Violazione di Sigilli: Quando la Prescrizione Prevale sui Vizi di Motivazione
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 24423 del 2025, offre importanti spunti di riflessione sul reato di violazione di sigilli e sul rapporto tra i vizi di motivazione di una sentenza e l’intervento della prescrizione. Il caso riguarda il legale rappresentante di un’azienda casearia e il custode giudiziario di una partita di latte in polvere sequestrata, entrambi condannati nei primi due gradi di giudizio. La Cassazione, tuttavia, ha annullato la sentenza, non nel merito, ma per l’estinzione del reato.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due soggetti per il reato di cui agli artt. 110 e 349 del codice penale. Il primo, in qualità di legale rappresentante di un’azienda del settore lattiero-caseario, e il secondo, quale custode giudiziario, erano accusati di aver violato i sigilli apposti dal servizio veterinario dell’ASL su un lotto di 11.000 kg di latte in polvere. La merce, sottoposta a sequestro, era stata illecitamente trasferita a un’altra società.
Sia il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che la Corte di Appello di Napoli avevano confermato la responsabilità penale degli imputati.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Posizione del legale rappresentante: Si contestava la mancanza di prove circa il suo coinvolgimento diretto, sostenendo che la sua responsabilità fosse stata presunta solo in virtù della sua carica e del legame familiare con il custode.
2. Posizione del custode: Si lamentava un’errata valutazione del dolo, adducendo presunti errori nel procedimento amministrativo che aveva portato al sequestro.
3. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Entrambi i ricorrenti lamentavano il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte: La Violazione di Sigilli tra Motivazione e Prescrizione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo di ricorso, ma ha dovuto prendere atto di una circostanza decisiva: l’intervenuta prescrizione del reato.
La Responsabilità del Legale Rappresentante
La Suprema Corte ha censurato la motivazione della Corte d’Appello riguardo alla posizione del legale rappresentante, definendola “assertiva e congetturale”. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale: la duplice qualifica di legale rappresentante e di familiare del custode non è, di per sé, sufficiente a dimostrare un coinvolgimento nella condotta materiale di violazione dei sigilli. La responsabilità penale è personale e deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio, non presunta sulla base di ruoli o legami.
La Particolare Tenuità del Fatto
Anche il diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stato giudicato illegittimo. La Corte d’Appello aveva motivato il rigetto sulla base della “tipologia di reato” e della “spregiudicatezza” degli imputati. La Cassazione ha bollato tale ragionamento come “un’illegittima interpretazione abrogante della norma”, ribadendo che la valutazione sulla tenuità del fatto deve basarsi su criteri concreti e non su generiche considerazioni sul tipo di illecito.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interazione tra i vizi della sentenza impugnata e l’estinzione del reato. La Corte spiega che, sebbene l’accoglimento dei motivi di ricorso avrebbe dovuto portare a un annullamento con rinvio (cioè a un nuovo processo d’appello), tale esito è precluso dalla prescrizione maturata. Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. Tettamanti, n. 35490/2009), la Cassazione ricorda che, in presenza di una causa estintiva del reato come la prescrizione, i vizi di motivazione della sentenza impugnata diventano irrilevanti in sede di legittimità. Questo perché il giudice del rinvio non potrebbe fare altro che dichiarare, a sua volta, l’estinzione del reato. Di conseguenza, per un principio di economia processuale, la Corte di Cassazione procede direttamente all’annullamento senza rinvio.
Le Conclusioni
La sentenza analizzata offre due importanti insegnamenti. In primo luogo, riafferma il principio della responsabilità penale personale, specificando che cariche societarie o legami familiari non possono costituire una prova automatica di colpevolezza. In secondo luogo, chiarisce il meccanismo processuale in caso di prescrizione: essa agisce come una circostanza assorbente che prevale anche su fondati motivi di ricorso relativi a vizi di motivazione, portando alla definitiva chiusura del procedimento con l’annullamento della condanna.
Essere legale rappresentante di una società implica automaticamente la responsabilità per il reato di violazione di sigilli commesso da un altro soggetto?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la qualifica di legale rappresentante, così come il legame familiare con l’autore materiale del fatto, non è di per sé sufficiente a dimostrare il coinvolgimento nel reato. La responsabilità penale deve essere provata con elementi concreti e non può essere basata su motivazioni assertive e congetturali.
Cosa accade se il reato si prescrive mentre è in corso il giudizio in Cassazione?
La Corte di Cassazione deve dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione e annullare la sentenza impugnata senza rinvio. Secondo un principio consolidato, la presenza di una causa estintiva del reato rende irrilevante l’esame di eventuali vizi di motivazione della sentenza, poiché un eventuale giudice di rinvio dovrebbe comunque limitarsi a dichiarare la prescrizione.
È legittimo negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) basandosi solo sulla gravità astratta del tipo di reato?
No. La Suprema Corte ha ritenuto che giustificare il diniego della particolare tenuità del fatto basandosi unicamente sulla tipologia di reato o sulla presunta spregiudicatezza degli imputati costituisce un’illegittima interpretazione che, di fatto, abroga la norma. La valutazione deve essere condotta analizzando le specifiche modalità della condotta e l’entità del danno o del pericolo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24423 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24423 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOMECOGNOME nato a Vico Equense il 24/10/1983, COGNOME NOMECOGNOME nato a Castellammare di Stabia il 02/08/1958, avverso la sentenza in data 13/05/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 1° luglio 2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato alle pene di legge NOME e NOME COGNOME per il reato dell’art. 110 e 349 cod. pen., perché il primo, quale legale rappresent dell’omonima azienda casearia, il secondo, quale custode giudiziario, avevano violato i sigilli apposti dal servizio veterinario dell’ASL su una partita di 11.000 di latte in polvere per uso alimentare umano, trasferendolo ad altra società assenza di dissequestro.
2. I ricorrenti lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione i relazione all’accertamento di responsabilità relativamente alla posizione NOME COGNOME (primo motivo) e alla posizione di NOME COGNOME (secondo motivo), nonché all’ingiustificato diniego della causa di proscioglimento ai sens dell’art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo)
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati nel primo e nel terzo motivo.
La prima censura riguarda la posizione di NOME COGNOME. La Corte territoriale ha affermato che, nella qualità di legale rappresentante della socie di familiare, non poteva non sapere che NOME aveva violato i sigilli. L motivazione è assertiva e congetturale, e quindi non resiste alla censura sollevat perché la duplice posizione qualificata rivestita da NOME non implica di per s il coinvolgimento nella condotta di NOME, consistente nella violazione dei sigil alla cui custodia era stato appositamente preposto al momento del sequestro.
La seconda censura riguarda la posizione di NOME COGNOME ed è manifestamente infondata perché rivalutativa. Esclude il dolo della violazione d sigilli sulla base di presunti errori del procedimento amministrativo non contesta nelle sedi competenti.
La terza censura riguarda la posizione di entrambi gli imputati, in quanto i diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è s giustificato, a ben vedere, sulla base della tipologia di reato – gli imputati ave dimostrato spregiudicatezza nella vendita della partita di latte e avevano rifiut di comunicare il nominativo dell’acquirente – con un’illegittima interpretazione abrogante della norma.
L’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso imporrebbero l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma tale epilogo decisorio è precluso dall’assorbente circostanza dell’intervenuta estinzione del reato prescrizione maturata in data 11 ottobre 2024, tenuto conto di tre sospensioni pe legittimo impedimento. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275). L’impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenut estinzione del reato per prescrizione
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr ‘dente