Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40151 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato pe reato di cui al capo A) alla pena di mesi sei di reclusione, ai sensi dell’art. 349 co. 1 e pen., per aver, in qualità di proprietario – custode dell’immobile, violato i sigilli app RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio e difet motivazione in ordine all’inconsistenza e non pertinenza delle argomentazioni addotte dai giudi di merito a sostegno dell’affermazione della responsabilità e lamenta il difetto dell’elem sogegttivo. Con la seconda doglianza, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordin al mancato accertamento dello stato dei luoghi all’interno dell’edificio in occasione del p controllo, avvenuto nel gennaio 2018, che avrebbe consentito di verificare se vi erano ulteri opere edili al momento del compimento del successivo controllo, avvenuto nel giugno 2018, consentendo un raffronto. Il ricorrente lamenta, poi, violazione di legge in ordine quantificazione della pena, in particolare, la violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.
La prima e la seconda doglianza prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e appaiono riproduttive di profili di già adeguatamente vagliati e disattesi con adeguati argomenti giuridici di merito (tra le a Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 25309 9; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). In particolare, il giudice a quo ha evidenziato che la po giudiziaria, nel corso del sopralluogo effettuato nel giugno 2018, aveva constatato che i lav edili abusivi erano ulteriormente proseguiti, essendo state ultimate anche le parti interne manufatto, e avevano constatato era stata ultimata la scala di accesso e creata una recinzione con due cancelli di accesso, dopo che nel gennaio 2018 erano stati nuovamente apposti i sigill Si precisa che i sigilli erano stati originariamente apposti nel 2015, in seguito all’esecuzi opere di ristrutturazione interna del capannone e che, a seguito del passaggio in giudicato de sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 23/10/2017, che aveva dichiarato l’estinzione de reato per intervenuta prescrizione era stata disposta la restituzione del manufatto. Tuttav giudice a quo ha escluso che il COGNOME abbia proseguito i lavori in quanto convinto della li delle opere di completamento del manufatto che gli era stato restituito, in quanto i lavo ultimazione sono stati proseguiti dopo l’apposizione dei nuovi sigilli, avvenuta nel gennaio 2018, allorquando ormai il ricorrente era pienamente consapevole che il completamento delle opere edilizie era subordinato alla sanatoria degli abusi già realizzati.
In punto di quantificazione della pena, infine, si evidenzia che le determinazioni del giud di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove sia sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione d sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale tenuto cont degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., operando una ragionevole valutazione di tut elementi ritenuti più rilevanti, e non ha ravvisato elementi positivi da valorizzare per miti trattamento sanzionatorio.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
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Il Presidente