Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8858 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8858 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 129/2025
NOME
Relatore –
UP – 23/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 32572/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il 06/01/1972
avverso la sentenza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di Locri
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio
Con sentenza in data 8 maggio 2024, il Tribunale di Locri ha condannato, tra gli altri, COGNOME NOME in relazione agli artt. 81 comma 2, 110 e 349 cod.pen., in concorso con NOME (non ricorrente), per avere, quali custodi, violato i sigilli apposti all’immobile ubicato in INDIRIZZO del Comune di San Luca con sequestro operato dai Carabinieri della Stazione di San Luca, in data 13 settembre 2017, proseguendo nell’esecuzione di opere edilizie in assenza di permesso a costruire, in epoca successiva al 21 settembre 2018, alla pena di anni due di reclusione sostituita con il lavoro di pubblica utilitˆ per la durata di anni due.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dellÕimputato, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale in relazione alla affermazione della responsabilitˆ penale sulla base del rilievo che al momento
dellÕaccertamento, in data 13/10/2022, era cessato il vincolo apposto sull’immobile abusivo, in quanto con sentenza del 22 settembre 2022, il Tribunale di Locri aveva emesso sentenza di non doversi procedere in relazione agli abusi edilizi ed aveva disposto il dissequestro delle opere, da eseguire al passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 12 ottobre 2022 ed eseguito dai CC in data 13/10/2022 e ci˜ in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimitˆ secondo cui il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilitˆ stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l’intervento degli organi esecutivi all’uopo delegati.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione allÕesclusione dellÕapplicazione della speciale causa di non punibilitˆ ex art. 131 bis cod.pen. tenuto conto che allÕimputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
Il procuratore generale ha chiesto lÕannullamento senza rinvio della sentenza.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte e si associa alla richiesta di annullamento della sentenza.
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, mediante il quale il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 349 cod. pen., incentrato sul rilievo che al momento in cui sarebbe stato commesso il reato di violazione di sigilli contestato, era stato disposto, con sentenza del Tribunale di Locri, il dissequestro delle opere abusive e la restituzione agli aventi diritto, restituzione avvenuta il 13 ottobre 2022, è infondato.
Il ricorrente argomenta lÕinsussistenza del fatto richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche richiamata nella requisitoria del Procuratore generale (Sez. 3 n. 44288 del 12/06/2019 Rv. 277181 Ð 01) che, come si avrˆ modo di dire, non è pertinente alla fattispecie in esame.
Esclusa la possibilitˆ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, la sentenza impugnata ha rilevato che: in data 13/09/2017, a seguito di accertamento di una costruzione abusiva costituente un ampiamento dellÕimmobile dei coniugi COGNOME veniva disposto il sequestro delle opere abusive, con affidamento in custodia ad entrambi; in data 21/09/2018, si accertava la prosecuzione delle opere (rimozione della copertura del fabbricato con violazione di sigilli; in data 12/10/2022 il Tribunale di Locri emetteva sentenza di non doversi procedere per prescrizione e disponeva il dissequestro delle opere che veniva eseguito in data 13/10/2022, data nella quale i militari accertavano il completamento dellÕimmobile ivi comprese le finiture esterne e interne in violazione dei sigilli.
Cos’ ricostruiti gli eventi risulta chiaro che il vincolo di indisponibilitˆ, per effetto del sequestro operato in data 13/09/2017, permaneva ancora alla data del 13/10/2022, nella
quale i militari si erano recati sul posto per dare esecuzione al dissequestro disposto con la sentenza in data 12/10/2022. Perimenti è accertato che nella medesima data del 13/10/2022, gli stessi militari accertavano la prosecuzione dei lavori abusivi su bene sottoposto a sequestro in quanto accertavano il completamento dellÕimmobile, prosecuzione dei lavori intervenuta, allÕevidenza, tra il primo accertamento della prosecuzione dei lavori in data 21/08/2018 e il 13/10/2022, secondo gli accertamenti in punto di fatto (cfr. vedi supra ¤ 3).
Alla data dell’accesso dei militari dei CC, per eseguire il dissequestro, perduravano gli effetti materiali del giˆ disposto sequestro (sin dal 2017) e l’efficacia dei sigilli, con la conseguente responsabilitˆ del ricorrente per il delitto di violazione di sigilli, di cui all’art. 349 cod. pen., che si configura con la ripresa dell’attivitˆ edilizia come correttamente ritenuto dal Tribunale di Locri, ripresa attivitˆ edilizia, costituita dal completamento dellÕopera abusiva avvenuta tra lÕapposizione dei sigilli e lÕaccesso dei militari per il dissequestro avvenuto il giorno dopo la pronuncia di prescrizione del reato.
Nel caso in esame, la prosecuzione dellÕattivitˆ edilizia, in violazione dei sigilli, è avvenuta in epoca antecedente al momento dellÕaccertamento della stessa avvenuto, in data 13/10/2022, in occasione del dissequestro.
Non viene in rilievo, nel caso in esame, il contrasto segnalato dal Procuratore generale che riguardo il diverso caso (ma si ribadisce differente da quello in esame) della prosecuzione dellÕattivitˆ edilizia successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell’autoritˆ giudiziaria, ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell’esecuzione (Sez. 3, n. 5430 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 269756 Ð 01; contra Sez. 3, n. 44288 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 277181 Ð 01), essendo stata accertata la prosecuzione dei lavori in epoca antecedente alla pronuncia di prescrizione e, dunque, nel periodo nel quale sussisteva il vincolo di indisponibilitˆ del bene sottoposto a sequestro del tutto efficace.
Il secondo motivo, mediante il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della causa di non punibilitˆ ai sensi dellÕart. 131 bis cod.pen. è parimenti infondato. A pag. 3, la sentenza impugnata, con motivazione congrua e non qui censurabile, ha argomentato la non particolare tenuitˆ del fatto in ragione dellÕentitˆ dellÕopera realizzata mediante la violazione di sigilli.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ è deciso, 23/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME