Violazione di Sigilli: la Cassazione ribadisce i limiti del proprio giudizio
La violazione di sigilli è un reato che tutela l’autorità delle decisioni prese dagli organi dello Stato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale per comprendere non solo la natura di questo reato, ma soprattutto i confini del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per aver rimosso i sigilli da un’auto sottoposta a fermo amministrativo, chiarendo che non è possibile chiederle una nuova valutazione dei fatti.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda il custode di un’automobile che era stata sottoposta a fermo amministrativo. Il giorno precedente al fatto contestato, il veicolo era stato affidato alla sua custodia con l’apposizione dei relativi sigilli. Tuttavia, il giorno successivo, l’auto è stata ritrovata parcheggiata in un’area di sosta, ma priva dei sigilli.
La Corte d’Appello, pur concedendo le attenuanti generiche, aveva confermato la responsabilità penale del custode, condannandolo a sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 349, comma 2, del Codice Penale. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la sua colpevolezza.
Il motivo del Ricorso e la Tesi Difensiva
Con un unico motivo di ricorso, l’imputato ha lamentato una violazione di legge e un vizio di motivazione. La sua tesi difensiva si basava sull’ipotesi che un soggetto terzo e ignoto avesse preso in uso il veicolo, rimosso i sigilli e poi lo avesse abbandonato nel parcheggio. A sostegno di questa tesi, chiedeva una riqualificazione del fatto e, sostanzialmente, una nuova e diversa valutazione delle prove raccolte.
La Decisione sulla Violazione di Sigilli e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e controllare la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e didattica. Le doglianze dell’imputato non rientravano tra le censure ammissibili in sede di legittimità, poiché investivano “profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito”.
La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione “congrua, esauriente ed idonea”. I giudici di secondo grado avevano infatti esaminato attentamente tutti gli elementi, giungendo a una conclusione logica e non censurabile. In particolare, la loro ricostruzione si fondava su elementi di fatto incontrovertibili:
1. L’affidamento in custodia: L’auto era stata formalmente affidata al ricorrente.
2. L’assenza di segni di effrazione: Il veicolo non presentava segni di scasso, il che rendeva altamente implausibile la tesi difensiva di un furto d’uso da parte di un terzo che, peraltro, non avrebbe avuto le chiavi.
Questi elementi, secondo la Corte, costituivano una base fattuale solida, il cui apprezzamento non poteva essere rimesso in discussione in sede di legittimità. La tesi difensiva è stata giudicata illogica proprio alla luce delle risultanze processuali.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: chi ricorre in Cassazione non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti. È necessario individuare specifici vizi di legge o palesi illogicità nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza. In assenza di tali vizi, come nel caso di specie, il ricorso è destinato all’inammissibilità. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della temerarietà del suo tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda.
Perché il ricorso per violazione di sigilli è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate non riguardavano errori di diritto o vizi logici della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali elementi hanno convinto i giudici della colpevolezza del custode?
I giudici hanno basato la condanna su elementi fattuali precisi: l’imputato era il custode designato del veicolo; l’auto è stata ritrovata priva di sigilli poco dopo l’affidamento; l’assenza di segni di scasso ha reso implausibile la sua tesi difensiva secondo cui un terzo sconosciuto avrebbe preso e utilizzato il veicolo.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove né ricostruisce i fatti del processo. Il suo compito è limitato a verificare che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37530 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, p concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo h condannato per il reato di cui all’art.349, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena in me sei di reclusione. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e riqualificazione del fa sensi dell’art. 350 cod. pen., posto che l’auto in oggetto, era stata sottoposta a f amministrativo appena poche ore prima di essere rinvenuta priva dei sigilli e in sosta in un’a di parcheggio.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacab cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di sp dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ric:ostruzione dei fat precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzion difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili i di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si de dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l’auto su cui erano stati apposti i sigilli era stata affidata la custodia del ricorrente il giorno precedente ai la vettura era stata rinvenuta priva dei sigilli il giorno successivo in quanto parcheg all’interno di una piazzola di sosta, priva di segni di effrazione, che sarebbe stato i plausibile riscontrare, stante l’assenza di disponibilità delle chiavi da parte del soggetto che, secondo la tesi difensiva, l’avrebbe presa in uso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore