’art. 1, comma 11 lett. b), legge 23 giugno 2017 n.103, la Corte di appello ha correttamente disatteso l’eccezione di prescrizione del reato.
Le Sezioni unite, infatti, hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’ar
1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.0 n. 20989 del 12/12/2024, dep.05/06/2025, Rv.288175 – 01).
Per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Nella specie, il corso della prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) è da ritenersi sospeso dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, ossia nel caso in esame dal 5.7.2024, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, ossia sino al 13.6.2025, per un periodo complessivo di 343 giorni (11 mesi e 13 giorni). Il termine di prescrizione del reato, dunque, con tutta evidenza non era decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità (così confermando la valutazione del Tribunale), rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta, protrattasi nel tempo, tenuta nel totale sfregio delle prescrizioni imposte con il provvedimento di sequestro e non occasionale.
Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilit per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia
conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 – 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha affermato che il mancato esercizio del potere di cui all’art. 597, comma 5, cod.proc.pen. non è censurabile in cassazione, ne è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di una specifica richiesta, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado (Sez.U,n.22533 del 25/10/2018, dep.22/05/2019, Rv.275376; Sez.5, n.37569 del 08/07/2015, Rv.264552; Sez. 6, n. 13911 del 6 febbraio 2004, Rv. 229214).
Dal principio di diritto summenzionato deriva la manifesta infondatezza del motivo in esame, dovendosi escludersi ogni ipotesi di violazione di legge o di difetto di motivazione, sia per il mancato esercizio del potere di cui all’art. 597, comma 5, cod.proc.pen. sia per la omessa giustificazione al riguardo, in difetto di specifica richiesta da parte dell’imputato (sia in sede di atto appello che in sede di conclusioni nel giudizio di appello).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2025