Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2252 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2252 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 17/02/1996
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOMECOGNOME condannato, all’esito del giudizio di secondo grado, per il reato di cui all’art. 349, secondo comma, cod. pen., per avere violato i sigilli posti su un veicolo del quale egli era custode, ha proposto ricorso per cassazione;
che egli lamenta, con un unico motivo di doglianza, il vizio motivazionale e la violazione di legge, sul duplice rilievo che, ai sensi del comma 15 dell’art. 116 del codice della strada, il fermo amministrativo del veicolo può essere disposto per la durata massima di tre mesi e che il reato di violazione di sigilli è comunque insussistente, in quanto l’asportazione dal veicolo assoggettato al sequestro amministrativo del foglio e la sua circolazione abusiva integrano solo illeciti amministrativi, a meno che la circolazione sia altrimenti offensiva.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, infatti, la censura del ricorrente è meramente astratta, perché si basa sulla citazione di principi di diritto la cui applicabilità al caso concreto non sostanzialmente dedotta con puntuale riferimento agli atti di causa;
che, dunque, è sufficiente qui richiamare la corretta argomentazione della sentenza impugnata, la quale evidenzia come al veicolo erano stati apposti sigilli all’atto del sequestro e gli stessi erano stati divelti al momento del successivo accertamento, senza che possa assumere alcun rilievo la contestazione difensiva circa la pretesa durata del sequestro in tre mesi, del tutto ipotetica e sganciata dalla realtà fattuale;
che non può essere dato seguito ai principi giurisprudenziali richiamati, pur genericamente, dal ricorrente, perché gli stessi si riferiscono al caso, diverso da quello qui in esame, dell’asportazione di un cartello, e non di un sigillo, apposto sul veicolo;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma, il 27 settembre pu213a 2024.