Violazione di Sigilli: La Cassazione Conferma la Condanna e Spiega i Limiti del Ricorso
Il reato di violazione di sigilli è una fattispecie che tutela l’autorità delle decisioni giudiziarie e amministrative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti del ricorso e sui criteri di attribuzione della responsabilità penale, anche a chi non compie materialmente l’atto. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni che hanno portato i giudici a dichiarare inammissibile il ricorso di due imputati.
I Fatti del Caso: Costruzione Abusiva e Sigilli Violati
Il caso riguarda due coniugi accusati di aver proseguito dei lavori edili su un’area sottoposta a sequestro. In particolare, erano stati apposti dei sigilli per impedire la continuazione di un’opera ritenuta abusiva. Nonostante il divieto, i lavori erano proseguiti. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità di entrambi, basandosi su una serie di elementi convergenti. La moglie, pur non essendo l’esecutrice materiale, era proprietaria dell’area e, secondo quanto ammesso dal marito, la decisione di realizzare i lavori era stata presa di comune accordo. Inoltre, i pagamenti per la costruzione erano continuati anche dopo l’apposizione dei sigilli.
La Decisione della Cassazione sulla violazione di sigilli
Contro la sentenza di condanna, i due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un gradino prima: valuta se i motivi del ricorso siano legalmente validi per essere discussi in quella sede. In questo caso, la Corte ha ritenuto che le doglianze degli imputati non rientrassero tra quelle ammesse.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, respingendo punto per punto i motivi del ricorso.
Il primo motivo, sollevato in particolare dalla moglie, contestava la sua responsabilità per la violazione di sigilli. La Corte ha ritenuto il ragionamento dei giudici d’appello “assolutamente coerente e logico”. Elementi come l’ammissione del marito sulla decisione comune, la proprietà dell’area e la prosecuzione dei pagamenti familiari erano stati considerati dati convergenti che, uniti, dimostravano una chiara attribuzione del reato anche a lei. Il tentativo di contestare questa ricostruzione è stato qualificato come una “mera rivalutazione del merito”, un’operazione che non è permessa in sede di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti.
Il secondo motivo del ricorso criticava la sentenza per violazione di legge e vizi di motivazione. Anche in questo caso, la Cassazione ha respinto le argomentazioni. I giudici hanno sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse solida, valorizzando sia le dichiarazioni degli imputati sulla scelta deliberata di realizzare l’opera abusiva, sia le prove documentali sui pagamenti. Il ricorso, al contrario, è stato giudicato illogico perché pretendeva di “superare razionalmente dati obiettivi”. Inoltre, il richiamo all’art. 507 c.p.p., che prevede un dovere del giudice di acquisire nuove prove in caso di “assoluta necessità”, è stato ritenuto incongruo e fuori luogo, poiché nel caso di specie non sussisteva alcuna necessità probatoria.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte di Cassazione è netta: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Di conseguenza, i ricorrenti non solo vedono confermata la loro condanna, ma sono stati anche obbligati a pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Questa sanzione aggiuntiva viene applicata quando si ritiene che il ricorso sia stato presentato “versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, ovvero in modo superficiale o pretestuoso.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento per controllare la legittimità della decisione. Quando i motivi del ricorso si limitano a proporre una lettura alternativa delle prove già valutate, senza evidenziare reali vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione, il risultato è l’inammissibilità. Insegnamento pratico: per la violazione di sigilli, la responsabilità può derivare non solo dall’azione materiale, ma anche da un concorso morale o da una condotta che dimostri una volontà comune di infrangere il divieto, come nel caso del proprietario consenziente.
Quando può essere ritenuto responsabile di violazione di sigilli il proprietario di un immobile che non ha materialmente eseguito i lavori?
Può essere ritenuto responsabile se ci sono prove che dimostrano una sua partecipazione alla decisione di violare i sigilli. Nel caso specifico, la proprietà dell’area, l’ammissione del coniuge su una decisione comune e la prosecuzione dei pagamenti sono stati considerati elementi sufficienti a dimostrare il suo concorso nel reato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non rientrano tra quelli previsti dalla legge (art. 606 c.p.p.), come la violazione di legge o il vizio di motivazione palesemente illogico. Se il ricorso si limita a chiedere una nuova valutazione dei fatti o a proporre una diversa interpretazione delle prove, viene respinto perché la Cassazione non è un giudice del merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile presentato con colpa?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, la legge (art. 616 c.p.p.) prevede che il ricorrente versi una somma alla Cassa delle Ammende. Questo avviene quando la Corte ritiene che non vi fossero ragioni valide per proporre il ricorso, che è stato quindi presentato con colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23601 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ISNELLO il 19/02/1933 COGNOME nato a TRABIA il 27/05/1942
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME imputati ex artt. 110 c.p. e 349 c.p. sono inammissibili.
Quanto al primo motivo, sulla insussistenza a carico della COGNOME del reato ex art. 349 c.p. è assolutamente coerente e logico il ragionamento della Corte, per cui appurata per ammissione dello stesso marito, la comune decisione dei coimputati di realizzare i lavori abusivi, la considerazione dell’ulteriore dato della proprietà dell’area in capo alla donna e dei pagamenti familiari consistenti proseguiti anche dopo la apposizione dei sigilli, sono tutti dati che convergono con coerenza verso la intervenuta attribuzione del reato anche alla donna. Rispetto a tale giudizio si oppone una mera rivalutazione del merito,. inammissibile in questa sede.
Il secondo motivo è ispirato al vizio di violazione di legge e di motivazione. Quanto a tale ultimo profilo non è dato rinvenire alcuna illogicità in una motivazione attributiva di responsabilità, che valorizza da un lato, le stesse dichiarazioni dell’imputato, quanto alla sussistenza di una deliberata scelta di realizzare l’opera abusiva, che trova poi riscontro nella realtà di un’opera effettivamente costruita anche nonostante il sequestro, dall’altro prove documentali circa la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la apposizione del vincolo. A ciò si oppone una critica innanzitutto illogica, che pretende di superare razionalmente dati obiettivi. Nonchè un incongruo richiamo all’art. 507 cod. proc. pen. quale fonte di un evocato dovere del giudice di indagare altre strade giustificative della violazione dei sigilli (laddove la norma fa riferimento situazione di “assoluta necessità” di acquisizione della prova, qui del tutto assenti) , sia perché fondato sulla illogicità della premessa, quale la ricostruzione dei fatti in opposizione al dato obiettivo, sia perché non impositivo di obblighi officiosi tanto più in assenza della allegazione di una conforme richiesta da parte della difesa, sia perché funzionale a mera ipotesi esplorative che nulla hanno a che vedere con i vizi qui deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, la Corte ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Ammende
Così deciso il 13/06/2025.