Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1530 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1530 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato ad Acri il 24/10/1969, avverso la sentenza del 25/01/2024, della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 gennaio 2024 la Corte di appello di Catan !:;aro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 27/11)12021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di furto di legname ex artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. per mancarva della condizione di procedibilità, nonché in ordine ai reati contravvenzionali dd cui agli artt. 110 cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, 734 cod. pen., perch ,i estinti per intervenuta prescrizione; infine, la Corte di appello rideterminava la pena in nove mesi di reclusione e 500,00 euro di multa nei confronti del Cosmo per i reati di cui agli artt. 110, 632, 639-bis cod. pen., avendo costui realizzato una pista forestale, deviando arbitrariamente ed interrando il normale corso d’aciva del canale “Colavecchio”, realizzando una conduttura sotterranea con un tubc in PVC dal diametro di 10 cm, nonchè per il reato di cui all’art. 349 cod. pen., er aver violato i sigilli apposti in data 10/05/2017 dalla Stazione Carabinieri/Forestale di Acri, introducendosi in un’area demaniale sita in contrada INDIRIZZO“.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidando ; a due motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
In sintesi, il ricorrente lamenta che, mentre il Tribunale si è sof1 ermato unicamente sull’aspetto concernente la realizzazione di una strada idonea a deviare il naturale corso dell’acqua, senza specificare le ragioni per le ivali l suindicata condotta fosse riconducibile al ricorrente, la Corte di appellc si era limitata ad esprimere asserzioni prive di efficacia dimostrativa, affermando che il mezzo della ditta del ricorrente era stato ritrovato, nell’autunno 2017, sul medesimo luogo in due occasioni e che il dipendente del ricorrente NOME COGNOME aveva dichiarato di essere stato già incaricato dall’imputato della guida del camion per il trasporto di legna. In tal modo, osserva la difesa, risulta priva di concretezza l’indicazione di quanto accaduto sulla stessa area demaniale in epoca suo essiva, posto che l’epoca di commissione del reato di cui all’art. 632 cod. pen. tisale al maggio 2017, cosicchè il prelievo di legname da parte dell’imputato, avvE nuto in epoca successiva rispetto a quella di commissione del reato di cui all’art. 632 cod. pen., non può essere assunto come premessa e dimostrazione della nodifica dell’assetto dell’area intervenuta mesi prima da parte di soggetto non iden ificato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione iell’art. 349 cod. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa lamenta che la Corte distrettuale si era limitata a il giudizio di colpevolezza sulla base della conoscenza, da parte del ric)r dell’esistenza del vincolo cautelare sull’area demaniale. Deduce, infatti, ci idonee a configurare il reato di cui all’art. 349 cod. pen. solo quelle condo si traducono in una condotta di disposizione o manomissione del bene at :int° vincolo cautelare. Conseguentemente, il semplice accesso in un’area sequestra non può considerarsi condotta idonea a compromettere la conservazione dE I luogo, salvo che alla stessa non si accompagni l’utilizzo dello stesso, vio a l’indisponibilità, o salvo che all’accesso non segua una condotta atta a n sullo stato dei luoghi, non suscettibili di modificazione solo in virtù della pr sugli stessi, del soggetto agente.
E’ pervenuta memoria dell’avvocato NOME COGNOME difensore di fiduc del ricorrente, con la quale si ribadisce che la Corte di appello, con riferim reato di cui all’art. 632 cod. pen., aveva basato la motivazione su un istruttorio (rinvenimento di un camion di proprietà del ricorrente sulla stesa logicamente inidoneo ad assumere efficacia dimostrativa rispetto all’attriguzi di responsabilità al soggetto agente, mentre, con riferimento al reato di clu 349 cod. pen., si ribadisce che il semplice accesso in area sottoposta a secu non incidendo sulla conservazione, identità e consistenza oggettiva, non è ido ad integrare il reato suindicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per genericit mancando un adeguato confronto con la sentenza impugnata.
Innanzitutto, deve essere evidenziato che, nel caso in esame, ci si ro cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condann pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzio postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legitti n soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla preterniissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di a )pe trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Se 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967); o anch manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 533 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di moti secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen
caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia confc rme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 201.2, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella d muncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33; 9 22/04/2024, Fall).
E’ stato, infatti, accertato, nelle sentenze di merito, che un camion di p -oprietà carico di legname depezzato, appartenente alla ditta legalmente rappresentata dal ricorrente, esercente attività boschiva, ed un trattore dotato di pala mEccanica erano stati sorpresi in data 06/05/2017 in località Colavecchio, accertande inoltre la presenza di altro legname già depezzato ai margini del canale, nonché Hilterore legname ancora da depezzare ed il taglio di diverse piante di ontano e di leccio di notevoli dimensioni; sempre in località Colavecchio, nella successiva data del 10/05/2017, era stata accertata la realizzazione di una pista forestale E busiva, mediante lavori di sbancamento e movimento terra, con contestuale deviazione ed interramento del corso d’acqua del canale “Colavecchio”, realizzando una conduttura sotterranea con un tubo in PVC dal diametro di 10 cm, la cui p . esenza era già stata accertata nella data del 06/05/2017. I mezzi, debitamente fot )grafati dalle forze dell’ordine intervenute il 06/05/2017, non erano stati più rinveruti sui luoghi a distanza di poche ore, mentre i due operai che stavano opera ido sul trattore si erano dati alla fuga all’arrivo degli operanti.
La finalità perseguita con la realizzazione della pista forestale era stat i quella di rendere più agevole il taglio, il depezzamento e il trasporto del legname in area non adeguatamente servita dalla strada pubblica; e tanto anche al fine di s ntrarre beni di proprietà comunale, come accaduto nella data del 06/05/2017, nel a quale mezzi di proprietà dell’impresa del ricorrente, dunque nella piena disponibilità di quest’ultimo, carichi di legname derivante dal taglio di alberi impiantati ai margini del canale in zona di proprietà pubblica, erano stati portati via con tutto il :arido distanza di poche ore dal primo sopralluogo delle forze dell’ordine.
Alla stregua di detti elementi, nonché del rinvenimento di mezzi ed operai del ricorrente anche in altre occasioni, sia nel mese di maggio 2017, sia nel i nese di novembre 2017, i giudici di merito hanno, con logica linearità, attribuito la condotta di realizzazione della pista forestale abusiva al ricorrente.
Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, i giudici di merito non hanno affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di accertamenti , !seguiti in epoca successiva all’accertamento della pista abusiva, ma proprio sulla base di quanto constatato nel mese di maggio 2017, alcuni giorni prima del definitivo accertamento della pista abusiva, con deviazione del corso naturale delle acq
in cui erano state poste le premesse per la realizzazione di tali opere abusive, con l’interramento del tubo in PVC dal diametro di 10 cm e la presenza sui luoghi di un trattore con pala meccanica e di un camion pieno di legname depezato di proprietà del ricorrente.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In conseguenza degli interventi effettuati nel maggio 2017, era seguìto, in data 10/05/2017, il sequestro dell’area in località INDIRIZZO, convalidato dal G.I.P., con contestuale emissione del decreto di sequestro preventivo in data 15/05/2017, atti tutti notificati al ricorrente. E’ evidente pertanto :ome rinvenimento, nell’area sottoposta a sequestro, in data 23/11/2017, di un camion carico di legname depezzato nella disponibilità del ricorrente, nonché di altro legname depezzato per terra, di segatura e di diverse taniche di benzina, costituiscano segno manifesto che il legname, di recente taglio nella stessa area demaniale dove erano stati commessi i precedenti reati, era in procinto d essere sottratto; ma danno anche chiara contezza della violazione dell’art. 349 coi. pen., essendo stata perpetrata una violazione di sigilli consistita nell’accedere in area sottoposta a sequestro, tagliare alberi impiantati in area demaniale al fine di impossessarsene, previo depezzamento.
Diversamente da quanto rappresentato nel motivo di ricorso, non si è :-attato di un semplice accesso in area sottoposta a sequestro, ma all’accesso è so iguito il taglio di alberi impiantati in quell’area demaniale e il depezzamento del lpgriarne ricavato dal taglio degli alberi: condotta quest’ultima chiaramente volta a fi ustrare il vincolo di immodificabilità imposto sull’area per ordine dell’autorità giu , lizia a, così integrando il reato di cui all’art. 349 cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissib ità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, consiclrate l ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arr men Così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2024.