Violazione di sigilli e limiti del ricorso in Cassazione: un’analisi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17744 del 2024, ha affrontato un interessante caso di violazione di sigilli, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La vicenda riguarda la nuova proprietaria di un immobile, condannata per aver infranto i sigilli apposti a seguito di accertamenti su abusi edilizi. L’analisi della Suprema Corte si concentra sull’impossibilità di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, consolidando principi procedurali di fondamentale importanza.
I fatti del caso: dall’abuso edilizio alla violazione dei sigilli
Una donna acquistava un immobile descritto nell’atto pubblico come un locale deposito di 45 mq. Successivamente, a seguito di un sopralluogo della Polizia Giudiziaria, venivano contestate delle opere abusive che avevano comportato un significativo incremento volumetrico del bene. L’autorità procedeva quindi ad apporre i sigilli e, per un mero disguido, notificava il verbale e nominava custode il precedente proprietario, sebbene la titolarità fosse già passata all’acquirente.
La nuova proprietaria veniva in seguito condannata dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 349 c.p., ovvero la violazione dei sigilli. La sua difesa si basava principalmente sulla tesi di non essere consapevole dell’apposizione dei sigilli, dato l’errore nella notifica. Tuttavia, questa linea difensiva non ha convinto i giudici di merito.
La decisione dei Giudici di merito sulla violazione di sigilli
La Corte d’Appello aveva ritenuto la ricorrente pienamente responsabile. In primo luogo, applicando il principio del “cui prodest” (a chi giova), aveva stabilito che gli abusi edilizi fossero stati realizzati dopo l’acquisto, dato che era lei a trarne diretto vantaggio e che la descrizione dell’immobile nell’atto di compravendita non corrispondeva allo stato dei luoghi riscontrato.
Per quanto riguarda la specifica accusa di violazione di sigilli, la Corte territoriale aveva definito la tesi difensiva “manifestamente infondata”. La prova decisiva era rappresentata dalla documentazione fotografica acquisita agli atti, dalla quale emergeva in modo inequivocabile che i sigilli erano ben visibili. La loro visibilità era sufficiente, secondo i giudici, a smentire la presunta inconsapevolezza della proprietaria, rendendo irrilevante l’errore formale nella notifica al precedente titolare.
La pronuncia della Cassazione: perché il ricorso è inammissibile
Di fronte alla Suprema Corte, la ricorrente ha tentato di riproporre le medesime argomentazioni, contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che le censure mosse dalla ricorrente non rientravano tra quelle ammissibili in sede di legittimità. Anziché evidenziare vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza d’appello, il ricorso si risolveva in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Questo tipo di attività è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica del ragionamento del giudice, non di sostituire la propria valutazione a quella di merito.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata “congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito”. I giudici di merito avevano esaminato tutte le deduzioni difensive, comprese quelle relative all’errore di notifica, giungendo a conclusioni basate su un’analisi approfondita e non illogica delle risultanze processuali, come le fotografie dei sigilli. Pertanto, non sussistendo vizi di legittimità, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le conclusioni
La decisione in commento conferma che il ricorso per cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove poter ridiscutere i fatti della causa. Le parti che intendono impugnare una sentenza di condanna devono concentrarsi su reali vizi di legge o su palesi illogicità della motivazione, non sulla speranza che la Suprema Corte offra una lettura delle prove più favorevole. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, per la ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un’impugnazione proposta al di fuori dei limiti previsti dalla legge.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito?
No, il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non è possibile chiedere alla Corte di rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti, a meno che non si dimostri una manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, cosa che in questo caso non è avvenuta.
La nuova proprietaria di un immobile può essere responsabile per violazione di sigilli se il verbale è stato notificato al precedente proprietario?
Sì. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto irrilevante l’errore formale nella notifica, poiché le prove (come le fotografie) dimostravano che i sigilli erano ben visibili. La chiara visibilità è stata considerata sufficiente a fondare la consapevolezza della loro esistenza e, di conseguenza, la responsabilità per la loro violazione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la qu Corte di appello di Napoli ha pronunciato condanna in relazione al reato di cui all’art. pen., e ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati edilizi concernenti u da lei acquistato in data 29/07/2015.
La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in o all’affermazione della responsabilità, rappresentando che, in occasione del primo sopral del 14/09/2015, la Polizia Giudiziaria aveva contestato le opere abusive al prec proprietario e notificato a costui il primo verbale di apposizione dei sigilli, nominandol del bene, pur non essendo egli più l’effettivo proprietario.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibi sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono ins in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione de precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le de difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attrav disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurab sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabi di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come dalle considerazioni formulate dal giudice a quo della sentenza gravata.
Si premette che le opere abusive consistevano nell’incremento volumetrico di un immob preesistente, acquistato dalla ricorrente in data 29/07/2015. Al riguardo, il giudice ha a che tali interventi abusivi sono stati realizzati nella loro interezza in epoca successiva dell’immobile certamente dalla ricorrente, e non dal precedente proprietario, considera l’atto pubblico contiene una descrizione del bene non coincidente con lo stato dei l seguito degli interventi abusivi, essendo l’immobile descritto come locale deposito di m facendo espresso richiamo al principio del “cui prodest”. Il giudice ha quindi evidenzi solo per mero disguido, al momento del primo sopralluogo, i vigili urbani avevano notific verbale al precedente proprietario, che era stato anche nominato custode, sebbene foss corso accertamenti sulla reale titolarità del bene.
In ordine alla fattispecie di violazione di sigilli, di cui al capo di imputazione deduzione difensiva secondo cui la ricorrente non era consapevole della apposizione dei s è manifestamente infondata, in quanto smentita dal fatto che i sigilli fosse bene visib emerge dalla riproduzione fotografica acquisita in atti.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e ri che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla decla dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa de ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente